Concordato con continuità, niente obbligo di versare l’IVA oggetto di rettifica

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’interpello di una S.p.A. Risposta n. 44 pubblicata il 30 ottobre 2018 , ha ribadito che la società in concordato preventivo con continuità aziendale non è tenuta a versare l’IVA indicata nelle note di variazione.

La questione. Nel caso sottoposto all’Amministrazione finanziaria, il concordato prevede il pagamento integrale dei soli creditori privilegiati e il pagamento nella misura percentuale del 12,665% dei crediti chirografari, con conseguente falcidia concordataria dell’87,335% sui predetti crediti non privilegiati. Nel presupposto che, alla chiusura del concordato, i creditori rimasti insoddisfatti emetteranno note di variazione per recuperare l’IVA relativa alla parte di credito falcidiata, l’istante chiede chiarimenti in merito al trattamento da riservare all’imposta addebitata con le predette note di variazione. E, in particolare, se può continuare ad applicarsi al concordato con continuità aziendale le indicazioni contenute nella Risoluzione del 17 ottobre 2001, n. 161/E, relativamente al concordato preventivo ex art. 160 della l.f., laddove è stato chiarito che la società in concordato, dopo aver ricevuto le note di variazione IVA relative ai debiti chirografari oggetto di falcidia, è obbligata ad annotarle registri IVA registro delle fatture di vendita con segno positivo o di acquisto con segno negativo ma non anche a versare all’Erario l’IVA oggetto di rettifica. Il chiarimento. La Risposta delle Entrate è positiva. Nella prassi del 2001 richiamata è stato puntualizzato che, essendo la nota di variazione relativa ad un debito sorto prima dell'avvio della procedura concorsuale, la sua registrazione non comporta, per il debitore concordatario, l'obbligo di rispondere verso l'Erario di un debito sul quale si sono già prodotti gli effetti estintivi del concordato preventivo. Diversamente - conclude il citato documento di prassi si avrebbe una deroga all'efficacia liberatoria della procedura, da ritenersi ingiustificata in relazione alle norme che dispongono l'estinzione di ogni debito sorto anteriormente all'inizio della procedura medesima. Tale interpretazione, per le Entrate, è coerente sia con il comma 2 dell’art. 26 D.P.R. n. 633/1972 che con l’art. 185, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/CE, che dispone una deroga all’obbligo di rettifica della detrazione in caso di variazione dell’imposta proprio nell’ipotesi di operazioni totalmente o parzialmente non pagate . E, non da ultimo, l’applicabilità dei menzionati principi è stata confermata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 22 febbraio 2018, resa nella causa C-396/16. Fonte fiscopiu.it

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