Il condono fiscale della società “copre” anche il dipendente

Negli accordi fiscali con l’amministrazione finanziaria il beneficio vale per tutti, anche per il dipendente della società che ha aderito al condono fiscale.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13282, del 26 maggio 2017, ha affermato che vale anche per il dipendente il condono fiscale a cui ha aderito la società, in qualità di sostituto di imposta. Il contenzioso. Un contribuente è ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2000 relativo a compensi da lavoro dipendente che una società non aveva assoggettato a ritenuta d'acconto, successivamente condonando il p.v.c. elevato nei propri confronti, la CTR accoglieva l'appello dell'Ufficio e riformava la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente , negando che la definizione agevolata effettuata dal sostituto di imposta potesse valere anche per il dipendente. Definizione agevolata. L'art. 15, della legge 27 dicembre 2002, prevedeva una procedura di definizione agevolata per tutta una serie di atti non ancora incardinati innanzi ad organi giurisdizionali. La disciplina si applicava perciò - gli avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, non erano spirati i termini per la proposizione del ricorso - agli inviti al contraddittorio ai fini dell'accertamento con adesione di cui agli artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 218/1997, per i quali, alla medesima data, non era ancora intervenuta la definizione - ai processi verbali di constatazione per i quali, sempre alla data in parola, non era stato notificato l’avviso di ricevimento o ricevuto invito al contraddittorio. L'accesso alla definizione era escluso per i soggetti nei cui confronti fosse stato avviato un procedimento per i reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000, di cui il contribuente avesse avuto formale conoscenza. Per formale conoscenza si deve intendere l'avvenuta notifica di una informazione di garanzia. Tale atto, previsto dall'art. 269 c.p.p., viene inviato dal pubblico ministero all’indagato, non all'inizio delle indagini o al momento in cui queste sono indirizzate nei suoi riguardi, ma in un successivo momento e cioè quando occorre compiere un atto cui il difensore dell'indagato abbia diritto di assistere. La definizione agevolata degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio avveniva mediante il pagamento di un importo pari ad una percentuale delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati o indicati negli inviti al contraddittorio. Condono effettuato dal sostituto di imposta Il dipendente, nel ricorso in Cassazione, sostiene che la definizione operata dalla società preclude qualunque accertamento nei confronti dei dipendenti per le fattispecie sanate e che, pertanto, hanno errato i Giudici d'appello nel ritenere che il condono effettuato dal sostituto di imposta non esplichi i propri effetti anche nei confronti del sostituito. Per i Giudici di legittimità la censura è fondata. La giurisprudenza della Cassazione è concorde nel ritenere che il rapporto che si costituisce tra il sostituto d'imposta e il sostituito è quello dell’obbligazione solidale passiva con il Fisco, con conseguente applicabilità dei principi disciplinanti tale tipo di obbligazioni, compreso quello di cui all’art. 1306 c.c., riguardante l'estensione del giudicato, non essendo d'ostacolo a tale conclusione né la diversità della fonte normativa delle obbligazioni relative a sostituto e sostituito, né il carattere meramente strumentale di quella del sostituto rispetto all'altra, operando nella specie la presunzione, stabilita dall'art. 1294 c.c., secondo la quale i condebitori sono ritenuti obbligati in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente, e ciò in ragione dell'unicità della prestazione, almeno fino a concorrenza della ritenuta dovuta dal sostituto. Ne consegue che la definizione agevolata di una controversia avente ad oggetto un'obbligazione tributaria gravante su più soggetti solidalmente, proposta anche da uno solo dei coobbligati, ha effetto per tutti gli altri poiché ciò che rileva è l'unicità dell'obbligazione quindi del relativo credito , la cui estinzione, benché intervenuta per effetto dell'attività di uno solo degli obbligati, non può che rilevare anche nei confronti degli altri. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con compensazione delle spese dell’intero processo.

Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza 17 marzo – 26 maggio 2017, n. 13282 Presidente Cappabianca – Relatore Iannello Fatti di causa 1. P.N. ricorre, con unico mezzo, nei confronti dell'Agenzia delle entrate che resiste con controricorso avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Irpef per l'anno 2000 relativo a compensi da lavoro dipendente che la Sidermontaggi s.p.a. non aveva assoggettato a ritenuta d'acconto, successivamente condonando il p.v.c. elevato nei propri confronti, la C.T.R. Friuli Venezia Giulia accoglieva l'appello dell'Ufficio e riformava la sentenza di primo grado - che aveva accolto il ricorso del contribuente - negando che la definizione agevolata effettuata dal sostituto di imposta potesse valere anche per il sostituito. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 381-bis c.p.c., comma 1. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso, deducendo erronea a falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 64, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente sostiene che la definizione operata dalla società preclude qualunque accertamento nei confronti dei dipendenti per le fattispecie sanate e che, pertanto, hanno errato i giudici d'appello nel ritenere che il condono effettuato dal sostituto di imposta non spieghi i propri effetti anche nei confronti del sostituito. La censura è fondata. La giurisprudenza di questo giudice di legittimità è concorde nel ritenere che il rapporto che si costituisce tra il sostituto d'imposta e il sostituito è quello dell'obbligazione solidale passiva con il Fisco, con conseguente applicabilità dei principi disciplinanti tale tipo di obbligazioni, ivi compreso quello di cui all'art. 1306 c.c., riguardante l'estensione del giudicato, non essendo d'ostacolo a tale conclusione nè la diversità della fonte normativa delle obbligazioni relative a sostituto e sostituito, nè il carattere meramente strumentale di quella del sostituto rispetto all'altra, operando nella specie la presunzione, stabilita dall'art. 1294 c.c., secondo la quale i condebitori sono ritenuti obbligati in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente, e ciò in ragione dell'unicità della prestazione, almeno fino a concorrenza della ritenuta dovuta dal sostituto v. ex allis Cass. 10/09/2014, n. 19034 Cass. 24/07/2014, n. 16819, in fattispecie identiche Cass. 25/06/2003, n. 10082 . Ne consegue che la definizione agevolata di una controversia avente ad oggetto un'obbligazione tributaria gravante su più soggetti solidalmente, proposta anche da uno solo dei coobbligati, ha effetto per tutti gli altri poichè ciò che rileva è l'unicità dell'obbligazione quindi del relativo credito , la cui estinzione, benchè intervenuta per effetto dell'attività di uno solo degli obbligati, non può che rilevare anche nei confronti degli altri. 2. Il ricorso deve essere pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso introduttivo. In assenza di consolidata giurisprudenza di legittimità sulla specifica questione oggetto di esame in questa sede, si dispone la compensazione delle spese dell'intero processo. P.Q.M. accoglie il ricorso cassa la sentenza decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell'intero processo.