IVA, detrazione ammessa anche se esposta in dichiarazione

Il contribuente ha diritto alla detrazione anche in assenza della dichiarazione annuale che non fa venir meno l’esistenza del credito di imposta sorto per tale annualità.

Lo stesso credito potrà essere utilizzato dal contribuente, nel rispetto del termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto Cass. n. 4392/2018, depositata il 23 febbraio . Il caso. Una società si vedeva notificata una cartella di pagamento a seguito di controllo formale automatizzato. La pretesa erariale, in estrema sintesi, non teneva conto della sussistenza effettiva di un’eccedenza di imposta maturata dalla contribuente la posizione dell’Ufficio era basata sul fatto che non era stata presentata, nella specie, la prescritta dichiarazione annuale dei redditi e pertanto si era ritenuto che non si potesse riconoscere alcuna detrazione. L’atto impositivo veniva ritualmente impugnato e la difesa basata sul fatto che il diritto della ricorrente fosse stato provato documentalmente e, nonostante l’assenza della dichiarazione, era comunque possibile la corrispondente detrazione. Il giudizio di appello era sfavorevole alla contribuente, che impugnava la decisione della CTR riproponendo la propria tesi esposta sin dal primo grado. Eccedenza di imposta. La Corte di Cassazione ha accolto le doglianze della società. In particolare è stato statuito che l’eccedenza di imposta, anche in assenza di dichiarazione annuale per il periodo della sua maturazione, va comunque riconosciuta al contribuente se sussistono i seguenti requisiti i detta eccedenza deve risultare da periodiche dichiarazioni e regolari versamenti ii la deduzione deve avvenire entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto iii devono essere rispettati tutti i requisiti sostanziali per la detrazione. In materia di IVA, il contribuente ha diritto alla detrazione anche quando manca la dichiarazione annuale, purché risultino i requisiti sostanziali. Si ricava dalla sentenza n. 4392/18 con cui la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da una società di capitali, in applicazione del recente insegnamento delle Sezioni Unite. Nel caso di specie, l’Ufficio ha iscritto a ruolo una somma corrispondente a un credito IVA concernente un anno d’imposta in relazione al quale non era stata presentata la dichiarazione annuale. La ripresa è stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in riforma della decisione di prime cure che aveva annullato la cartella notificata alla società contribuente. Dal che il ricorso di quest’ultima alla Suprema Corte, che lo ha accolto. Il Collegio di legittimità ha ricordato il principio secondo il quale La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili Cass. Civ., SSUU, n. 17757/2016 . Ebbene, alla luce di questo principio la sentenza rileva che il contribuente può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione. La sussistenza di tali requisiti esclude difatti la rilevanza dell’assenza di quelli formali, sempre che sia rispettata la cornice biennale prevista dall’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 per l’esercizio del diritto di detrazione. Nel caso di specie, la società ricorrente ha rispettato il predetto termine biennale e l’Agenzia delle Entrate non ha negato l’esistenza del credito, ma si è limitata a contestare la circostanza, di rilievo formale, dell’omessa presentazione della dichiarazione annullare. Perciò i Giudici di legittimità hanno proceduto con l’annullamento della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, hanno accolto il ricorso originariamente proposto. Operazioni imponibili Nella specie era indubbio che il credito d’imposta in questione derivasse da acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili essendo stato dimostrato ciò, non poteva non riconoscersi l’esistenza effettiva del diritto della contribuente. Dunque, ove siano rispettati i requisiti sostanziali, nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento, il giudice non può negare la detrazione per motivi meramente formali assenza della dichiarazione annuale , purché sia rispettato in ogni caso il termine dei due anni suindicato, come avvenuto nella specie.

Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza 4 dicembre 2017 – 23 febbraio 2018, n. 4392 Presidente Virgilio – Relatore Perrino Fatti di causa L'Agenzia delle entrate in esito a controllo secondo procedure automatizzate della dichiarazione per l'anno d'imposta 2001 presentata dalla s.r.l. C., iscrisse a ruolo una somma corrispondente ad un credito iva concernente l'anno d'imposta 2000, in relazione al quale non era stata presentata la dichiarazione annuale. La società impugnò la cartella conseguente, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale. Quella regionale, invece, ha accolto l'appello dell'Ufficio, in base alla considerazione che la presentazione della dichiarazione relativa all'anno precedente a quello in cui il credito iva è stato esposto, essendo prevista per legge, è il presupposto necessario per poter poi avvalersi della compensazione dei crediti, che devono essere confermati dall'attività di controllo dell'Ufficio. Contro questa sentenza propone ricorso la società, che articola in tre motivi, cui replica con controricorso la sola sede centrale dell'Agenzia. Ragioni della decisione 1. - Il ricorso è inammissibile nei confronti del Ministero, estraneo al giudizio. Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva. 2. - Il terzo motivo di ricorso, prodromico rispetto all'esame dei precedenti, col quale la società si duole, ex art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., della nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 161 c.p.c., dovuta alla contraddizione tra dispositivo e motivazione, oltre che affetto da profili d'inammissibilità, in quanto denuncia un error in procedendo incanalandolo nella violazione di legge ex art. 360, 1° comma, n. 3, anziché nel n. 4 della medesima norma, è altresì infondato. L'esame della sentenza impugnata evidenzia difatti che il giudice d'appello, allorquando in dispositivo ha respinto il ricorso della contribuente C. SRL nei confronti della cartella di pagamento n. 11320060025464325 si riferiva, appunto, al ricorso originariamente proposto, che concerneva la cartella. La statuizione è allora perfettamente coerente con la motivazione che sorregge l'accoglimento dell'appello, del quale il rigetto del ricorso introduttivo è mera conseguenza. 3. - Fondato è, invece, il primo motivo di ricorso, col quale la contribuente si duole, ex art. 360, Io comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, là dove il giudice d'appello ha ritenuto che l'omessa presentazione della dichiarazione annuale per l'anno 2001 inibisca l'esercizio del diritto di detrazione dell'iva concernente l'anno d'imposta precedente. La questione è stata recentemente affrontata e decisa dalle sezioni unite con sentenza 8 settembre 2016, n. 17757 che hanno fissato il principio secondo il quale conf., Cass., ord. 25 gennaio 2017, n. 1627 . 3.1. - Il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l'eccedenza d'imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione. La sussistenza di tali requisiti esclude difatti la rilevanza dell'assenza di quelli formali, sempre che sia rispettata, come nel caso in esame, la cornice biennale prevista dall'art. 19 del d.P.R. n. 633/72 per l'esercizio del diritto di detrazione secondo le precisazioni espresse, in particolare, da Cass. 28 luglio 2015, n. 14767, confermate, tra varie, da Cass. 3 marzo 2017, n. 5401 . Alla cornice biennale hanno fatto espresso riferimento, nel dettare il principio di diritto, le sezioni unite con la sentenza dinanzi indicata ciò perché, hanno precisato al punto 5.8., essa identifica che governa l'esercizio del diritto di detrazione. 3.2. - Non c'è, invece, necessità di procedere ad accertamento induttivo, in quanto l'Amministrazione non può pretendere la restituzione di somme per ragioni di pura forma senza addurre rilievi sulla loro effettiva spettanza. Principio, questo, che si specchia nella giurisprudenza unionale, secondo la quale occorre che il contribuente documenti la sussistenza dei soli requisiti sostanziali del diritto a detrazione di cui all'art. 17 della sesta direttiva e si mettono in guardia gli Stati membri da meccanismi di rimborso artificiosi e tali da mettere a rischio l'immediata neutralità dell'imposizione sul valore aggiunto sez. un., n. 17757/16, cit., in motivazione . 3.3. - La questione, pertanto, si sposta su un piano esclusivamente di natura probatoria l'infrazione è da ritenere emendabile sul piano del rapporto impositivo quando si disponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto di recuperare l'imposta pagata a titolo di rivalsa, sempreché non risulti in concreto impedita la prova della sussistenza dei requisiti sostanziali tra varie, in termini, Cass. 17 marzo 2017, n. 6921 . Nel caso in esame, tuttavia, non emergono fatti bisognosi di prova, perché l'Agenzia non nega l'esistenza del credito, ma incentra la propria contestazione soltanto sulla circostanza, di rilievo formale, dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale. 4. - Infondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., col quale la società si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 55 del d.P.R. n. 633/72, là dove il giudice d'appello ha ritenuto che l'Ufficio non dovesse procedere ad una previa attività di accertamento, in luogo di provvedere direttamente all'iscrizione a ruolo dell'importo contestato. 4.1. - Anche tale questione è stata affrontata dalle sezioni unite di questa Corte con sentenza 8 settembre 2016, n. 17758 , le quali hanno stabilito che, in fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale iva, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento. Ben può, difatti, il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d'indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi, in possesso dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633/1972 fatta salva, nel successivo giudizio d'impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la detrazione d'imposta, eseguita entro il suddetto termine biennale, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a iva e finalizzati a operazioni imponibili . 5. - In accoglimento del primo motivo, la sentenza va cassata e non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso va deciso nel merito, con l'accoglimento per il profilo dinanzi indicato del ricorso originariamente proposto. 5.1. - Il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità comporta la compensazione di tutte le voci di spesa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero, accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri due, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originariamente proposto nei sensi specificati in motivazione. Compensa tutte le voci di spesa.