Via libera al forfettario nel 2018 per chi ha iniziato l'attività nel 2014

Con la risposta n. 72, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi posti con un interpello da un contribuente che aveva iniziato la sua attività nel 2014 con il regime di vantaggio.

Il contribuente che ha iniziato a lavorare nel 2014 con il cosiddetto regime di vantaggio potrà applicare nel 2018 il regime forfettario, poiché non è previsto un vincolo di permanenza. Inoltre, avendo iniziato nel 2014, potrà solo per questo anno usufruire dell'aliquota del 5% per i periodi che restano fino al completamento del quinquennio. A spiegarlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 72 pubblicata il 20 novembre. Come noto, dal 1° gennaio 2012 il vecchio regime dei minimi è confluito nel regime di vantaggio, nel quale si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 15 per cento - ridotta al 5 per cento per i primi 5 anni di attività. Avendo iniziato l'attività nel 2014, l'istante chiedeva se poteva aderire al regime forfetario per il periodo di imposta 2018, fruendo dell'aliquota agevolata al 5% prevista per coloro che iniziano l'attività, non essendo ancora decorsi i primi cinque anni contemplati dalla norma. L'Agenzia ha precisato che non essendo previsto alcun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per coloro che già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014, l’istante può scegliere - avendone i requisiti - di applicare per l’anno 2018 il regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014. Peraltro, avendo avviato la propria attività nel 2014, l’istante può, altresì, usufruire dell’aliquota del 5 per cento per i periodi che residuano al compimento del quinquennio ossia per il solo anno 2018 . Fonte fiscopiu.it

AgenziadelleEntrate_Risposta_20novembre2018_numero 72