Decesso dell’avvocato e successiva notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza allo studio

La notifica presso lo studio di un avvocato morto o cancellato dall'albo deve essere considerata nulla e non inesistente - e, come tale, sanabile - nell'ipotesi in cui un altro professionista ne continui l'attività, dovendosi in questo caso considerare lo studio dell'avvocato alla stregua di un ufficio e l'elezione di domicilio effettuata con riferimento all'organizzazione in sé in tal caso, infatti, può ritenersi esistente un collegamento tra il destinatario della notifica e il luogo e le persone alle quali la copia dell'atto è stata consegnata.

Tale principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 30 dicembre 2016 n. 27492 . La vicenda. Due contribuenti hanno impugnato gli avvisi di liquidazione con cui l'Ufficio del registro aveva richiesto il pagamento dell'INVIM relativa alla vendita di due terreni agricoli. Il giudice di prima istanza rigettava i ricorsi riuniti. I contribuenti proponevano appello e il giudice del gravame lo accoglieva. L'Ufficio proponeva ricorso alla Commissione tributaria centrale, la quale lo accoglieva sul rilievo che l'istanza di restituzione in termini formulata dal difensore dei contribuenti, il quale aveva rappresentato che l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione era stata indirizzata al difensore nelle more deceduto, era da rigettarsi in quanto era stato garantito il diritto di difesa dei contribuenti poiché la notifica era pervenuta allo studio legale di appartenenza del predetto legale. Nel merito rilevava che non ricorreva solidarietà nell'ipotesi di imposta di registro ed INVIM. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno precisato che la costituzione in appello dell'avvocato figlio del deceduto avvocato è valsa a sanare con effetto retroattivo la nullità della notifica in quanto la notifica è stata sì eseguita presso lo studio del procuratore domiciliatario deceduto nelle more del processo, ma l'organizzazione dello studio, del quale faceva parte il figlio, aveva continuato ad operare anche dopo il decesso. Il vizio della notifica può avere caratteristiche della nullità o della inesistenza. È inesistente la notificazione eseguita in luogo non avente alcun collegamento con il destinatario ovvero nel caso in cui sia stata omessa la consegna dell'atto da notificare, mentre è nulla quando essa, nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge, sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione. La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l'inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notifica è nulla. Il vizio di nullità è sanato dalla costituzione nel giudizio d'impugnazione della parte cui la notificazione era destinata Cass. n. 4524/13 . La notificazione è inesistente quando sia stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell'atto, risultando a costui del tutto estranei, mentre è affetta da nullità- sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice - quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un simile collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario Cass. n. 10637/11 . Processo tributario e vizi della notifica. Nel processo tributario, è nulla la notifica dell'atto di appello effettuata presso l'avvocato costituito nel giudizio di primo grado, ma non domiciliatario, e non effettuata nei confronti della parte ricorrente, che aveva indicato il proprio domicilio. Tale notificazione, in quanto effettuata in un luogo che ha pur sempre un collegamento con il destinatario, non è giuridicamente inesistente, ma affetta da nullità, sanabile ex tunc per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto, sia mediante la rinnovazione della notificazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell'intimato Cass. n. 19755/10 . La rinnovazione ex art. 291 c.p.c. non è possibile se trattasi di notifica inesistente dell’appello. Anche la rinnovazione della notifica ex art. 291 impedisce ogni decadenza, in quanto, per fictio iuris , l’appello s’intende notificato sin dal primo momento e non da quello posteriore, in cui la notifica è stata rinnovata. Tale sanatoria, così impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nelle more tra la notificazione nulla e la sua rinnovazione. Qualora l’appellante non ottemperi all’ordine impartito dal giudice ex art. 291 c.p.c. entro il termine previsto, o qualora la rinnovazione non sia valida, è ordinata la cancellazione dal ruolo e l’estinzione prevista dall’art. 307 c.p.c. se l’appellante provvede al rinnovo, dopo la scadenza del termine fissato dal giudice, la parte resistente che si costituisce deve eccepire l’estinzione nella prima difesa altrimenti il processo seguirà il suo iter .

Corte di Cassazione, sez. V, sentenza 16 – 30 dicembre 2016, n. 27492 Presidente Botta – Relatore Zoso Esposizione della ragione in fatto ed in diritto della decisione motivazione semplificata 1. O.P. e M.B. impugnavano gli avvisi di liquidazione con cui l'Ufficio del registro aveva richiesto il pagamento dell'Invim relativa alla vendita di due terreni agricoli. La Commissione tributaria di primo grado di Roma rigettava i ricorsi riuniti. I contribuenti proponevano appello e la Commissione tributaria di secondo grado di Roma lo accoglieva. L'Ufficio proponeva ricorso alla Commissione tributaria centrale, la quale lo accoglieva sul rilievo che l'istanza di restituzione in termini formulata dal difensore dei contribuenti, il quale aveva rappresentato che l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione era stata indirizzata al difensore nelle more deceduto, era da rigettarsi in quanto era stato garantito il diritto di difesa dei contribuenti poiché la notifica era pervenuta allo studio legale di appartenenza del predetto legale. Nel merito rilevava che non ricorreva solidarietà nell'ipotesi di imposta di registro ed Invim. 2. Avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidato a tre motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'articolo 370, comma 1, cod. proc. civ 3. Con il primo motivo i ricorrenti deducono nullità del procedimento, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., per inesistenza della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione e violazione del principio del contraddittorio in quanto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza era stata effettuata nel 2012 all'avvocato L.D.P. che era deceduto nel 2001 e l'atto era stato recapitato allo studio legale per mero equivoco, dato che in esso operava un omonimo nipote dell'originario difensore dei ricorrenti. 4. Con il secondo motivo deducono nullità del procedimento, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., per omessa pronunzia in ordine alla cessazione della materia del contendere dipendente dal fatto che i contribuenti avevano formulato l'istanza di condono per il pagamento dell'Invim ed avevano versato la relativa imposta. 5. Con il terzo motivo deducono omessa motivazione, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ., in ordine alla circostanza dell'esistenza del condono. 6. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata. 7. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Invero la Corte di legittimità ha già affermato il principio, cui questo collegio intende dare continuità, secondo cui, in materia di notificazioni, la notifica presso lo studio di un avvocato morto o cancellato dall'albo deve essere considerata nulla e non inesistente - e, come tale, sanabile - nell'ipotesi in cui un altro professionista ne continui l'attività, dovendosi in questo caso considerare lo studio dell'avvocato alla stregua di un ufficio e l'elezione di domicilio effettuata con riferimento all'organizzazione in sé in tal caso, infatti, può ritenersi esistente un collegamento tra il destinatario della notifica e il luogo e le persone alle quali la copia dell'atto è stata consegnata Cass. n. 58 del 07/01/2010 . Ne deriva che la costituzione in appello dell'avvocato F.D.P., figlio del deceduto avvocato L.D.P. è valsa a sanare con effetto retroattivo la nullità della notifica in quanto la notifica è stata sì eseguita presso lo studio del procuratore domiciliatario deceduto nelle more del processo, ma l'organizzazione dello studio, del quale faceva parte il figlio, aveva continuato ad operare anche dopo il decesso. 8. Il secondo ed il terzo motivo debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione. Essi sono fondati. Invero la Commissione tributaria centrale ha omesso di pronunciarsi in ordine alla causa di estinzione per condono dedotta dai ricorrenti con la memoria di resistenza depositata il 1° agosto 1997. 8. In accoglimento del secondo e del terzo motivo si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.