IRAP, non pagabile per lo studio associato

Non è tenuto a versare l’IRAP il professionista che svolge la propria attività all’interno di una struttura altrui.

Con tale sentenza n. 6673/2017 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un commercialista a cui l’ufficio finanziario aveva richiesto il pagamento dell’imposta regionale per le attività svolte all’interno di uno studio associato. Ai fini dell’assoggettabilità all’imposta regionale della attività produttive devono ricorrere alcuni presupposti normativi contenuti nel d.lgs. n. 446/1997 ossia i soggetti obbligati sono aziende, enti o liberi professionisti e devono svolgere un’attività autonomamente organizzata l’esercizio del lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta in esame solo nell’ipotesi in cui si tratti di attività non autonomamente organizzata. Autonoma organizzazione. Il parametro dell’autonoma organizzazione, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, sussiste quando il contribuente è il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità impieghi, inoltre, beni strumentali eccedenti, secondo l’ id quod plerumque accidit , il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore con mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Nel caso in esame il contribuente, esercente la professione di commercialista, ha impugnato l’avviso di accertamento con cui l’ufficio finanziario aveva contestato il mancato pagamento dell’imposta per alcuni anni durante i quali il professionista aveva svolto il tirocinio, fruendo di compensi presso uno studio associato. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR la quale aveva ritenuto dovuta l’imposta per i primi due anni tirocinio per cui era prevalente la natura dell’attività svolta. La Corte ha accolto il ricorso del contribuente chiarendo che in tema di Irap, il presupposto dell’autonoma organizzazione ex art. 2, d.lgs. n. 446/1996ì7 non sussiste quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutiva. I giudici della CTR hanno affermato che occorreva verificare che il contribuente non fosse nserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interessi , rilevando che dalla documentazione risultava non avesse personale dipendente e non possedesse beni strumentali significativi che aveva sostenuto spese per immobili pari a 584 euro e che la sua attività si svolgesse in modo prevalente per l’interesse dello studio associato. La Cassazione ha ritenuto che la CTR è incorsa in un errore di diritto ritenendo che nel caso di specie la possibilità di una struttura organizzata ancorché non propria consentiva di individuare il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione. Secondo la Corte, quindi, non è soggetto ad IRAP il professionista che svolga l’attività all’interno di una struttura altrui, in tal caso difettando l’autonomia organizzativa, che è il presupposto dell’imposta. È stato ribadito che il requisito dell’attività organizzata in modo autonomo sussiste allorché il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione, non risultando inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità ed interesse è necessario che la struttura sia autonoma” ossia faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini lavorativi ma anche si fini organizzativi Cass n. 6370/2017 n. 9692/2012 .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 15 luglio 2016 – 16 marzo 2017, n. 6673 Presidente Di Iasi – Relatore Greco Svolgimento del processo A.B., dottore commercialista, propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che - nel giudizio introdotto con l'impugnazione dell'avviso di accertamento, ai fini dell'IRAP per gli anni 2001, 2002 e 2003, con il quale gli veniva contestata la mancata dichiarazione ed il mancato pagamento dell'imposta -, accogliendone parzialmente l'appello, e rigettando quello incidentale dell'Agenzia delle entrate, ha ritenuto non dovuta l'imposta per gli anni 2001 e 2002, nel corso dei quali il contribuente aveva svolto il tirocinio, fruendo di compensi, presso uno studio associato, mentre ha ritenuto il contribuente tenuto al pagamento dell'imposta per il 2003, anno a partire dal gennaio del quale, superato l'esame di Stato ed iscritto all'albo, aveva continuato a svolgere l'attività professionale per il medesimo Studio associato. Secondo il giudice d'appello, infatti, quanto ai primi due anni, quelli del tirocinio, l'aver fruito di compensi non costituiva elemento dirimente, dovendosi invece aver riguardo alla natura dell'attività svolta il tirocinio in sè considerato, infatti, comportando lo svolgimento di un'attività sotto la direzione e comunque la supervisione di un dominus, era circostanza sufficiente ad escludere l'autonomia dell'organizzazione del lavoro professionale. Con riguardo al 2003, pur risultando dalla documentazione fiscale prodotta che il contribuente non ha personale dipendente, non possiede beni strumentali significativi e che la sua attività si svolge in modo assolutamente prevalente nell'interesse del medesimo studio associato presso il quale aveva compiuto il tirocinio, studio associato di cui peraltro non è socio, nondimeno, la possibilità di avvalersi di una struttura organizzata, ancorchè non propria, ha consentito al contribuente di lavorare in condizioni diverse di quelle in cui si sarebbe trovato ove non fosse stato in grado di sfruttare una struttura esistente, aggiungendo così quel quid pluris in grado di recare un apprezzabile apporto a quanto da lui personalmente praticato, il che integra il presupposto impositivo, mai richiedendosi nella giurisprudenza, secondo il giudice d'appello, che la struttura sia propria. L'Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine della partecipazione alla discussione. Motivi della decisione Con il primo motivo, rubricato l'autonoma organizzazione quale presupposto dell'applicazione dell'IRAP contraddittoria ed insufficiente motivazione e/o violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 , il contribuente censura la decisione per avere, ai fini dell'assoggettamento di un libero professionista all'IRAP, assunto quale presupposto oggettivo l'organizzazione di terzi, í componenti di uno studio associato di consulenza legale e tributaria, i quali risultano esserne gli esclusivi titolari e gestori, e nel cui interesse è concesso l'utilizzo. Con il secondo motivo critica la sentenza d'appello con riguardo alla dedotta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato con il terzo motivo il contribuente si duole dell'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione delle cause di non punibilità previste dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, coma 2, e la L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3. Il primo motivo è fondato. Il giudice della nomofilachia ha chiarito come in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell' autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive Cass., sezioni unite, 10 maggio 2016, n. 9451 . Nella specie il giudice d'appello ha affermato che occorreva verificare che il contribuente non fosse inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interessi . Ha rilevato che dalla documentazione fiscale prodotta dal contribuente, coincidente con quella prodotta dall'Agenzia delle entrate, risultava non avesse personale dipendente e non possedesse beni strumentali significativi che aveva sostenuto spese per immobili pari a Euro 584, e che era pacifico che la sua attività si svolgeva in modo assolutamente prevalente nell'interesse dello Studio Associato, di cui peraltro l' A. non era socio . La Commissione regionale incorre perciò nell'errore di diritto ad essa addebitata nel ritenere che nel caso in esame la possibilità di avvalersi di una struttura organizzata ancorchè non propria consentiva di ravvisare il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, non è soggetto ad IRAP il professionista nella specie, avvocato che svolga l'attività all'interno di una struttura altrui, in tal caso difettando l'autonomia organizzativa, che è presupposto dell'imposta Cass. n. 21150 del 2014 . Il requisito della attività autonomamente organizzata , di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse Cass. n. 25311 del 2014 , non essendo sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma essendo anche necessario che questa struttura sia autonoma , cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi non sono, pertanto, soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata Cass. n. 9692 del 2012 . Il primo motivo deve essere pertanto accolto, assorbito l'esame del secondo e del terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con raccoglimento del ricorso introduttivo del contribuente anche con riguardo al periodo d'imposta 2003. In considerazione della pluralità di interventi, anche dissonanti, del giudice di legittimità in materia di IRAP, vanno compensate fra le parti le spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente anche con riguardo al periodo d'imposta 2003. Dichiara compensate fra le parti le spese dell'intero processo.