Il giudice tributario deve accertare l’autonoma organizzazione nei confronti di un avvocato

I compensi a terzi, i canoni di locazione e la presenza di beni strumentali non sono prove per l’assoggettabilità a IRAP. È il giudice tributario, infatti, a dover accertare se tali elementi dimostrino la sussistenza di un’autonoma organizzazione. Una sentenza sullo stessa questione non può estendere i suoi effetti ad altri periodi d’imposta non considerati nel giudicato.

Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17221 del 19 agosto 2016. Il caso. Un avvocato ha presentato un’istanza per la richiesta di rimborso IRAP, sul presupposto dell’assenza di autonoma organizzazione. L’Ufficio ha respinto la domanda rilevando che il professionista negli anni oggetto di rimborso aveva erogato compensi a terzi, utilizzato beni strumentali e pagato canoni di locazione. Il giudice del gravame , in riforma della sentenza di primo grado ha appurato che non era stata provata l’assenza di autonoma organizzazione. Il contribuente ha impugnata in Cassazione siffatta sentenza per omessa valutazione delle prove e poiché nelle more era divenuta definitiva una sentenza avente ad oggetto la medesima richiesta riferita però ad altra annualità. L’assenza di autonoma organizzazione in un esercizio non necessariamente si protrae anche per quelli successivi. li Ermellini ,con la pronuncia citata, hanno preliminarmente rilevato che, secondo un orientamento consolidato, la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano contenuto ed entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno di imposta, fa stato per gli anni successivi solo per gli elementi che hanno un valore condizionante”. La sentenza, invece, che risolve una questione riferita ad uno specifico periodo di imposta non può estendere gli effetti automaticamente ad altre annualità Cassazione, sentenza 229141/2013 . Nella fattispecie, l’assenza di autonoma organizzazione in un esercizio non necessariamente si protrae anche per quelli successivi, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della decisione per l’anno precedente era tutto irrilevante. Gli Ermellini hanno accolto il ricorso del contribuente, poiché effettivamente dalla motivazione della sentenza, il giudice del gravame aveva omesso di valutare la sussistenza dell’autonoma organizzazione. Il giudice tributario, a tal fine, è infatti tenuto a riscontrare se il professionista è il responsabile dell’organizzazione e non sia invece inserito in strutture altrui l’impiego di beni strumentali, non deve essere eccedente rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività e l’eventuale lavoro di terzi va valutato non solo con riferimento all’occasionalità, ma anche alle mansioni svolte, riferite cioè ad attività di segreteria o meramente esecutive. Il giudice del gravame aveva limitato la sussistenza dell’autonoma organizzazione in base alla presenza di compensi a terzi”, all’utilizzo di beni strumentali non meglio identificati ed al pagamento di canoni di locazione. Si trattava in particolare di elementi non decisivi ai fini della sussistenza del presupposto impositivo. Conclusioni. Il compenso a terzi, l’utilizzo di beni strumentali ed il pagamento di canoni di locazione non costituiscono elementi decisivi ai fini della sussistenza del presupposto – autonoma organizzazione – per assoggettabilità ad IRAP. Spetta al giudice tributario la necessaria valutazione in ordine all'eccedenza dei beni rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività ed al superamento di tale soglia minima quale requisito indispensabile per la sussistenza di autonoma organizzazione, dunque per assoggettabilità ad IRAP .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 23 giugno – 19 agosto 2016, n. 17221 Presidente Iacobellis – Relatore Iofrida In fatto Il contribuente ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio ed in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto non spettante il rimborso dell’IRAP relativamente alle annualità 2007/2010 la CTR, in particolare, ha evidenziato che la contribuente, di professione avvocato, non aveva dimostrato l’insussistenza dell’autonoma organizzazione, risultando dagli atti di causa che la stessa aveva erogato compensi a terzi, utilizzato beni strumentali e, negli anni 2008/2010, pagato canoni di locazione. L’Agenzia delle Entrate si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. La ricorrente ha depositato memoria. In diritto 1. Il secondo motivo, logicamente preliminare rispetto agli altri, con il quale si deduce la violazione del giudicato esterno per non avere la C.T.R. considerato che, per lo stesso contribuente, per altre annualità, con sentenza passata in giudicato, era stata esclusa la sussistenza dell’autonoma organizzazione, è infondato. Questa Corte, invero, ha precisato che la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano contenuto ed entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene a quegli elementi che abbiano un valore condizionate inderogabile sulla disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata, con la conseguenza che la sentenza che risolva una situazione fattuale in uno specifico periodo d’imposta non può estendere i suoi effetti automaticamente ad altro ancorché siano coinvolti tratti storici comuni in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l’efficacia esterna di un giudicato relativo ad un periodo di imposta IRAP in una controversia riguardante un’altra annualità, Cass. 22941/2013 . 2. Gli altri motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi, con i quali ci si duole di omessa valutazione delle prove documentali offerte nonché della violazione dell’art. 2 d.lgs. 446/97 e dell’omesso esame di fatto decisivo, sono invece fondati. Questa Corte a sez. unite, con recente sentenza 9451/16, confermando con alcune precisazioni i principi già espressi in precedenti pronunce, ha statuito che con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione - previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerurmque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive . La C.T.R., desumendo la sussistenza di autonoma organizzazione solo sulla base della presenza di compensi a terzi , dell’utilizzo di beni strumentali e del pagamento di canoni di locazione elementi questi non decisivi ai fini della sussistenza del presupposto impositivo , ha omesso la necessaria valutazione in ordine all’eccedenza dei beni rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività ed al superamento della detta soglia minima. 3. Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento del primo, terzo e quarto motivo del ricorso, respinto il secondo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo, terzo e quarto motivo del ricorso, respinto il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.