Avviso di liquidazione nullo se si limita ad indicare gli estremi della sentenza registrata

E’ nullo l’avviso di liquidazione dell'imposta di registro che si limita a richiamare gli estremi della sentenza registrata senza indicare gli elementi numerici posti a base del calcolo base imponibile e aliquote applicate , in quanto lesiva del diritto di difesa del contribuente che non è messo in grado di verificare della correttezza della richiesta dell'amministrazione.

Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 26731 dello scorso 23 ottobre con cui ha accolto il ricorso di una contribuente. Avvisi di liquidazione e onere della motivazione gli ultimi arresti della giurisprudenza. L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Al conseguimento di tali finalità è necessario e sufficiente, pertanto, che l'avviso enunci il criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detti obiettivi, essendo riservato alla eventuale sede contenziosa l'onere dell'Ufficio di provare nel contraddittorio con il contribuente e sempre che l'impugnazione giudiziale contenga specifiche e dettagliate allegazioni al riguardo gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa nel quadro del parametro prescelto e la facoltà del contribuente di dimostrare l'infondatezza della stessa anche in base a criteri non utilizzati per l'accertamento” ex multis , Cass. n. 565/2017 n. 11560/2016 n. 25559/2014 n. 25153/2013 . Inoltre l’art. 7, comma 1, legge n. 212/2000 Statuto dei diritti del contribuente prevede che Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’art. 3, legge n. 241/1990, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione . Sulla necessità di una motivazione adeguata anche per gli avvisi di liquidazione è ormai pacifico l’orientamento della giurisprudenza di legittimità favorevole al contribuente. A tal proposito si ricorda che con ordinanza 29402/2017 la Cassazione ha stabilito che è illegittimo, per difetto di motivazione, l'avviso di liquidazione che indica solo la data e il numero della sentenza civile oggetto di registrazione senza allegarla ciò in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7, legge n. 212/2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un'attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare. Inoltre, sempre secondo la Cassazione, la necessità di specifica motivazione dell'avviso di liquidazione emesso non si traduce nel mero richiamo degli atti prodromici, ma richiede anche la determinazione del tributo dovuto e l'indicazione degli elementi matematici posti alla base di tale quantificazione, in modo da consentire al contribuente la verifica della correttezza del calcolo operato dall'Amministrazione finanziaria Cass. 24220/2016 . Il caso. La vicenda riguarda un avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale relativo ad sentenza di usucapione pronunciata dal Tribunale di Salerno. La CTR Campania accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate confermando la legittimità dell’atto impugnato. Col proprio ricorso la contribuente aveva denunciato violazione dell'art. 52, d.P.R. n. 131/1986, in combinato disposto con l'art. 7, l. n. 212/2000 in quanto la CTR aveva ritenuto correttamente motivato l’avviso di liquidazione impugnato nonostante esso non recasse l'indicazione della base imponibile e delle aliquote applicate. Applicando i principi sopra ricordati, la Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente ritenendo che la pronuncia della CTR che aveva stabilito la legittimità dell'atto impugnato nonostante il mero richiamo in esso agli estremi della sentenza non allegata non fosse conforme al dettato degli artt. 52, commi 2 e 2- bis , d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 7, legge n. 212/2000. Nel caso di specie era tra l’altro incontestato che l'avviso di liquidazione impugnato fosse privo dell'indicazione della base imponibile e delle aliquote applicate, in quanto la stessa pronuncia impugnata ne aveva dato atto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile T, ordinanza 5 luglio – 23 ottobre 2018, numero 26731 Presidente Cirillo – Relatore Napolitano Ragioni della decisione costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e , dell'art. 1 bis del d.l. numero 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. numero 197/2016, osserva quanto segue La CTR della Campania sezione staccata di Salerno con sentenza numero 10942/4/2015, depositata il 3 dicembre 2015, non notificata, accolse l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della sig.ra M.I.V.B. avverso la decisione della CTP di Salerno, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di liquidazione, con il quale l'Ufficio aveva liquidato gli importi ritenuti dovuti per imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione a sentenza di usucapione pronunciata dal Tribunale di Salerno — sezione distaccata di Amalfi. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del d.P.R. numero 131/1986 TUR , in combinato disposto con l'art. 7 della l. numero 212/2000, in relazione all'art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto l'atto impugnato dalla contribuente sufficientemente motivato, quantunque esso non recasse l'indicazione della base imponibile e delle aliquote applicate. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del d.P.R. numero 131/1986 TUR , in combinato disposto con l'art. 7 della I. numero 212/2000, in relazione all'art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto infondata la censura con la quale la ricorrente aveva dedotto la nullità dell'atto impugnato per omessa allegazione della sentenza, sul presupposto che la stessa, di cui era indicato il numero di cronologico, fosse stata resa in giudizio del quale era stata parte la ricorrente ed il cui dispositivo era stato comunicato al difensore costituito. 3. Il primo motivo è manifestamente fondato. Non è controverso, in fatto, che l'avviso di liquidazione in Oggetto sia privo dell'indicazione della base imponibile e delle aliquote applicate in relazione ai tributi con esso liquidati, dandone atto la stessa sentenza impugnata ed avendo comunque parte ricorrente assolto l'onere di autosufficienza, allegando al ricorso detto avviso di liquidazione ed indicandone tempo e luogo di produzione nel giudizio di merito. Del resto, la stessa Amministrazione controricorrente fa riferimento a circostanze estranee al contenuto dell'atto onde supportarne il profilo motivazionale, come l'attribuzione del valore venale del bene trasferito sulla base di verbale di assemblea straordinaria di società di aumento di capitale sociale che recepiva relazione di stima di esperto nominato dalle parti, a seguito d'invito rimasto inevaso a far pervenire dichiarazione di valore del bene oggetto di trasferimento. 3.1. Ciò posto, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto sufficiente per confermare la legittimità dell'atto impugnato il richiamo in esso agli estremi della sentenza, non allegata all'avviso di liquidazione, resa in giudizio in cui la contribuente era stata parte e della quale era stato comunicato il solo dispositivo, si pone in contrasto con il disposto dell'art. 52, commi 2 e 2 bis del d.P.R. numero 131/1986 e 7 della 1. numero 212/2012, così come interpretati dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto modo di affermare, proprio con riferimento ad atto presupposto costituito da sentenza, il principio secondo il quale, In tema di riscossione tributaria, la necessità di specifica motivazione dell'avviso di liquidazione emesso non si traduce nel mero richiamo degli atti prodromici , ma richiede anche la determinazione del tributo dovuto e l'indicazione degli elementi matematici posti alla base di tale quantificazione, onde consentire al contribuente la verifica della correttezza del calcolo operato dall'Amministrazione finanziaria cfr. Cass. sez. 5, 29 novembre 2016, numero 24220 , avuto riguardo anche al fatto che non è possibile integrare la carenza motivazionale dell'atto recante la pretesa dell'Amministrazione con ulteriori elementi dedotti solo in sede giudiziale cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 21 maggio 2018, numero 12400 . La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo. 4. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può dunque essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c., con raccoglimento dell'originario ricorso della contribuente. 5. Avuto riguardo all'andamento del giudizio possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito, ponendosi a carico dell'Amministrazione controricorrente, secondo soccombenza, le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente. Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 oltre al contributo unificato, ed agli accessori di legge, se dovuti.