Notifica, senza relata per posta

In tema di notifica a mezzo posta non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione sull’avviso di ricevimento circa il destinatario della medesima.

Il principio è contenuto nella ordinanza n. 7184/2016 da cui emerge inoltre che l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve considerarsi ritualmente consegnato a quest’ultimo, attesa la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c In ambito tributario il procedimento di notifica è disciplinato dalle norme dagli artt. 137 e seguenti del c.p.c., a cui si richiama l’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 546/1992., il quale disciplina il processo tributario. L’attività di notifica può essere eseguita, oltre che a mezzo dell'ufficiale giudiziario, anche a mezzo di messo comunale o messo speciale autorizzato dall’amministrazione procedente. La notifica può essere eseguita brevi manu” ossia mediante consegna diretta dell’atto se non eseguita a mani proprie la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario , nonché a mezzo del servizio postale mediante la spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Certificazione dell'avvenuta notifica. La relata di notifica rappresenta la certificazione dell'avvenuta notifica che l'ufficiale giudiziario deve apporre in calce all'originale e alla copia dell'atto. Le indicazioni contenute nella relata che ha natura di atto pubblico valgono come prova fino a querela di falso. In particolare, la relata deve indicare il soggetto destinatario a cui è consegnata la copia, la sua qualità ad es. familiare convivente, portiere ed il luogo della consegna. Se la notifica non ha buon fine, nella medesima relata devono essere indicati le motivazione dell'omessa consegna, le attività di ricerca compiute dall'ufficiale giudiziario e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario. Nel caso in esame Equitalia ha impugnato la sentenza di appello con cui la CTR ha ritenuto irrituale la notifica della cartella ex art. 140 c.p.c Il concessionario ha eccepito la violazione dell’art. 2700 c.c. Efficacia dell’atto pubblico in quanto il giudice dell’appello avrebbe compiuto un accertamento ad esso precluso in merito a quanto compiuto dall’agente postale. La Suprema Corte, nel ricordare che in tema di notifica a mezzo posta per la disciplina della raccomandata con avviso di ricevimento valgono le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati Cass. n. 9111/2012 , ha ritenuto che non deve essere redatta alcuna relata o annotazione sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona a cui è stato consegnato il plico. In tema di notifica ex art. 140 c.p.c. in campo tributario, i giudici hanno affermato che la raccomandata c.d. informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, atteso che non sostituisce l’atto da notificare, non è soggetta alle norme di cui alla legge n. 890/1982, sicché per la stessa si osserva quanto disposto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Inoltre nella notifica di cui all’art. 140 c.p.c. non è necessario che dall’avviso di ricevimento della raccomandata del deposito dell’atto risulti l’effettiva consegna della raccomandata ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale. La giurisprudenza di legittimità ha già affermato che la notifica della cartella ex art. 26 d.p.r. n. 602/1973 può avvenire mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una specifica relata atteso che è l’ufficiale postale a garantirne nell’avviso l’esecuzione eseguita su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra il destinatario e consegnatario della cartella cfr. Cass. n. 13373/2015 n. 23123/2014 6395/2014 . Quando la notifica è affidata ad Equitalia questa si perfeziona con la ricezione del destinatario, non essendo necessario allegare copia della cartella di pagamento Cass. 3036/2016 e spetta al concessionario provare l’esatto contenuto della busta contenente la cartella di pagamento. Cass. n. 2625/2015 CTP Rieti n. 147/2016 CTP Roma n. 16915/2014 . .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 2 marzo – 12 aprile 2016, n. 7184 Presidente Iacobellis – Relatore Conti In fatto e in diritto Equitalia Sud Spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio n. 285/9/13, depositata il 27.9.2013. Il giudice di appello rigettando l'appello proposto dalla società concessionaria contro la sentenza che aveva annullato la cartella di pagamento indirizzata a F.F., ha ritenuto l’irritualità della notifica della cartella eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c Secondo il giudice di appello la ricevuta della raccomandata informativa non conteneva una firma riferibile al destinatario, sicché doveva escludersi che la stessa contenesse la sottoscrizione della F. Nessuna difesa scritta hanno depositato le parti intimate. Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 26 dPR n. 602/73, 140 c.p.c., del d.l. n. 390/1982 nonché degli artt. 32 e 39 D.M. 9 aprile 2011. Assume che la CTR non aveva fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte in tema di notificazione di atto tributario da parte del concessionario con le forme dell’art. 140 c.p.c. Con il secondo motivo si deduce, in subordine, la violazione dell’art. 2700 c.c. La CTR aveva compiuto un accertamento ad essa precluso in ordine a quanto accertato dall’ufficiale postale all’atto della consegna al destinatario. II primo motivo, accertata la ritualità della notifica del ricorso, è fondato e assorbe l’esame del secondo. Giova rammentare che alla stregua di quanto chiarito da Cass. n. 9111/2012, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione. Sempre con specifico riferimento alle formalità relative alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in campo tributario Cass. n. 26864/2014 ha precisato che in tema di notificazione ai sensi dell’art. 140 cod. proc. Civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell’atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria Nell’enunciare l’anzidetto principio la S.C., ha escluso che la mancata specificazione, sull’avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno col il destinatario determinasse la nullità della notificazione . Si è poi aggiunto che nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. Civ., non occorre che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso l’ufficio comunale, che va allegato all’atto notificato, risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata, ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’Ufficio postale, né, che, in definitiva, detto avviso contenfa, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivi non della conoscenza effettiva, ma della conoscibilità dell’avviso stesso - cfr. Cass. n. 2959/2013 -. A tali principi non si è conformato il giudice di appello che, dichiarando la nullità della notificazione della cartella esattoriale effettuata dal messo notificatore ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ha per l’un verso erroneamente ritenuto applicabile la disciplina di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e, peraltro verso, ha preteso di condizionare la validità della notificazione alla riferibilità della firma apposta sulla raccomandata di ricevimento al destinatario della stessa, senza invece considerare l’inutilità si siffatta verifica, una volta acclarato il compimento della formalità dell’inoltro al destinatario della raccomandata informativa. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Visti gli artt. 375 e 380-bis c.p.c Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.