La notifica in caso di fallimento della società di persone

L'accertamento tributario, ove riguardi crediti i cui presupposti si siano determinati anteriormente alla dichiarazione di fallimento, o nel periodo d'imposta in cui detta dichiarazione è intervenuta, va notificato non solo al curatore ma anche al contribuente, che non è privato, a seguito della declaratoria fallimentare, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, rimanendo esposto ai riflessi, anche sanzionatori, derivanti dalla definitività dell'atto impositivo.

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 28707/18 depositata il 9 novembre, la quale ritiene inoltre che la notifica nei confronti del fallito non esclude comunque la notifica dell'avviso di accertamento anche nei confronti del curatore fallimentare, altrimenti l'avviso stesso resta inefficace nella procedura fallimentare, con la conseguenza che la cartella notificata al solo soggetto fallito è inopponibile alla curatela fallimentare. Il caso. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha chiarito quali sono le corrette modalità di notifica degli atti impositivi in caso di fallimento di una società di persone. Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso della Curatela di un fallimento di una Sas avverso la cartella di pagamento per IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2002, notificata a seguito di avviso di accertamento non impugnato. L'avviso di accertamento, pur riguardando l'annualità di imposta 2002, era stato notificato in data 21/09/2006 alla società fallita e non anche al curatore fallimentare in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento del 03/02/2005 e nonostante che il curatore avesse comunicato la propria nomina all'Agenzia delle Entrate in sede di dichiarazione IVA, presentata in data 31/10/2005. La CTP accoglieva dunque l'impugnazione proposta dalla curatela fallimentare avverso la cartella di pagamento notificata al solo soggetto fallito, sul presupposto della mancata, previa, notifica al curatore dell'avviso di accertamento. E la CTR motivava il rigetto dell'appello, evidenziando che la notifica dell'avviso di accertamento in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento doveva essere effettuata nei confronti del curatore fallimentare, con la conseguenza che la cartella di pagamento doveva essere annullata, non essendo stata preceduta dalla valida notifica dell'atto impositivo. L’Amministrazione finanziaria presentava infine ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 2298 c.c. e 147 l. fall., ed evidenziando che la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti della società di persone fallita ben poteva essere effettuata nei soli confronti del socio, rimanendo gli amministratori in carica e potendo gli stessi compiere tutti gli atti che rientrano nella loro astratta sfera di competenza e non siano incompatibili con le finalità della esecuzione concorsuale, con conseguente legittimità della successiva notifica della cartella di pagamento. La decisione. Il ricorso, secondo la Suprema Corte, era fondato. Evidenziano infatti i giudici di legittimità che, secondo la giurisprudenza di della Cassazione, l'accertamento tributario, ove riguardi crediti i cui presupposti si siano determinati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui detta dichiarazione è intervenuta, va notificato non solo al curatore ma anche al contribuente, che non è privato, a seguito della declaratoria fallimentare, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, rimanendo esposto ai riflessi, anche sanzionatori, derivanti dalla definitività dell'atto impositivo. Ne consegue che il fallito, nell'inerzia degli organi fallimentari – ravvisabile nell'omesso esercizio, da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale avverso l'atto impositivo - è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso siffatta tutela, alla luce dell'interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 43 l.fall. e 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, conforme ai principi garantiti dall'art. 24 Cost. cfr., Cass. n. 11618 del 11/05/2017 Cass. n. 8034 del 29/03/2017 Cass. n. 5392 del 18/03/2016 Cass. n. 4113 del 20/02/2014 . Ciò significa, peraltro, che la notifica nei confronti del fallito non esclude la notifica dell'avviso di accertamento anche nei confronti del curatore fallimentare, altrimenti l'avviso di accertamento resta inefficace nella procedura fallimentare cfr., Cass. n. 22277 del 26/10/2011 Cass. n. 25689 del 21/12/2015 Cass. n. 18002 del 14/09/2016 , con l'ulteriore conseguenza che la cartella di pagamento notificata al soggetto fallito è inopponibile alla curatela fallimentare, sia perché doveva essere notificata anche al curatore fallimentare, sia perché non è stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento nei confronti del curatore cfr., Cass. n. 12789 del 06/06/2014 Cass. n. 2803 del 09/02/2010 . E, nel caso di specie, la cartella di pagamento così come l'atto impositivo era stata notificata unicamente alla società fallita e, pertanto, doveva ritenersi inopponibile alla curatela fallimentare, che, non essendo stata destinataria di alcuna notificazione né dell'avviso di accertamento, né della cartella , non aveva alcun interesse ad impugnarla, anche perché l'inefficacia nei confronti della procedura può essere sempre fatta valere dal curatore davanti al giudice delegato o al tribunale in sede di accertamento del passivo. Sotto altro profilo, però, la cartella di pagamento era stata correttamente notificata alla contribuente, in ragione della previa notificazione dell'avviso di accertamento e del residuo interesse all'impugnazione della società fallita per il caso in cui la stessa ritorni in bonis. Conclusioni. La Suprema Corte enunciava quindi il seguente principio di diritto il curatore fallimentare non ha interesse ad impugnare la cartella di pagamento riguardante tributi dovuti in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, ove detta cartella non sia stata preceduta dalla previa notificazione, anche nei suoi confronti, dell'atto impositivo che ne costituisce il necessario presupposto. La ratio della notifica del provvedimento anche al soggetto fallito risiede comunque nel permettere allo stesso di prendere conoscenza della pretesa creditoria, onde valutare la possibilità di opporsi alla stessa ciò, soprattutto qualora il curatore intenda prestare acquiescenza al provvedimento, adducendo ragioni non condivisibili sotto il profilo tecnico-giuridico, o, ancora, allorquando il medesimo curatore abbia fatto inutilmente spirare, per mera negligenza, i termini perentori entro cui adire la competente Commissione Tributaria Provinciale. Altra tesi Cass., sentenza 10899 del 27 maggio 2015 , afferma però che, in seguito alla dichiarazione di fallimento, è corretta e legittima la notifica dell’atto impositivo al solo curatore fallimentare. In base a tale tesi, gli atti del procedimento tributario debbono essere infatti emessi nei confronti del soggetto esistente al momento dell'emissione e quindi nei confronti della società, finché questa è in bonis. Con il fallimento, invece, la società non viene meno, ma i suoi organi perdono la legittimazione sostanziale art. 44 della legge fallimentare e processuale art. 43 della legge fallimentare , che viene assunta dalla curatela fallimentare, la quale, per tale ragione, subentra nella posizione della fallita cfr Cassazione n. 12893/2007 . Quanto poi alle vicende relative al ritorno in bonis della società, ritorna la legittimazione del fallito, previo rispetto, però, di specifici adempimenti procedurali, in mancanza dei quali il curatore conserva la legittimazione passiva.

Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza 21 giugno – 9 novembre 2018, n. 28707 Presidente Bruschetta – Relatore Nonno Rilevato in fatto 1. con sentenza n. 108/50/10 del 26/04/2010 la CTR della Campania respingeva l'appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 56/25/08 della CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso della Curatela del fallimento della omissis s.a.s. di B.R. & amp C. avverso la cartella di pagamento per IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2002, notificata a seguito di avviso di accertamento non impugnato 1.1. come si evince dalla sentenza della CTR a l'avviso di accertamento, pur riguardando l'annualità di imposta 2002, era stato notificato in data 21/09/2006 alla società fallita e non anche al curatore fallimentare in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento del 03/02/2005 b il curatore aveva comunicato la propria nomina all'Agenzia delle entrate in sede di dichiarazione IVA presentata in data 31/10/2005 c la CTP accoglieva l'impugnazione proposta dalla curatela fallimentare avverso la cartella di pagamento notificata al solo soggetto fallito sul presupposto della mancata previa notifica al curatore dell'avviso di accertamento d l'Agenzia delle entrate proponeva appello avverso la sentenza della CTP 1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell'appello evidenziando che la notifica dell'avviso di accertamento in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento doveva essere effettuata nei confronti del curatore fallimentare, con la conseguenza che la cartella di pagamento doveva essere annullata, non essendo stata preceduta dalla valida notifica dell'atto impositivo 2. l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze impugnavano la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo 3. la omissis s.a.s. in fallimento non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. Considerato in diritto 1. va pregiudizialmente dichiarata la carenza di legittimazione attiva nel presente giudizio del Ministero della economia e delle finanze, essendo legittimata unicamente l'Agenzia delle entrate 2. con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce la violazione dell'art. 2298 c.c., e L. Fall., art. 147, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti della società di persone fallita ben può essere effettuata nei soli confronti del socio, rimanendo gli amministratori in carica e potendo gli stessi compiere tutti gli atti che rientrano nella loro astratta sfera di competenza e non siano incompatibili con le finalità della esecuzione concorsuale, con conseguente legittimità della successiva notifica della cartella di pagamento 2. il motivo è fondato per le considerazioni che seguono 2.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'accertamento tributario, ove riguardi crediti i cui presupposti si siano determinati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui detta dichiarazione è intervenuta, va notificato non solo al curatore ma anche al contribuente, che non è privato, a seguito della declaratoria fallimentare, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, rimanendo esposto ai riflessi, anche sanzionatori, derivanti dalla definitività dell'atto impositivo. Ne consegue che il fallito, nell'inerzia degli organi fallimentari - ravvisabile nell'omesso esercizio, da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale avverso l'atto impositivo - è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso siffatta tutela, alla luce dell'interpretazione sistematica del combinato disposto della L. Fall., art. 43, e D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, conforme ai principi garantiti dall'art. 24 Cost. Cass. n. 11618 del 11/05/2017 Cass. n. 4113 del 20/02/2014 Cass. n. 2910 del 06/02/2009 Cass. n. 3020 del 12/02/2007 Cass. n. 4235 del 24/02/2006 Cass. n. 6937 del 14/05/2002 si vedano, altresì, Cass. n. 9434 del 30/04/2014 Cass. n. 5392 del 18/03/2016 Cass. n. 8034 del 29/03/2017 2.2. ciò significa che la notifica nei confronti del fallito non esclude la notifica dell'avviso di accertamento anche nei confronti del curatore fallimentare, altrimenti l'avviso di accertamento resta inefficace nella procedura fallimentare Cass. n. 22277 del 26/10/2011 Cass. n. 20814 del 26/10/2005 Cass. n. 9951 del 23/06/2003 si vedano anche Cass. n. 25689 del 21/12/2015 Cass. n. 18002 del 14/09/2016 2.3. con l'ulteriore conseguenza che la cartella di pagamento notificata al soggetto fallito è inopponibile alla curatela fallimentare, sia perchè doveva essere notificata anche al curatore fallimentare, sia perchè non è stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento nei confronti del curatore cfr. Cass. n. 12789 del 06/06/2014 Cass. n. 2803 del 09/02/2010 Cass. n. 14894 del 05/06/2008 Cass. n. 12893 del 01/06/2007 2.4. nel caso di specie, la cartella di pagamento così come l'atto impositivo è stata notificata unicamente alla società fallita e, pertanto, deve ritenersi inopponibile alla curatela fallimentare, che, non essendo stata destinataria di alcuna notificazione nè dell'avviso di accertamento, nè della cartella , non aveva alcun interesse ad impugnarla, anche perchè l'inefficacia nei confronti della procedura può essere sempre fatta valere dal curatore davanti al giudice delegato o al tribunale in sede di accertamento del passivo 2.5. sotto altro profilo, la cartella di pagamento è stata correttamente notificata alla omissis s.a.s. in ragione della previa notificazione dell'avviso di accertamento e del residuo interesse all'impugnazione della società fallita per il caso in cui la stessa ritorni in bonis 2.6. va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto Il curatore fallimentare non ha interesse ad impugnare la cartella di pagamento riguardante tributi dovuti in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, ove detta cartella non sia stata preceduta dalla previa notificazione, anche nei suoi confronti, dell'atto impositivo che ne costituisce il necessario presupposto. Invero, non essendo la cartella opponibile alla curatela fallimentare, egli può sempre far valere l'inefficacia relativa davanti al giudice delegato o al tribunale fallimentare in sede di accertamento del passivo 3. in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso proposto dalla curatela fallimentare 3.1. la particolare complessità della questione esaminata giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo ne merito, rigetta l'originario ricorso proposto dalla controricorrente dichiara interamente compensate tra le parti le spese relative all'intero giudizio.