Illegittima la sanzione al contribuente che non utilizza Entratel per la compensazione dei crediti IVA

La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo dichiara illegittima la sanzione comminata al contribuente per non aver questi utilizzato i servizi telematici Entratel e Fisconline ai fini della compensazione dei propri crediti IVA.

Il caso. Un contribuente impugnava l’atto di contestazione in forza del quale l’Agenzia delle Entrate di Bergamo gli applicava una sanzione pari a € 1.125,00 per aver effettuato la compensazione orizzontale dei propri crediti annuali IVA attraverso il servizio remote banking dei modelli F24, anziché con i servizi telematici Entratel e Fisconline . L’illegittimità della sanzione. Chiarissima la Commissione Tributaria sul punto, la quale, riprendendo quanto già stabilito dalla Commissione Finanze della Camera con la risoluzione del 16 dicembre 2006, n. 7-00051, ribadisce che non esiste nel nostro ordinamento alcuna fattispecie sanzionatoria connessa all’errata utilizzazione del canale o mezzo di pagamento dei tributi . Preso inoltre atto della regolarità del versamento di quanto dovuto dal contribuente, nonché della conoscibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria dei dati trasmessi, la Commissione accoglie il ricorso.

Commissione Tributaria Provinciale, sez. IV – Bergamo, sentenza 20 luglio – 1 settembre 2017, n. 435 Presidente De Petris – Relatore Monardo Fatto e diritto La omissis impugna l'atto di contestazione omissis dell'Agenzia delle Entrate di Bergamo, notificatogli in data 29 novembre 2016, con il quale le si rimprovera d'aver effettuato, tramite il servizio remote banking dei modelli F24, la compensazione orizzontale dei propri crediti IVA annuali, per importi superiori ad Euro 10.000,00, senza utilizzare i servizi telematici Entratel e Fisconline, come prescritto dalla legge 102 del 3 agosto 2009, che obbliga i soggetti, che intendano effettuare la compensazione del proprio credito annuale dell'IVA o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi di cui sopra, ad essere tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Contesta, dunque, segnatamente, la sanzione che le è stata applicata, quella dell'art. 11, comma 1, lettera a del D.Lgs. 471/1997, ammontante a complessivi Euro 1.125,00, ritenendo che la risoluzione n. 7-00051 della commissione Finanze della Camera del 16 settembre 2006, ha evidenziato che non esiste nel nostro ordinamento alcuna fattispecie sanzionatoria connessa all'errata utilizzazione del canale o mezzo di pagamento dei tributi . Ritualmente costituitasi, l'Agenzia delle Entrate di Bergamo si riporta alla normativa vigente, che richiama la stretta necessità di evitare gli abusi, consistenti nell'abuso delle compensazioni fiscali, obbligando i richiedenti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, segnatamente i canali Entratel e Fisconline oppure gli intermediari abilitati al servizio Entratel. Questa Commissione, preso atto che la risoluzione n. 7-00051 della commissione Finanze della Camera del 16 settembre 2006 evidenzia che non esiste nel nostro ordinamento alcuna fattispecie sanzionatoria connessa all'errata utilizzazione del canale o mezzo di pagamento dei tributi”, quando non si è in presenza di omesso o incompleto versamento delle imposte e dei contributi, come nel caso in parola e che la comunicazione che l'Ufficio ritiene omessa è stata effettuata con modalità telematiche di trasmissione di dati reali, in ogni caso affluiti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria, ritiene il ricorso fondato e, pertanto, lo accoglie. Non essendo comunque oggetto di critiche il comportamento della controparte, compensa le spese. P.Q.M. La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.