IRAP, non dovuta per attività presso terzi

Non sono assoggettabili ad IRAP i compensi percepiti dal commercialista che svolge la propria attività all’interno di una struttura organizzati da altri.

Il principio è contenuto nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2920/17 depositata il 3 febbraio. Dal provvedimento emerge che il professionista che presta la propria professione presso l’ufficio di terzi mediante utilizzo dei soli mezzi indispensabili autovettura e telefono cellulare non è tenuto a versare l’IRAP. Contesto normativo. L’IRAP è dovuta da tutti coloro che esercitano un’attività anche non commerciale aziende, professionisti, comprese le P.A , e l’esercizio del lavoro autonomo ex art. 49, comma 1, ovvero dall’art. 53, comma 1, d.P.R. n. 917/1986, è escluso dall’applicazione dell’Imposta solo nel caso in cui si tratti di attività non autonomamente organizzata. L’autonoma organizzazione, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, sussiste quando il contribuente è il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità impieghi beni strumentali eccedenti, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore con mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Il contribuente che chieda il rimborso dell’IRAP asseritamente non dovuta deve provare l’assenza di tali condizioni. La vicenda. Nella fattispecie in esame il professionista, esercente la professione di commercialista, ha impugnato il diniego dell’Ufficio all’istanza di rimborso ad IRAP. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva respinto l’appello dell’ufficio. I Giudici di legittimità, avallando un consolidato orientamento, hanno ritenuto che il presupposto impositivo manca allorché il professionista esercita l’attività presso l’ufficio di terzi o presso uno studio associato, mediante utilizzo dei soli mezzi indispensabili autovettura e telefono cellulare . Ai fini dell’assoggettamento ad IRAP non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che la struttura sia autonoma”, ovvero faccia capo al lavoratore, non solo ai fini operativi che organizzativi. Non sono soggetti al tributo i compensi percepiti per le attività svolte all’interno di una struttura organizzata da altri infatti l’esercizio di professioni in forma societaria rappresenta ex lege ” presupposto dell’IRAP, senza che sia necessario accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, atteso che questa è implicita nella orma di esercizio dell’attività Cass. SS.UU. n. 7371/16 . L’autonoma organizzazione. Su tali premesse, avallando la sentenza della CTR, i Giudici hanno affermato la non assoggettabilità ad IRAP dei compensi del commercialista in quanto non sussistevano gli elementi per affermare che lo stesso partecipasse ad uno studio associato. L’impiego di una segreteria o collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive non fa scattare l’obbligo del pagamento dell’IRAP da parte del professionista, atteso che il requisito dell’organizzazione scatta solo nei confronti del responsabile di quest’ultima, quando lo stesso impieghi beni strumentali eccedenti il minimo e la prova dell’assenza di tale requisito grava sul contribuente che chiede il rimborso dell’imposta Cass. SS.UU. n. 9541/16 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 6 dicembre 2016 – 3 febbraio 2017, numero 2920 Presidente Iacobellis – Relatore Conti In fatto e in diritto L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Veneto indicata in epigrafe, che aveva respinto l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza del giudice di primo grado con la quale era stato ritenuto illegittimo il diniego dell'istanza di rimborso relativo ad IRAP per gli anni 2000/2004 avanzata dal Serafini Francesco, esercente la professione di commercialista. La parte intimata non ha depositato difese scritte. Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata. Il ricorso, calibrato sull'erronea applicazione della disciplina normativa in tema di partecipazione del contribuente a studio associato, è infondato. Questa Corte ha più volte avuto modo di esaminare la questione relativa all'assoggettabilità ad IRAP del professionista che svolge attività presso studi professionali di terzi soggetti. In particolare, Cass. numero 5396/2012 ha ritenuto insussistente il presupposto impositivo per l'applicazione dell'IRAP a carico di un avvocato che esercitava la professione presso l'ufficio di terzi , mediante utilizzo dei soli mezzi indispensabili autovettura e telefono cellulare . Nella medesima prospettiva, Cass. numero 11947/12 ha ritenuto che ove risulti che il contribuente abbia svolto attività di collaborazione presso studi altrui ed in favore dei medesimi ai quali fatturava i suoi compensi, avvalendosi di beni e strumenti di detti studi , una volta escluso l'esercizio in forma associata della professione, manca una delle condizioni per la sussistenza dell'autonoma organizzazione e cioè che il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione medesima e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse. Analogamente, Cass numero 22941/2013 ha cassato la decisione di merito che non aveva esaminato la tesi del contribuente volta a sostenere di essere sprovvisto di una stabile organizzazione rilevante ai fini IRAP in quanto ospitato in uno studio associato. Peraltro, Cass. numero 9693/2012 non ha mancato di sottolineare che ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un professionista, non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia autonoma , cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi. Non sono perciò soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata-v. anche Cass.numero 6069/10 e Cass. numero 9276/12 in tema di professioni medico sanitarie infine chiarendosi dalle S.U. di questa Corte che l'esercizio di professioni in forma societaria costituisce ex lege presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività-cfr.Cass.S.U. numero 7371/2016-. Sulla base di tali presupposti la sentenza impugnata resiste ai rilievi censori dell'Agenzia delle entrate. essendosi pienamente conformata ai principi sopra esposti in tema di non assoggettabilità del professionista ad Irap in assenza di elementi dai quali inferire che il contribuente partecipasse ad uno studio associato. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla sulle spese. P.Q.M. La Corte, visti gli articolo 375 e 380 bis c.p.c. Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.