Inutilizzabilità della documentazione richiesta e non presentata

E’ legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione, l'omessa o intempestiva risposta all'invito, da parte dell'Amministrazione finanziaria, a fornire dati, notizie e chiarimenti. E tale inutilizzabilità può essere rilevata anche d'ufficio, in ogni stato e grado di giudizio. Il contribuente può conseguire una deroga all'inutilizzabilità solo depositando, in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, i documenti non trasmessi e dimostrando di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.

Il caso. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 14605/18 del 6 giugno, ha chiarito quando scatta la sanzione” di inutilizzabilità processuale dei documenti richiesti dall’Amministrazione e non consegnati in sede amministrativa. Nel caso di specie, la società contribuente ricorreva per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che, nell’ambito di una controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento recante il recupero a tassazione di redditi non dichiarati, iscritti a bilancio come finanziamenti diversi , aveva riformato la sentenza di primo grado, favorevole alla contribuente. Il giudice d'appello aveva infatti osservato che la società si era difesa sostenendo di avere acquistato un fabbricato, con un finanziamento dell'amministratore, contabilizzato sotto la voce finanziamenti diversi e di avere, quindi, registrato, nello stesso modo, un secondo finanziamento dell'amministratore, per le spese accessorie relative all'acquisto dell'immobile, senza tuttavia riuscire a documentare, in fase amministrativa, la provenienza di tale ulteriore finanziamento. La CTR rilevava inoltre che la contribuente aveva prodotto la documentazione attestante il finanziamento solo in allegato ad una memoria depositata nel corso del giudizio d'impugnazione dell'avviso di accertamento, laddove però tale produzione, a differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado, era tardiva, poiché l'articolo 32, comma 5, d.P.R. numero 600/1973 prevede una deroga all'inutilizzabilità degli atti e dei documenti non trasmessi, dal contribuente, in risposta agli inviti dell'Ufficio accertatore, solo se ricorrono due condizioni - che il contribuente depositi detta documentazione in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado - che, contestualmente, dichiari di non avere potuto adempiere alle richieste degli Uffici per causa a lui non imputabile. Nella fattispecie, invece, la società aveva insufficientemente dato conto dell'impossibilità del deposito della documentazione attestante il finanziamento, per la difficoltà incontrata nel reperirla a causa del decesso dell'amministratore ed aveva provveduto alla produzione, anziché all'inizio, tardivamente nel corso del giudizio. La società ricorrente deduceva quindi violazione dell'articolo 32, commi 4 e 5, d.P.R. numero 600/73 e dell'articolo 32 d.lgs. numero 546/92. La ricorrente lamentava in particolare che la CTR aveva erroneamente affermato la tardività della produzione della documentazione, che attestava che gli esborsi per le spese accessorie dell'acquisto dell'immobile erano stati finanziati dall'amministratore, senza considerare che la sola interpretazione corretta ed ammissibile del combinato disposto del quarto e quinto comma dell'articolo 32, d.P.R. numero 600/1973, è quella secondo cui la produzione documentale è legittima fino a quando si protragga la causa - non imputabile al contribuente - che ha impedito la produzione dell'atto in fase amministrativa e, quindi, anche nel corso del giudizio, purché ciò avvenga entro il termine perentorio dell'articolo 32, comma 1, d.lgs. numero 546/92, di 20 giorni liberi prima della data di trattazione del giudizio. La decisione. Il ricorso, secondo la Suprema Corte, era infondato. I Giudici di legittimità ricordano infatti l’indirizzo della Corte, che, in più occasioni, ha avuto modo di affermare che in tema di accertamento fiscale, l'invito da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dall'articolo 32, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, numero 600, a fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare - in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria - un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l'omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. Tale inutilizzabilità consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito, non è soggetta alla eccezione di parte e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Il contribuente può conseguire una deroga all'inutilizzabilità solo ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 32, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, numero 600. Egli può avvalersi della deroga prevista ai sensi dell'articolo 32, comma 5, d.P.R. numero 600/1973, solamente depositando in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio, e dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile. cfr. Cass. numero 5734/16 . La CTR si era dunque uniformata a tale regula iuris al contrario, l'interpretazione prospettata dalla contribuente era in contrasto con il chiaro tenore letterale dell'articolo 32 cit. ed incompatibile con il descritto criterio dell'inutilizzabilità della documentazione, quale effetto automatico dell'inottemperanza all'invito dell'Ufficio accertatore, derogabile solo, come accennato, in presenza delle due condizioni anzidette. Conclusioni. L'inottemperanza del contribuente alla richiesta di esibizione di dati e documenti avanzata dai funzionari cagiona, la c.d. preclusione probatoria , nel senso che il contribuente non può poi più produrre quei documenti, né nella fase amministrativa, né nella fase contenziosa. I documenti prodotti dal contribuente nel giudizio tributario, dei quali abbia in precedenza rifiutato l'esibizione all'Amministrazione finanziaria, non possono dunque essere presi in considerazione ai fini del decidere e questo anche in assenza di una eccezione in tal senso dell'Amministrazione resistente. In caso dunque di mancata indicazione, in sede amministrativa, dei documenti richiesti dall’Ufficio, le giustificazioni addotte poi in contenzioso devono essere considerate mere circostanze soggettive, non potute conoscere dall’Ufficio. Secondo giurisprudenza della medesima Corte, infatti, il comportamento omissivo del contribuente, che non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti, impedendo, o ostacolando, la verifica da parte dell'ufficio, vale, di per sé, ad ingenerare un più che giustificato sospetto sull'attendibilità delle scritture, rendendo grave” la presunzione di attività non dichiarate. Si tratta, in sostanza, di una sanzione” di inutilizzabilità, superabile soltanto laddove le cause di inutilizzabilità il contribuente depositi, in allegato all'atto introduttivo del giudizio, le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri prima non esibiti e contestualmente dichiari e dimostri di non aver potuto adempiere alle richieste per causa a lui non imputabile, o che comunque ciò non sia stato dovuto a sua negligenza. Tale indirizzo è peraltro conforme anche al dettato della Corte Costituzionale, la quale investita sub specie di violazione del principio della capacità contributiva perchè la decadenza dalla facoltà di produrre documenti in giudizio impedirebbe l’accertamento della effettiva situazione patrimoniale del contribuente e, pertanto, sarebbe causa di imposizione fiscale eccedente la capacità contributiva del medesimo contribuente , con ordinanza 7 giugno 2007 numero 181, ha già escluso qualsiasi vizio di costituzionalità della norma in riferimento all’articolo 53 Cost., comma 1, chiarendo che la preclusione prevista dalla norma censurata, risolvendosi in un divieto di allegazione in giudizio dei dati e dei documenti non forniti dal contribuente in risposta all’invito dell’amministrazione finanziaria, opera sul piano esclusivamente processuale ed è perciò inidonea a menomare il principio di capacità contributiva .

Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza 26 aprile – 6 giugno 2018, numero 14605 Presidente Locatelli – Relatore Guida Ritenuto in fatto CO.RI.ED. Srl, con sede legale in Milano, ricorre, sulla base di due motivi, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia hinc CTR , indicata in epigrafe, che - in controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento, per il periodo d'imposta 2000, recante il recupero a tassazione, ai fini IRPEG ed IRAP, ai sensi dell'articolo 39, primo comma, lett. d , D.P.R. 29 settembre 1973, numero 600, di redditi non dichiarati, iscritti a bilancio come finanziamenti diversi - ha riformato la sentenza di primo grado, favorevole alla contribuente. Il giudice d'appello ha osservato che la società si era difesa sostenendo di avere acquistato un fabbricato, con un finanziamento dell'amministratore, contabilizzato sotto la voce finanziamenti diversi e di avere, quindi, registrato, nello stesso modo, un secondo finanziamento dell'amministratore, per le spese accessorie relative all'acquisto dell'immobile, senza tuttavia riuscire a documentare, in fase amministrativa, la provenienza di tale ulteriore finanziamento. Ha rilevato, inoltre, che la contribuente aveva prodotto la documentazione attestante il finanziamento solo in allegato ad una memoria depositata nel corso del giudizio d'impugnazione dell'avviso di accertamento ed ha soggiunto che la produzione, a differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado, era tardiva poiché l'articolo 32, quinto comma, D.P.R. numero 600/1973 prevede una deroga all'inutilizzabilità degli atti e dei documenti non trasmessi, dal contribuente, in risposta agli inviti dell'Ufficio accertatore, sancita dal quarto comma dello stesso articolo, solo se ricorrono due condizioni che il contribuente depositi detta documentazione in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado che, contestualmente, dichiari di non avere potuto adempiere alle richieste degli Uffici per causa a lui non imputabile. Nella fattispecie - secondo la CTR - la società aveva dato conto dell'impossibilità del deposito della documentazione attestante il finanziamento, per la difficoltà incontrata nel reperirla a causa del decesso dell'amministratore ed aveva provveduto alla produzione anziché all'inizio tardivamente nel corso del giudizio. Considerato in diritto 1. Primo motivo di ricorso Violazione ex articolo 360 numero 3, C.P.C. dell'articolo 32, 4. e 5. comma del D.P.R. 29 [settembre] 1973 N. 600 e dell'articolo 32 del D.LGS. 31 Dicembre 1992 N. 546. . La ricorrente lamenta che la CTR abbia affermato la tardività della produzione della documentazione, che attestava che gli esborsi per le spese accessorie dell'acquisto dell'immobile erano stati finanziati dall'amministratore, senza considerare che la sola interpretazione corretta ed ammissibile del combinato disposto del quarto e quinto comma dell'articolo 32, D.P.R. numero 600/1973, è quella secondo cui la produzione documentale è legittima fino a quando si protragga la causa - non imputabile al contribuente - che ha impedito la produzione dell'atto in fase amministrativa e, quindi, anche nel corso del giudizio, purché ciò avvenga entro il termine perentorio dell'articolo 32, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, di venti giorni liberi prima della data di trattazione del giudizio tributario. 1.1. Il motivo è infondato. E' il caso di ricordare il costante indirizzo di questa Corte che, in più occasioni, ha avuto modo di affermare il seguente principio di diritto In tema di accertamento fiscale, l'invito da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dall'articolo 32, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 600, a fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare - in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria - un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, si da evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l'omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. Tale inutilizzabilità consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito, non è soggetta alla eccezione di parte e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Il contribuente può conseguire una deroga all'inutilizzabilità solo ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 32, quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 600. Egli può avvalersi della deroga prevista ai sensi dell'articolo 32, quinto comma, del D.P.R. numero 600/1973, solamente depositando in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio, e dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile. Cass. 23/03/2016, numero 5734 . La CTR, uniformandosi a tale regula iuris, ha stabilito che la società ha depositato tardivamente la succitata documentazione al contrario, l'interpretazione prospettata dalla contribuente si appalesa in contrasto con il chiaro tenore letterale dell'articolo 32 cit. ed incompatibile con il descritto congegno dell'inutilizzabilità della documentazione, quale effetto automatico dell'inottemperanza all'invito dell'Ufficio accertatore, derogabile solo, come suaccennato, in presenza delle due condizioni anzidette deposito della documentazione con l'atto introduttivo del giudizio contestuale dichiarazione del contribuente dell'impossibilità di adempiere alle richieste degli Uffici per causa a lui non imputabile . 2. Secondo motivo Violazione dell'articolo 112 C.P.C. come previsto dall'articolo 360 numero 4 C.P.C. per omessa pronuncia su una questione formulata dal ricorrente in entrambi i gradi del giudizio. . La ricorrente si duole che la CTR abbia omesso di pronunciarsi sulla specifica eccezione sollevata dalla società in entrambi i gradi del giudizio di merito secondo cui l'avviso di accertamento sarebbe stato emesso in assenza delle presunzioni gravi, precise e concordanti cui fa riferimento l'articolo 39, primo comma, lett. d , D.P.R. numero 600/1973. 2.1. Il motivo è infondato. Il lamentato vizio di omessa pronuncia non appare infatti ravvisabile in virtù del consolidato orientamento della Corte, al quale il Collegio ritiene di uniformarsi, secondo cui Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia. Cass. 13/10/2017, numero 24155 . E’ il caso di rilevare che, nella specie, la decisione della CTR esiste e si sostanzia nel riconoscimento della fondatezza della pretesa impositiva. 3. Ne consegue il rigetto del ricorso. 4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento, a favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.