



Imposta di registro | 15 Gennaio 2014
Eventi successivi alla registrazione: l’atto ricognitivo vale come denuncia
Può essere assolto anche attraverso la registrazione di un diverso atto (cosiddetto "ricognitivo") l’obbligo di denuncia di cui all'art. 19 T.U.R. per comunicare all’Amministrazione finanziaria gli eventi successivi alla registrazione che danno luogo a liquidazione di un’imposta ulteriore. Lo hanno chiarito le Entrate con la risoluzione n. 7/E del 14 gennaio 2014.



Denuncia o atto ricognitivo? Può essere assolto anche attraverso la registrazione di un diverso atto (cosiddetto "ricognitivo") l’obbligo di denuncia di cui all'art. 19 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986), che disciplina la "Denuncia di eventi successivi alla registrazione" (avveramento della condizione sospensiva apposta a un atto registrato, esecuzione di tale atto prima dell’avveramento della condizione, verificarsi di eventi che danno luogo a ulteriori liquidazioni di imposta). L'atto ricognitivo, tuttavia, può sostituire la denuncia in esame purché:
- da esso risulti esplicitamente il suo collegamento con il primo atto registrato;
- venga presentato per la registrazione entro il termine stabilito dall’art. 19 T.U.R. per la denuncia, ossia 20 giorni dall’avverarsi della condizione sospensiva o dal verificarsi dell’evento ulteriore (e ciò anche laddove sia previsto un termine superiore, come quello di 30 giorni per il caso di registrazione telematica);
- la registrazione avvenga presso il medesimo ufficio in cui è stato registrato il primo atto.
Il quesito. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 7/E del 14 gennaio 2014, rispondendo a un quesito posto da un Ufficio territoriale in merito alla prassi, invalsa tra i notai, di registrare, in luogo della denuncia prevista dall’art. 19 T.U.R., un secondo atto "ricognitivo" per comunicare agli uffici dell'amministrazione finanziaria gli eventi successivi alla registrazione di un atto che determinano la liquidazione di un'imposta ulteriore rispetto a quella già corrisposta alla registrazione del primo atto.
L'Ufficio ha spiegato che, in tali casi, usa applicare a questo secondo atto l'imposta di registro in misura fissa, richiedendo al notaio la presentazione della denuncia di cui all'art. 19 del T.U.R., e procedendo alla liquidazione dell'ulteriore imposta dovuta - tramite notifica alle parti contraenti - soltanto a seguito della presentazione della denuncia in questione.
Imposta di registro da liquidare. L'Agenzia ha riconosciuto che l'obbligo di denuncia di cui alla norma in esame, la cui ratio è quella di informare l'amministrazione finanziaria del verificarsi di circostanze che rendono necessaria una nuova e diversa liquidazione dell'imposta, può ben essere assolto attraverso una "diversa formalità" che consegua il medesimo risultato, a patto che tale diversa formalità (nel caso di specie, l'atto "ricognitivo") soddisfi dei requisiti minimi - quali quelli sopra elencati - che la rendano assimilabile alla denuncia disciplinata dall'art. 19 del T.U.R. Non vi è quindi necessità di richiedere la presentazione di detta denuncia, oltre all'atto già presentato: l'Ufficio potrà liquidare l'ulteriore imposta sulla base della sola presentazione dell'atto "ricognitivo" (cui andrà applicata l'imposta in misura fissa), notificando in seguito direttamente alla parti l'avviso di liquidazione dell'imposta ricalcolata alla luce dell'evento comunicato.
(fonte: www.fiscopiu.it)
Qui la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 14 gennaio 2014






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