In tema di beneficio prima casa se la vendita è parziale anche la revoca è parziale

In caso di vendita parziale di una quota dell’immobile per il quale erano state riconosciute le agevolazioni prima casa, la decadenza del relativo beneficio fiscale opera non integralmente, ma solo per la parte di prezzo corrispondente al diritto parziario, alla pertinenza o alla porzione di immobile ceduti. La revoca dell’intero beneficio a fronte di alienazione parziale comporterebbe un’evidente lesione del principio di proporzionalità, garantito sia dal diritto nazionale che da quello europeo con la Convenzione per i diritti dell’uomo.

Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24658/18, depositata l’8 ottobre. La vicenda. Il fisco ha notificato ad un contribuente un avviso di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale, con il quale si revocava il beneficio dell’acquisto prima casa” a seguito dell’alienazione, prima della scadenza del quinquennio dalla data dell’acquisto, di una quota dell’immobile in questione. Il fisco ha emesso avviso di liquidazione nei confronti del contribuente per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria, per effetto della revoca per intero del beneficio prima casa originariamente riconosciuto, in conseguenza della vendita di una parte dell’abitazione agevolata entro il quinquennio dall’atto. Il contribuente ha proposto ricorso eccependo la revoca parziale del beneficio, limitatamente al valore della porzione di immobile venduta. I Giudici di merito tributari hanno rigettato sia in primo grado che in appello le doglianze del contribuente. In particolare, il Giudice del gravame ha valutato legittimo l’operato dell’Ufficio nell’aver ritenuto che a seguito dell’alienazione, seppure parziale dell’immobile, si era verificato automaticamente la revoca dell’intero beneficio fiscale riconosciuto in precedenza. I giudici tributari hanno respinto il ricorso, confermando la legittimità della pretesa tributaria, secondo la quale il trasferimento di una quota dell’immobile originariamente agevolato, oggetto di registrazione, determina la revoca dell’intero benefici fiscale. Il contribuente ha proposto, con un unico motivo ricorso per Cassazione, ritenendo che non si era verificata una decadenza integrale dell’agevolazione prima casa a fronte di una cessione solo parziale del bene. Revoca dell’agevolazione. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha accolto il ricorso della contribuente sulla base delle seguenti argomentazioni. Non può essere revocata per intero l’agevolazione prima casa in presenza di cessione di una quota dell’immobile. La revoca dell’intera agevolazione comporterebbe un’evidente lesione del canone di proporzionalità sotteso alle limitazioni al diritto di proprietà garantito dall’art. 1, prot. n. 1 annesso alla Cedu. La decadenza incide unicamente sulla parte dell’immobile oggetto di alienazione parziale e, dunque, opera nei limiti dell’importo del valore della quota alienata. In caso di vendita infraquinquennale di una parte dell’abitazione acquistata beneficiando delle agevolazioni fiscali prima casa”, la revoca del beneficio previsto dalla normativa in materia si applica limitatamente al valore della porzione di immobile venduta Conclusioni. In base alla normativa che disciplina le agevolazione fiscali per l’acquisto della prima casa”, qualora l’immobile agevolato sia trasferito per atto a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell’acquisto, il beneficio è revocato con il recupero delle imposte in misura ordinaria, oltre sanzioni e interessi. In caso di vendita parziale dell’immobile agevolato, la revoca deve essere applicata rispettando il canone di proporzionalità fra gli interessi del proprietario e l’interesse generale della collettività all’applicazione delle imposte. Il canone di proporzionalità fra esigenze del proprietario e ragioni del fisco, in relazione al sopraggiungere di cause che hanno eliso parzialmente l’agevolazione inizialmente concessa, può cogliersi nella disciplina in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina – pur essa incidente sull’imposta di registro – secondo la quale in caso di rivendita parziale del fondo o del fabbricato acquistati usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, la decadenza opera limitatamente al valore della parte rivenduta, calcolato proporzionalmente a quello accertato per l’intero fondo al momento dell’acquisto. In tal senso, l’esigenza di salvaguardare la parte del beneficio, ritualmente applicato all’atto della registrazione e solo parzialmente venuto meno per effetto della parziale alienazione, trova pieno riconoscimento attraverso l’interpretazione della norma interna conforme al diritto di proprietà, avente copertura oltre che costituzionale anche per effetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La decadenza va ad incidere unicamente la parte dell’immobile oggetto di alienazione parziale, operando nei limiti dell’importo del valore della quota alienata. La vendita di una quota o di una parte di essa determina la decadenza per la parte di prezzo corrispondente alla porzione di immobile ceduto. Prassi. Giova precisare che secondo la risoluzione dell’ Agenzia delle Entrate n. 31/E del 16 febbraio 2006, così come il regime di favore trova applicazione anche con riferimento all'acquisto di una quota di abitazione cfr. circolare n. 19 dell'1 marzo 2001, paragrafo 2.2.3 , allo stesso modo deve ritenersi che la vendita di una quota o di una parte di essa determini la decadenza per la parte di prezzo corrispondente alla porzione di immobile ceduto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 5 luglio – 8 ottobre 2018, numero 24658 Presidente Iacobellis – Relatore Conti Fatti e ragioni della decisione L.P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro l'Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza della CTR Campania indicata in epigrafe che ha rigettato il suo appello ed ha confermato la legittimità dell'avviso di liquidazione emesso dall'ufficio per la ripresa di imposta di registro, ipotecaria e catastale conseguente alla revoca del beneficio prima casa originariamente riconosciuto in seguito all'alienazione, entro il quinquennio dall'atto, di una quota dell'immobile. L'Agenzia delle entrate si è costituta con controricorso. La ricorrente deduce la violazione dell'articolo 1 nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al dPR numero 131/1986. Secondo la ricorrente la CTR avrebbe dovuto riconoscere la legittimità dell'agevolazione fiscale limitatamente alla quota non alienata dell'immobile. Il ricorso è fondato. Giova premettere che la Nota II bis, comma 4, all'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986 dispone la revoca dell'agevolazione per il caso del trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto . Orbene, l'Ufficio muove dal convincimento che il trasferimento di una quota del bene originariamente oggetto di registrazione debba determinare la revoca dell'intero beneficio fiscale. Si tratta di un approdo interpretativo che non trova alcuna conferma nella disposizione suindicata, nella quale si fa genericamente riferimento al trasferimento degli immobili e non all'alienazione parziale. Ne consegue che in tale ultima ipotesi, che certamente concretizza un trasferimento parziale , dovrà seguire la revoca parziale del beneficio a suo tempo applicato, ciò risultando necessario per garantire un'esigenza di proporzionalità fra interessi del proprietario e ragion fiscale. Canone della proporzionalità fra esigenze del proprietario e ragioni del fisco quest'ultimo, inerente al sistema in relazione al sopraggiungere di cause che hanno eliso parzialmente l'agevolazione inizialmente concessa e che può cogliersi esaminando altra disciplina che, pur essa incidendo sull'imposta di registro - che è imposta d'atto - ha espressamente previsto in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina che Nel caso di rivendita parziale del fondo o del fabbricato acquistati usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, la decadenza di cui all'articolo 7 della L. 6 agosto 1954, numero 604, e all'articolo 6 della L. 1 febbraio 1956, numero 53, opera limitatamente al valore della parte rivenduta, calcolato proporzionalmente a quello accertato per l'intero fondo al momento dell'acquisto -cfr. articolo 6 legge 5 ottobre 1960, numero 1154. In definitiva, l'esigenza di salvaguardare la parte del beneficio agevolativo ritualmente applicato all'atto della registrazione e solo parzialmente venuto meno per effetto della parziale alienazione trova pieno riconoscimento attraverso l'interpretazione della norma interna conforme al diritto di proprietà, avente copertura oltre che costituzionale anche per effetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ed infatti, l'articolo 1 Prot.numero 1 annesso alla CEDU contiene tre norme distinte e se la prima, espressa nella prima frase del primo comma, riveste un carattere generale, enunciando il principio del rispetto della proprietà, la seconda, che figura nella seconda frase dello stesso comma, concerne la privazione della proprietà e la sottomette a determinate condizioni. E' poi la terza, espressa nel secondo comma, a riconoscere agli Stati contraenti il potere, tra gli altri, di regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale 'Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende . L'esistenza di un margine di apprezzamento in capo ai singoli Stati nel decidere gli interessi contrapposti in materia fiscale non esclude l'applicazione delle garanzie di cui all'articolo 1 cit. nello stesso ambito fiscale, essendo sul punto la giurisprudenza della Corte edu pacifica -cfr.Corte dir. uomo, Burden c. Regno Unito ric.13378/05-. Orbene, la Corte edu ha più volte ribadito, proprio in ambito di questioni che coinvolgevano il pagamento di tributi o di restituzione di somme versate al fisco, che è la seconda parte del secondo paragrafo dell'articolo 1 Prot. numero 1 a consentire ai singoli Stati aderenti l'imposizione fiscale come limite del godimento dei beni, anche se spetta ad essa Corte valutare se la misura fiscale preserva il giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti dell'uomo -cfr.Corte edu, NKM c. Ungheria, 15 maggio 2013, ric.numero 66529/11 Corte edu, Bulves Ad c. Bulgaria, 22 gennaio 2009, ric. numero 3991/03-. Ciò posto, giungere, come ha fatto la CTR, ad una soluzione interpretativa che dovesse condurre a determinare la revoca dell'intero beneficio fiscale in caso di alienazione parziale liquidazione rappresenta un'evidente lesione del canone di proporzionalità sotteso alle limitazioni al diritto di proprietà garantito dall'articolo 1 Prot.numero 1 annesso alla CEDU dovendosi, per converso, riconoscere che la decadenza vada ad incidere unicamente la parte dell'immobile oggetto di alienazione parziale e, dunque, possa operare nei limiti dell'importo del valore della quota alienata. Si tratta di una soluzione persuasiva al punto che essa è stata condivisa dallo stesso Ufficio fiscale -cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate numero 31/E del 16 febbraio 2006, secondo cui così come il regime di favore trova applicazione anche con riferimento all'acquisto di una quota di abitazione cfr. circolare numero 19 dell'1 marzo 2001, paragrafo 2.2.3 , allo stesso modo deve ritenersi che la vendita di una quota o di una parte di essa determini la decadenza per la parte di prezzo corrispondente alla porzione di immobile ceduto, ciò in linea con lo Studio numero 30/2005/T del 18 marzo 2005 del Consiglio del nota nato. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la delle spese del giudizio di legittimità.