Notifica a mezzo posta, attestazione fino a querela di falso

In caso di notifica degli atti tributari l’attestazione del pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso ai sensi dell’art. 2999 c.c

Quanto precede emerge nella sentenza n. 17807/2016 della Suprema Corte in cui rileva quanto affermato dal pubblico ufficiale non può essere inficiato da certificati anagrafici o elettorali che attestino solo formalmente la residenza del destinatario. Notifica in ambito tributario La procedura di notifica in ambito tributario è disciplinata dagli artt. 137 e ss. del c.p.c., a cui si richiama l’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. L’attività di notifica può essere eseguita, oltre che a mezzo dell'ufficiale giudiziario, anche a mezzo di messo comunale o messo speciale autorizzato dall’amministrazione procedente. La notifica può avvenire brevi manu ” se non eseguita a mani proprie la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario , nonché a mezzo del servizio postale attraverso la spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In alternativa a tale procedura, le parti possono effettuare le notifiche anche a mezzo posta con spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. La querela di falso porta alla sospensione del processo tributario. Si evidenzia che quando viene presentata querela di falso sulle dichiarazioni dell’ufficiale giudiziario, il processo tributario deve essere sospeso, ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 546/92, atteso che in tema di querela e di questioni riguardanti lo stato e la capacità della persona competente è il giudice ordinario, non potendo il giudice tributario pronunciarsi sulla materia. Pertanto per la querela di falso, non regolata dal d lgs n. 546/92 occorre far riferimento alle norme del c.p.c. ed, in particolare, all’art. 221 c.p.c. secondo cui la querela può proporsi sia in via principale che in corso di causa sotto forma di domanda giudiziale da presentare al Tribunale competente. Il caso. Nella fattispecie in esame il contribuente ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento ed ha impugnata la stessa eccependo la mancata notifica dell’avviso di rettifica, atto presupposto. In primo grado il ricorso non è stato accolto e confermato dalla CTR che ha affermato che la notifica era stata validamente eseguita, a seguito di un primo accesso presso l’indirizzo noto dove il contribuente era risultato sloggiato”. La Suprema Corte ha affermato che, anche in tema di notificazione degli atti tributari, l’attestazione del pubblico ufficiale di avere acquisito da informazioni sul posto che il contribuente è sloggiato costituisce atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 e ss c.c. e fa piena prova fino a querela di falso della ricezione delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza tale prova non può essere certo inficiata da certificati anagrafici o elettorali che attestino solo formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica . E’ stato precisato, inoltre, che la richiesta di un’esplicita formalizzazione delle avvenute ricerche sulla relata di notifica non risponde ad alcuna disposizione di legge e che le stesse si possono presumere dal corretto iter della procedura notificatoria. Nel caso in esame, peraltro, le ricerche effettuate trovano conferma proprio nella difesa addotti dal ricorrente, che confermano che le ricerche non potevano portare al atro risultato che quello di manifestare una divergenza tra i dati anagrafici ed elettorali e quanto constatato sul posto ed in punta di fatto dal pubblico ufficiale. La fede privilegiata da riconoscere alle attestazioni del pubblico ufficiale, non aggredite mediante querela di falso, evidenzia la ritualità degli avvisi di accertamento, risultando irrilevante l’avvenuta proposizione di una denuncia per falso ideologico. Quanto precede atteso che è solo la querela di falso lo strumento processuale di contestazione di quanto è attestato dal pubblico ufficiale nell’atto pubblico attraverso uno specifico giudizio equiparabile ad un procedimento penale ma che se ne differenza per la funzione e l’oggetto mira, infatti, a dimostrare la non veridicità del documento nel suo contenuto e non ad identificare l’autore della falsificazione. Cass. 13981/2016 .

Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza 24 febbraio 2014 - 9 settembre 2016, numero 17807 Presidente Bielli - RelatoreTricomi Ritenuto in fatto 1. In data 10.07.02 veniva notificata a C. G. la cartella di pagamento numero di Lit. 65.796.170, inerente al recupero per IVA dichiarata e detratta per Panno di imposta 1989. 2. La cartella veniva impugnata da C. G. deducendo la mancata notifica dell'avviso di rettifica, atto presupposto. Il ricorso veniva rigettato dalla CTP di Napoli con la sentenza numero 636/38/04. L'appello proposto dal contribuente veniva rigettato dalla CTR di Napoli con la sentenza numero 196/52/06, depositata il 07.09.07 e non notificata. 3. Con tale decisione il giudice di seconde cure affermava che la dedotta nullità della notifica dell'avviso di rettifica, che secondo C. G. doveva essergli notificato in Via Gonzaga 8, non trovava fondamento, atteso che la notifica dello stesso atto era stata eseguite in data 28.12.94 ai sensi dell'articolo 60 DPR numero 600/73, a seguito di un primo accesso presso tale indirizzo, ove il Cicce era risultato sloggiato come attestato dal pubblico ufficiale, senza che fosse stata proposta querela di falso in merito. 4. Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza numero 196/52/06 della CTR di Napoli, affidandosi a due motivi. L'intimata non ha svolto difese. Considerato in diritto 1.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di violazione e falsa applicazione dell'articolo 60 DPR numero 600/73 , in relazione all'articolo 360, comma 1 numero 3, cpc. Formula il seguente quesito Dica codesta Ecc. ma Corte se è valida e produttiva dell'effetto della legale conoscenza dell'atto, da parte del destinatario, la notifica eseguita ai sensi del! 'articolo 60, comma 1 lett. E , DPR numero 600/73, allorchè risulti la effettiva residenza del destinatario ed il messo notificatore abbia omesso di effettuare le dovute ricerche anagrafiche volte a determinare che nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente nonché i tentativi invano esperiti nelle modalità ordinarie . 1.2 Con il secondo motivo lamenta la omessa , insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ragione della mancata valutazione da parte della CTR della documentazione dallo stesso prodotta a riprova della sua effettiva residenza in Via Gonzaga e della omessa motivazione circa le ragioni di merito connesse all'impugnazione della cartella e degli atti presupposti. Formula il seguente quesito di diritto Dica codesta Ecc. ma Corte se è valida e produttiva dell'effetto della legale conoscenza dell'atto, da parte del destinatario, la notifica eseguita ai sensi dell'articolo 60, comma I kit. E , del DPR numero 600/73, allorchè il messo notificatore, non abbia indicato nella relata di notifica, le ricerche effettuate e volte a dimostrare che nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente nonché i tentativi invano esperiti di procedere nelle modalità ordinarie . 1.3. Con entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente per la strettamente connessione, il ricorrente lamenta la mancata considerazione dei vizi della notifica dell'avviso di rettifica — atto presupposto della impugnata cartella di pagamento - da parte della CTR sotto due profili. Da un lato si duole che sia stato utilizzata la procedura prevista per gli irreperibili di cui all'articolo 60, comma 1 lett.E , DPR numero 600/73. laddove la sua residenza in Via Gonzaga non era mutata, come si poteva evincere dal certificato di residenza storica e dai certificati elettorali depositati in giudizio dall'altro lamenta che la notifica ai sensi dell'articolo 60, comma 1 lett. E, citato, prevista per gli irreperibili, non sia stata, comunque, eseguita correttamente, in quanto non erano state effettuate e documentate nella relata le ricerche anagrafiche volte a dimostrare che nel Comune non vi fosse l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente. 1.4. I motivi sono infondati e vanno respinti. 1.5. Osserva il Collegio che la recente sentenza della Corte Costituzionale numero 258 del 2012 ha esaminato .funditus la disciplina notificatoria degli avvisi di accertamento dettata dall'articolo 60 DPR numero 600/73 che, all'alinea ed alla lettera E del primo comma, stabilisce La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche L.] e quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione . Come ricorda la stessa Corte Costituzionale, tali disposizioni sono costantemente interpretate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, ormai assurta a diritto vivente ex plurimis, Corte di cassazione, sentenze numero 16696 del 2013 numero 14030 del 2011 numero 3426 del 2010 numero 15856 e numero 10177 del 2009 numero 28698 del 2008 numero 22677 e numero 20425 del 2007 , nel senso che, se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal noto suo domicilio fiscale sia esso la casa di abitazione, l'ufficio od il luogo in cui esercita l'industria o il commercio e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione in altri termini se ricorrono i casi di irreperibilità cosiddetta relativa , previsti dall'articolo 140 cod. proc. civ. , la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'articolo 140 cod. proc. civ., richiamato dall'alinea del primo comma dell'articolo 60 del d.P.R. numero 600 del 1973 La notificazione [ l è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile . Occorrono, dunque, per perfezionare la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario relativamente irreperibile a il deposito di copia dell'atto, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi b l'affissione dell'avviso di deposito avviso avente il contenuto precisato dall'articolo 48 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile , in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento d il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa sentenza numero 3 del 2010 della Corte Costituzionale . Le modalità di notificazione dell'atto di accertamento previste dalla lettera e del primo comma dell'articolo 60 del d.P.R. numero 600 del 1973 sono applicabili, invece, nella diversa 'ipotesi di cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario quando, cioè, il domicilio fiscale risulti oggettivamente inidoneo, per effetto della mancanza, nel Comune in cui deve essere eseguita la notificazione. dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del contribuente . In tal caso occorrono, per perfezionare la notificazione a il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi b l'affissione dell'avviso di deposito avviso avente lo stesso contenuto di quello indicato negli articolo 140 cod. proc. civ. e 48 disp. att. cod. proc. civ. , in busta chiusa e sigillata, nell'albo del medesimo Comune e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale. L'irreperibilità assoluta del destinatario impedisce, ovviamente, di inviargli la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale. Secondo questo procedimento, dunque, la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario assolutamente irreperibile si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale. Per restare sul tema del ricorso va sottolineato che in caso di irreperibilità assoluta non è previsto che le ricerche, indubbiamente presupposte dalla valutazione sulla mancanza nel comune dell'abitazione, dell'ufficio dell'azienda del contribuente, siano formalizzate in modo esplicito nella relata. Orbene, nel caso in esame, il ricorrente, con riferimento al complesso procedimento notificatorio, da un lato deduce e documenta che il suo domicilio fiscale era sempre risultato in Via Gonzaga 8, sostanzialmente contestando che nel caso in esame ricorresse una ipotesi di irreperibilità assoluta e la sua qualità di sloggiato , senza perciò indicare altri indirizzi presso i quali sarebbe stato reperibile dall'altro si duole della mancata indicazione dell'effettuazione di ricerche sulla relata a cura dei messo notificatore. Tali doglianze vanno disattese e respinte. Anche in tema di notificazione degli atti in materia tributaria, l'attestazione del pubblico ufficiale di avere acquisito da informazioni in Ince- che il contribuente è sloggiato costituisce atto pubblico ai sensi degli articolo 2699 e ss. ce. e fa piena prova fino a querela di falso della ricezione delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, querela di falso che nel caso in esame, non risulta proposta tale prova non può certo essere inficiata da certificati anagrafici o elettorali che attestino solo formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica. Ciò detto va altresì rilevato che la richiesta di una esplicita formalizzazione delle avvenute ricerche sulla relata di notifica non risponde ad alcuna previsione normativa e che le stesse si possono presumere dal regolare svolgimento dell'iter notificatorio prima ricordato nel caso in esame, peraltro, l'effettuazione delle ricerche trova piena conferma ex posi proprio negli unici elementi difensivi addotti dal ricorrente, che confermano che le ricerche non avrebbero potuto portare ad altro risultato che quello di palesare la divergenza tra i formali dati anagrafici ed elettorali e quanto constato in loco ed in punto di fatto dal pubblico ufficiale. 2. 'Conclusivamente il ricorso va rigettato per entrambi i motivi proposti. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.3.500,00, oltre spese prenotate a debito.