Neppure l’amministratore di fatto risponde per le sanzioni tributarie comminate ad una società di capitali

Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando questa è gestita da un amministratore di fatto nessun distinguo, infatti, è previsto dalla legge con riferimento agli amministratori di fatto.

Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 28331 del 7 novembre con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie la posizione della giurisprudenza. L’art. 7 d.l. numero 269/2003, rubricato significativamente Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie , dispone, al primo comma, che Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica , e, al terzo comma, che Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 472, si applicano in quanto compatibili . Nessun distinguo, quindi, è previsto con riferimento agli amministratori di fatto. Né una soluzione diversa può essere desunta dall'art. 9, d.lgs. numero 472/1997, che disciplina in termini generali il concorso di persone nella violazione tributaria, ma non si pone come deroga all'art. 7 d.l. numero 269/2003, posto che questo, da un lato, è stato introdotto successivamente all'art. 9 cit., e, dall'altro, prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. numero 472/1997 solo in quanto compatibili cfr. da ultimo Cass. 25284/2017 . Anche la giurisprudenza di merito si sta orientando per tale soluzione con sentenza 377/4/17, infatti, la CTP di Bergamo ha stabilito che gli amministratori di fatto delle società di capitali non sono responsabili del pagamento delle sanzioni accertate a carico della società, in qualità di autori materiali. Solo in caso di società-schermo costituite solo con finalità di frode la responsabilità va attribuita all’amministratore. In questi caso infatti la persona fisica che ha agito per conto della società è, nel contempo, trasgressore e contribuente, e la persona giuridica è una mera fictio, creata nell'esclusivo interesse della persona fisica. L’onere della prova è chiaramente in capo all’amministrazione finanziaria. Infatti, secondo la Cassazione cfr. 19716/2013 e, da ultimo 5924/2017 risponde in proprio delle violazioni commesse – come autore e ideatore – l’amministratore di fatto di una società costituita al solo scopo fraudolento di evadere l’Iva. Non può, infatti, trovare applicazione l’articolo 7 del Dl 269/2003, in base al quale, le sanzioni amministrative, relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Il caso concreto. La vicenda riguarda un atto di irrogazione sanzioni notificato ad un contribuente ritenuto, in quanto amministratore di fatto, responsabile in solido con la società una srl alla quale erano stati notificati due avvisi di accertamento. La CTR Campania, accogliendo l’appello del contribuente, annullava l’atto impugnato in applicazione dell’art. 7 del dl 269/2003 promulgato al fine di escludere le responsabilità personali delle persone fisiche gravitanti all’interno delle società con personalità giuridica, come la srl in questione. La Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate. Confermato quindi un orientamento sfavorevole all’Amministrazione finanziaria secondo cui l'art. 7, comma 1, del d.l. numero 269/2003 non escluderebbe la responsabilità diretta del soggetto, estraneo alla società in quanto operante nel suo esclusivo interesse, che sia autore dell'illecito tributario ed esclusivo beneficiario delle violazioni perpetrate. Nel rigettare il ricorso la Cassazione richiama un orientamento che si va ormai consolidando secondo cui il d.l. numero 269/2003, art. 7, comma 1, conv. nella L. numero 326/ 2003 pone in via esclusiva a carico di società o enti con personalità giuridica le sanzioni relative al rapporto fiscale, prevedendo espressamente, al comma 3, che alla situazioni previste dalla norma non sono più applicabili, se non compatibili, le regole del DLGS numero 472/1997, ed in particolare non è più applicabile la responsabilità solidale a carico dell'amministratore anche di fatto - secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi nel vigore della precedente disciplina prevista dall'art. 11 di detto decreto o il concorso di cui all’art. 9 cfr. Cass. 9122/2014, 4775/2016 e da ultimo 25284/2017 . Nel caso di specie, applicando la norma sulla responsabilità esclusiva delle persone giuridiche, ne deriva che il ricorrente, in quanto amministratore di fatto, non può ritenersi solidalmente responsabile delle sanzioni comminate alla società. Né risulta che la natura fittizia della società sia mai stata contestata dall’Agenzia delle entrate.

Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza 23 maggio – 7 novembre 2018, n. 28331 Presidente Bruschetta – Relatore Nonno Fatti di causa 1. Con sentenza n. 4335/03/16 dell'11/05/2016, la CTR della Campania accoglieva l'impugnazione proposta da L.G. avverso la sentenza n. 356/06/13 della CTP di Caserta, che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, con i quali, oltre ad accertarsi maggiori imposte dirette, IRAP e IVA nei confronti della servizi Generali per l'Informatica s.r.l. d'ora in poi SEGIN s.r.l. , si contestavano le conseguenti sanzioni, in solido, anche al L. quale amministratore di fatto della predetta società. 1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR a la CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente, evidenziando l'equiparazione giuridica tra l'amministratore di diritto e quello di fatto, con conseguente configurabilità della responsabilità solidale di quest'ultimo b il contribuente impugnava la sentenza della CTP. 1.2. La CTR motivava l'accoglimento dell'appello evidenziando che il principio dell'equiparazione dell'amministratore di fatto a quello di diritto non è applicabile al diritto tributario a far data dall'entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il cui art. 7 era stato promulgato al fine evidente di escludere le responsabilità personali delle persone fisiche gravitanti all'interno delle società con personalità giuridica, qual è, senza ombra di dubbio la SEGIN s.r.l. . Poichè la disposizione richiamata trovava applicazione alla fattispecie controversa, doveva escludersi la responsabilità solidale del L 2. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate proponeva tempestivo ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3. L.G. resisteva con controricorso. Ragioni della decisione 1. Va pregiudizialmente dichiarata la carenza di legittimazione passiva della SEGIN s.r.l. che è stata inutilmente convenuta in giudizio, atteso il chiaro tenore della sentenza della CTR, la quale, indipendentemente dall'intestazione, è riferita chiaramente al solo amministratore di fatto, L.G., in causa scindibile. 2. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 7, comma 1, conv. con modif. nella L. n. 326 del 2003, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, la menzionata disposizione non esclude la responsabilità diretta del soggetto, estraneo alla società in quanto operante nel suo esclusivo interesse, che sia autore dell'illecito tributario ed esclusivo beneficiario delle violazioni perpetrate. 3. Il motivo, diversamente da quanto ritenuto da parte controricorrente, è ammissibile, sia perchè non sussiste un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha deciso in conformità alla pronuncia della CTR, sia perchè correttamente formulato con riferimento alle specifiche disposizioni che si assumono violate. 3.1. Il motivo è, peraltro, infondato. 3.2. Secondo un orientamento della S.C., cui va data continuità, le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, D.L. n. 269 del 2003, ex art. 7 conv. con modif. in al D.Lgs. n. 326 del 2003, art. 9 , sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso di quest'ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 9 che non può costituire deroga al predetto art. 7, ad esso successivo, che invece prevede l'applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. n. 472 ma solo in quanto compatibili Cass. n. 25284 del 25/10/2017 . Ed, infatti, l'amministratore di fatto di una società alla quale sia riferibile il rapporto fiscale ne risponde direttamente qualora le violazioni siano contestate o le sanzioni irrogate antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, stante la disposizione di diritto transitorio di cui all'art. 7, comma 2, del menzionato decreto e la disciplina precedentemente vigente dettata dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 2 e art. 11 Cass. n. 9122 del 23/04/2014 . 3.3. Tale orientamento incontra un limite nella artificiosa costituzione a fini illeciti della società di capitali, potendo allora le sanzioni amministrative tributarie essere irrogate nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni contestate. In tal caso, la persona fisica che ha agito per conto della società è, nel contempo, trasgressore e contribuente, e la persona giuridica è una mera fictio, creata nell'esclusivo interesse della persona fisica. Non opera pertanto il D.L. n. 269 del 2003, art. 7 secondo cui nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell'ente, in quanto detta norma intende regolamentare le ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente, e, in particolare, l'ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell'interesse della persona giuridica medesima 19716/13 così, in motivazione, Cass. n. 5924 del 08/03/2017, che richiama Cass. n. 19716 del 28/08/2013 . 3.4. Applicando al caso di specie la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie, introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 7, comma 1, sulla quale si veda anche Cass. n. 9094 del 07/04/2017 , in ragione di un processo verbale di constatazione redatto nell'anno 2010, come specificato dalla CTR, ne consegue che il L., in quanto amministratore di fatto della SEGIN s.r.l., non può ritenersi solidalmente responsabile delle sanzioni comminate alla società. Nè l'Agenzia delle entrate ha provato di avere posto alla CTR la questione della fittizietà della società, che sarebbe stata creata nell'esclusivo interesse del ricorrente tale questione non è stata affrontata dal giudice di merito, nè risulta dal contesto del ricorso che l'Ufficio l'abbia dedotta nelle sue difese. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. La novità della questione affrontata al momento della presentazione del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa, tra le parti, le spese del giudizio.