La decadenza dall’agevolazione “prima casa” è conseguenza del «trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati».
E’ quanto emerge dalla sentenza numero 5356, depositata il 16 marzo 2016 dalla Corte di Cassazione. Il caso. L’Amministrazione finanziaria emette un avviso di liquidazione ritenendo il contribuente decaduto dalla agevolazione “prima casa” in conseguenza dell’attribuzione al coniuge della casa coniugale in sede di separazione consensuale. Il ricorso del contribuente viene respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza confermata in sede di gravame. Nella sentenza numero 5156 del 2016 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del contribuente, cassa la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda introduttiva. L’esenzione per gli atti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. In base all’articolo 19, l. 6 marzo 1987, numero 74, «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, numero 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa». Con la sentenza 10 maggio 1999 numero 154 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disciplina nella parte in cui non estende l’esenzione a tutti gli atti, documenti, provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale tra i coniugi. La sentenza in commento è focalizzata sulla portata applicativa dell’articolo 19, l. numero 74/1987, così come risultante a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale. L’orientamento “pro Fisco” la volontà del cedente risiede negli accordi tra coniugi. Preliminarmente il Collegio presenta gli indirizzi esistenti nella giurisprudenza di legittimità. Secondo un primo filone, il trasferimento di un immobile in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale è comunque riconducibile alla volontà del cedente, e non al provvedimento giudiziale di omologazione qualora tale trasferimento intervenga nei cinque anni successivi al suo acquisto, senza che il cedente stesso, abbia comprato, entro l’anno ulteriore, altro appartamento da adibire a propria abitazione principale, le agevolazioni fiscali “prima casa” di cui egli abbia beneficiato per l’acquisto di quell’immobile vanno revocate, con conseguente legittimo recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali da parte dell’Amministrazione finanziaria Cass., sez. trib., 3 febbraio 2014, numero 2263, in CED Cass., Rv. 629392 . In base a tale orientamento, le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro relative a beni mobili o immobili, non sono né legate alla presenza di un corrispettivo, né costituiscono propriamente donazioni, ma «rispondono, di norma, al peculiare spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di «separazione consensuale» il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità in sede di divorzio congiunto in funzione della complessiva sistemazione “solutorio-compensativa” di tutta la serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale». Da ciò consegue che il regolamento concordato fra i coniugi, pur acquistando efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, trova la sua fonte nell’accordo delle parti il trasferimento di un bene attuato mediante la fattispecie complessa cui da vita il procedimento di cui all’articolo 711 c.p.c. costituisce quindi un trasferimento riconducibile alla volontà del cedente. L’orientamento “pro contribuente” la volontà del cedente risiede negli accordi tra coniugi. Di segno contrario sono altri arresti, ove si afferma che l’attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale non costituisce una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici cosiddetta “prima casa”, bensì una modalità di utilizzazione dello stesso per la migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza Cass., sez. VI civ. – T, 18 febbraio 2014 ord. , numero 3753, in CED Cass., Rv. 629984 . L’immobile destinato a casa coniugale «resta tale con il solo adeguamento alla sopravvenuta cessazione della convivenza tra i coniugi» ne consegue che resta intatta la ratio dell’agevolazione “prima casa”, vale a dire la funzione di “favorire l’acquisizione in proprietà dell’alloggio da destinare ad abitazione propria e quindi del proprio nucleo familiare” cfr. Cass., sez. trib., 13 novembre 2015, numero 23225, in CED Cass., Rv. 637409 . Il trasferimento è svincolato da un corrispettivo e non costituisce donazione. Nella pronuncia in commento la Suprema Corte si allinea a questo secondo indirizzo. La decadenza dall’agevolazione “prima casa” è conseguenza del «trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati» articolo 1, nota II bis, Tariffa, Parte I, numero 4, T.U. Registro . Nel caso di specie il trasferimento infraquinquennale dell’immobile in attuazione dei patti di separazione non ha alcun intento speculativo e non costituisce una donazione, giacché gli accordi di separazione fra coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro, rispondono soltanto ad una necessità di sistemazione dei rapporti tra soggetti non più legali da un vincolo di affettività. Poiché tale peculiare funzione economico-sociale delle convenzioni tra coniugi è meritevole di tutela, l’esenzione per gli atti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ex articolo 19, l. numero 74/1987 si estende ad ogni tipo di tassazione «indipendentemente dalla natura di imposta o di tassa in senso proprio del tributo concretamente in discussione», essendo altresì irrilevante che il trasferimento sia deciso in sede giurisdizionale oppure sia estraneo al contesto giudiziario.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 17 febbraio – 16 marzo 2016, numero 5356 Presidente Iacobellis – Relatore Conti Ritenuto in fatto 1. G.S. ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte del 10 novembre 2009, che ha rigettato l'appello del contribuente e confermato avviso di liquidazione con il quale, riguardo all'imposizione sul valore aggiunto, l'Agenzia delle entrate ha dichiarato la decadenza del contribuente dalle agevolazioni per l'acquisto della prima casa . 2. Il giudice d'appello ritiene che l’attribuzione alla moglie della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione pattuita in sede di separazione consensuale, costituisce alienazione dell'immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici prima casa non rientrando tra le esenzioni previste dall'articolo 19 della legge numero 74 del 1987. Di contro, il ricorrente, denunciando difformità dell'impegnata sentenza dell'indirizzo giurisprudenza di codesta Suprema Corte e mancata motivazione sul punto , censura la sentenza d'appello laddove trascura che la cessione in questione rappresenta solo una forma di utilizzazione dell'immobile stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi sia pure al venir meno della loro convivenza. 3. L'Agenzia si difende con controricorso il contribuente replica con memoria. Considerato in diritto 1. Come si è detto in parte narrativa, con l'unico motivo, Il ricorrente denuncia difformità dell'impugnata sentenza dall'indirizzo giurisprudenziale di codesta Suprema Corte e mancata motivazione sul punto . Premette che, in forza dell'articolo 19 della legge numero 74 del 1987, tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, numero 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Rileva che la Corte costituzionale, con sentenza numero 154 del 1999, ha dichiarato l’illegittimità dell'articolo 19 nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimento di separazione personale dei coniugi . Osserva che la Corte di cassazione, nella sentenza numero 6065 del 2000, ha affermato che, qualora risulti che la cessione medesima rientri nell'ambito delle disposizioni impartite dal giudice del divorzio per riequilibrare le posizioni economiche dei coniugi dopo lo scioglimento del matrimonio o per regolare in unica soluzione l'obbligo di corrispondere l'assegno mensile opererebbe l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa , contemplata dall'articolo 19 nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale , dovendosi tenere conto a che il riferimento alle altre tasse, dopo lo specifico richiamo dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro che non sono tasse in senso proprio , evidenzia l'uso del relativo termine in senso atecnico, per comprendere ogni tassazione b che la valenza di quell'espressione trova conferma nella ratio legis, ravvisabile nella finalità di sottrarre ad oneri tributari le pronunce che siano consequenziali alla frattura od alla risoluzione del rapporto matrimoniale e che siano inerenti all'adempimento di doveri discendenti dalla separazione o dal divorzio c che una diversa esegesi della norma non la sottrarrebbe a dubbi di legittimità costituzionale, per l'irragionevolezza di un trattamento fiscale diversificato a seconda che si ottemperi ai predetti doveri con la cessione di immobili ovvero di somme di denaro od altri beni mobili. Osserva, ancora, che la Corte di cassazione, nella sentenza numero 2347 del 2001, ha ribadito che l'ampia dizione dell'articolo 19 necessariamente comprende tutti gli atti e le convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare, sotto il controllo del giudice, i loro rapporti patrimoniali, consequenziali allo scioglimento del matrimonio e che la finalità della citata norma è quella di sottrarre all'imposizione fiscale gli atti giudiziali conseguenti alle crisi matrimoniali e all'adempimento dei doveri discendenti dalla separazione e dal divorzio. Conclude sostenendo che, un volta fissato il principio per cui un atto dispositivo di un bene a seguito di accordi della separazione tra coniugi non deve essere assoggettato a tassazione di alcun tipo, non può operare neppure la tassazione indiretta per effetto della decadenza da beneficio della prima casa. 2. Il ricorso è fondato. Nella rubrica dell'unico motivo manca la enunciazione di una specifica violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali. Tuttavia, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, l'indicazione delle norme che si assumono violate non è un requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell'ammissibilità della censura, ma solo un elemento richiesto al fine di chiarirne il contenuto e d'identificare i limiti dell'impugnazione. Sicché la relativa omissione può comportare l’inammissibilità della singola doglianza soltanto se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme ed i principi di diritto trasgrediti, così precludendo la delimitazione delle questioni sollevate Cass. numero 4233 del 2012 e numero 25044 del 2013 . Nella specie è assolutamente chiaro - dal letterale e complessivo tenore del motivo - che non è denunciato alcun errore di giustificazione della decisione di merito su fatto bensì l'errore giuridico sulla portata applicativa norma di esenzione - e quindi di diritto sostanziale - costituita dall'articolo 19 della legge 74/1987, nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale. 3. Sul tema in discussione si rinvengono due orientamenti di legittimità. 3.1. Il primo orientamento, sfavorevole alla tesi del contribuente, afferma che il trasferimento di un immobile in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale è comunque riconducibile alla volontà del cedente, e non al provvedimento giudiziale di omologazione. Sicché, qualora, intervenga nei cinque anni successivi all'acquisto, senza che il cedente stesso abbia comprato, entro l’anno ulteriore, altro appartamento da adibire a propria abitazione principale, le agevolazioni fiscali prima casa di cui egli abbia beneficiato per comprare quell’immobile vanno revocate. Il che comporta il conseguente legittimo recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali da parte dell'Amministrazione finanziaria Cass. numero 2263 del 2014 . In proposito rileva come le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni immobiliari, non manchino di un corrispettivo e non siano propriamente donazioni, avendo lo scopo di sistemare dei rapporti in occasione della separazione consensuale, in funzione della complessiva sistemazione solutorio-compensativa di tutta la serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale. Ciononostante il regolamento pattizio - pur acquistando efficacia solo con l'omologazione di conformità ai superiori interessi della famiglia - trova comunque la sua fonte nell'accordo delle parti. Da ciò deriverebbe che il trasferimento dell'immobile, ancorché attuato mediante la fattispecie complessa ex articolo 711 cod. procomma civ., costituirebbe sempre un trasferimento riconducibile alla volontà del cedente e, in quanto tale, non si potrebbe sottrarre al regime decadenziale dei benefici prima casa che opera, in assenza di un successivo riacquisto, in tutti i casi di trasferimento oneroso o gratuito dell'immobile prima del decorso dei cinque anni dall'acquisto. 3.2. Il secondo orientamento ritiene, invece, che l'attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale non costituisce una forma di alienazione dell'immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici cosiddetta prima casa , bensì una modalità di utilizzazione dello stesso per la migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza. Cass. numero 3753 del 2014 conformi Circolari del 21.6.2012 numero 27, § 2.2, e del 21.2.2014 numero 2, § 9.2 . A detto ultimo principio di diritto, che s'inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale volto alla sempre più marcata valorizzazione dell'autonomia privata nell'ambito della disciplina dei rapporti familiari, si rifà altra recente decisione laddove si ribadisce che il contribuente che, in sede di separazione, trasferisca al coniuge la casa coniugale prima del decorso del quinquennio dall'acquisto per il quale aveva usufruito delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 19, non decade dai relativi benefici atteso che l'immobile, acquistato per essere destinato a casa familiare, tale rimane Cass. numero 23225 del 2015, ud. 7.10.2015 . Ivi si osserva che la ratio propria dell'agevolazione fiscale per la prima casa è quella di favorire l'acquisizione in proprietà dell'alloggio da destinare ad abitazione propria e quindi del proprio nucleo familiare. Ciò rende assolutamente prevalente la valutazione della causa che si connota anche per la funzione solutoria di obblighi legali di mantenimento, in forza della quale l'immobile acquistato con l'agevolazione fiscale e destinato a casa coniugale/familiare resta tale con il solo adeguamento alla sopravvenuta cessazione della convivenza tra i coniugi. Si aggiunge, inoltre, che tale conclusione è in linea sia con l'interpretazione di legittimità Cass. numero 860 del 2014 volta ad affermare la ricorrenza dei benefici in questione nel quadro degli accordi di negoziazione della crisi familiare, sia rispetto all'impostazione dei principali documenti di prassi del fisco. 4. L'orientamento favorevole alla tesi del contribuente deve essere condiviso e ad esso va data ulteriore continuità. L'articolo 1, nota II-bis, Tariffa, Parte I, numero 4, T.U.R., stabilisce che comporta la decadenza dai benefici per la prima casa la fattispecie infraquinquennale di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati . Il trasferimento in attuazione dei patti di separazione è svincolato da qualsivoglia corrispettivo e non rappresenta un atto di donazione. Ciò evidenza l'irragionevolezza della decadenza. Infatti, non essendo configurabile alcun intento speculativo e non avendo egli conseguito alcuna somma da reimpiegare per l’acquisto di una nuova casa, il contribuente non può essere sanzionato con la perdita dei benefici, mentre la fattispecie traslativa nell'ambito di accordi della crisi coniugale resta al di fuori perimetro dell’articolo 1, nota II-bis, Tariffa, Parte I, numero 4, T.U.R La previsione della sanzione della decadenza per le vendite infraquinquennali, non seguite dal riacquisto di altro immobile, risponde all'esigenza di prevenire operazioni speculative di cessione con agevolazioni fiscali. Tali benefici sono diretti, infatti, favorire sul piano sociale l'acquisizione in proprietà della prima casa da destinare ad abitazione propria e quindi del consorzio coniugale e del nucleo familiare. Un intento speculativo, dunque, è sicuramente da escludere nel caso di cessione immobiliare senza corrispettivo ma rispondente all'esigenza di definizione dei rapporti tra coniugi in occasione della crisi definitiva del loro rapporto. In tesi generale, gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della donazione, e tanto più rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale Cass. numero 5741 del 2004 . 4.1. La fattispecie in esame - sfuggendo alle connotazioni classiche sia dell'atto di donazione vero e proprio estraneo al contesto della separazione personale per la dissoluzione delle ragioni dell'affettività , sia dell'atto di vendita stante la mancanza di un prezzo corrisposto - rivela una caratterizzazione sua propria che può variamente colorarsi in ragione dell'eventuale ricorrenza o meno dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva di tutta quella vasta serie di possibili rapporti, anche del tutto frammentati, aventi significati - o eventualmente solo riflessi - patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale ult. cit. conf. Cass. numero 5473 del 2006 . Ne discende la peculiare funzione economico-sociale - e la meritevolezza di tutela - di atti e convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni immobili all'uno o all'altro coniuge. Ne deriva la conseguenza fiscale che le agevolazioni di cui all'articolo 19 si estendono ad ogni tipo di tassazione, indipendentemente dalla natura di imposta o di tassa in senso proprio del tributo concretamente in discussione Cass. numero 7493 del 2002 e numero 16171 del 2003 . Vale, infatti, la ratio di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica l'esenzione fiscale dell'articolo 19 con riguardo agli atti dei giudizi di separazione e divorzio in considerazione dell'esigenza di favorire e promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano sui coniugi C. cost. numero 202 del 2003 . 4.2. Si tratta di beneficio pacificamente applicabile sia che l'atto traslativo si compia davanti al giudice sia che sia compia invece al di fuori del contesto giudiziario in adempimento di un impegno a trasferire, anche verso i figli, specificamente assunto nella fase dinanzi al giudice Cass. numero 9117 del 1999 Circomma 21.6.2012, numero 27 . Dunque, l'articolo 1, nota II-bis, Tariffa, Parte I, numero 4, T.U.R., laddove stabilisce la decadenza dai benefici per la prima casa in caso di cessione infraquinquennale non può trovare applicazione atteso che gli accordi traslativi raggiunti in sede di separazione - la cui utilità sociale deriva della natura stessa dei conflitti, personali prima ancora che patrimoniali, che detti atti sono funzionalmente destinati a dirimere - esulano dalle ordinarie cessioni commutative e permutative sanzionate dalla Tariffa, assolvendo quegli scopi di agevolazione e tutela definiti dalla giurisprudenza costituzionale a fondamento del peculiare regime fiscale di atti non speculativi ma correlati a giudizi di separazione e divorzio. Diversamente opinando la decadenza del beneficio sarebbe immotivatamente penalizzante nei confronti del coniuge cedente, il quale, privatosi dell'abitazione, sarebbe esposto al pagamento delle maggiori imposte ordinarie e delle relative sanzioni ove, senza aver percepito alcunché, non sia in grado di riacquistare un altro alloggio entro il termine legale di un anno, il tutto con l'irragionevole conseguenza di ostacolare, piuttosto che favorire, la composizione dei rapporti familiari in crisi così in dottrina , con rilevanti ricadute di scarsa tenuta costituzionale. 5. Il ricorso va dunque accolto con immediata pronunzia di accoglimento nel merito della domanda introduttiva, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto. L'evolversi contrastante del dibattito giurisprudenziale giustifica la compensazione del spese processuali. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza d'appello e, decidendo nel merito, accoglie la domanda introduttiva dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.