L’eredità stoppa l'applicazione del redditometro

La Cassazione, con l’ordinanza n. 11388/2017, respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Rilevano l’eredità paterna e l’indennizzo per la scomparsa del coniuge.

Un’eredità può bloccare il redditometro. Lo conferma la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 9 maggio 2017, n. 11388, con la quale il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato respinto. Il fatto. In breve, una contribuente aveva ricevuto un accertamento basato sulla constatazione che le erano stati trovati in capo alcuni beni considerati dal redditometro come una presunzione legale di capacità contributiva la contribuente però lamentava che tali disponibilità erano giustificate dall’indennizzo per decesso del coniuge e da un’eredità paterna. Eredità. Secondo gli Ermellini, nel contenzioso aveva ragione la parte contribuente. Il contribuente infatti non deve fornire una particolare prova in merito all’effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali, se non la dimostrazione dell’esistenza di tali redditi . Oltretutto, non può evincersi un onere di dimostrazione, aggiuntivo, circa la provenienza oltre che l’effettiva disponibilità finanziaria delle somme occorrenti per gli acquisti operati dal contribuente, in quanto una diversa interpretazione [] determinerebbe in definitiva una sorta di trasfigurazione del presupposto impositivo, non più correlato all’esistenza di un reddito ma, piuttosto, all’esistenza di una spesa realizzata da redditi imponibili ordinari e congrui o da redditi esenti o da redditi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta . La Cassazione ha pertanto respinto il ricorso delle Entrate. Fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 6 aprile – 9 maggio 2017, n. 11388 Presidente Iacobellis – Relatore Mocci Rilevato che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva accolto l'appello di P.C. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari. Quest'ultima aveva respinto l'impugnazione della contribuente avverso l'avviso di accertamento IRPEF, per gli anni 2006 - 2007 Considerato che il ricorso è affidato a due motivi che, col primo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 che la decisione impugnata sarebbe stata motivata solo apparentemente, non essendo entrata nel merito delle questioni da decidere e senza fornire alcuna motivazione idonea e sufficiente a rappresentare le ragioni della legittimità delle disponibilità finanziarie contestate dall'Ufficio che, col secondo, la ricorrente invoca la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6 e dei decreti ministeriali collegati, nonchè degli artt. 2728 e 2697 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 che, in particolare, la CTR avrebbe fondato il proprio convincimento su erronee valutazioni, giacchè la disponibilità in capo al contribuente dei beni considerati dal redditometro costituirebbe una presunzione legale di capacità contributiva, ai sensi dell'art. 2728 c.c., nella misura calcolata in base all'applicazione del redditometro stesso tale presunzione sarebbe stata superabile solo in funzione di circostanze, quali lo smobilizzo di attività patrimoniali o la provenienza dei redditi da familiari o terzi, mentre, nella specie, le giustificazioni e la documentazione fornita dal contribuente non avrebbero potuto ritenersi idonee a dimostrare l'effettiva disponibilità finanziaria dei redditi esenti o assoggettati a tassazione che l'intimata si è costituita con controricorso che il primo motivo non è fondato che, in effetti, la CTR ha offerto una motivazione razionale ancorchè succinta - dei fatti rilevanti di causa le disponibilità della contribuente sono state giustificate con la dismissione di immobilizzazioni finanziarie, un indennizzo per decesso del coniuge, l'eredità paterna nonchè una rendita annua dell'INAIL non si può dunque parlare di motivazione apparente che anche il secondo motivo è immeritevole di accoglimento che questa Corte Cass. 1455/2016 ha di recente ritenuto che nessun'altra prova deve dare la parte contribuente circa l'effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali se non la dimostrazione dell'esistenza di tali redditi nè può evincersi un onere di dimostrazione, aggiuntivo, circa la provenienza oltre che l'effettiva disponibilità finanziaria delle somme occorrenti per gli acquisti operati dal contribuente , in quanto una diversa interpretazione, in nessun modo correlata al tenore testuale del ricordato art. 38, comma 6, ult. cit., determinerebbe in definitiva, una sorta di trasfigurazione del presupposto impositivo, non più correlato all'esistenza di un reddito ma, piuttosto, all'esistenza di una spesa realizzata da redditi imponibili ordinari e congrui o da redditi esenti o da redditi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta con recente pronuncia questa Corte Cass. 8995/2014 ha poi ulteriormente chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, specificando che a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione . La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte , e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori - redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere . In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova risultante da idonea documentazione della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi di tipo quantitativo e temporale la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati che la sentenza impugnata, in effetti, conferisce il crisma della plausibilità alle prove offerte dalla contribuente, in esito ad un'effettiva verifica ed analisi delle stesse che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%. Motivazione semplificata.