I dati trasmessi telematicamente prevalgono sulla (difforme) versione cartacea

Con la procedura di presentazione per via telematica, la dichiarazione e la sua presentazione costituiscono un unico, complesso, atto che viene ad esistenza giuridica soltanto con l’invio da parte del contribuente.

Il caso. Una s.r.l. impugnava una cartella di pagamento emessa per carente versamento dell’Irpeg relativa al periodo di imposta 1998. Da quanto è dato comprendere dalla sintetica narrativa dei fatti, la società contribuente aveva inviato per via telematica una dichiarazione nella quale era indicata un’imposta dovuta superiore rispetto a quella versata. In giudizio, la società contribuente allegava la difformità tra l’importo riportato nell’attestazione di invio telematico e quello indicato nella dichiarazione in forma cartacea. Il ricorso era accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza riformata dal Giudice del gravame. Nell’ordinanza n. 385/2013, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione rigetta il ricorso della società contribuente, con condanna alle spese. Nessun errore materiale, né dell’ufficio né della società contribuente. Il Giudice di legittimità ritiene che la sentenza impugnata sia fondata su un accertamento di fatto congruamente motivato in base alla ricostruzione operata dalla Commissione Tributaria Regionale, da un lato, era da escludersi un errore materiale dell’ufficio, posto che sia l’attestazione di invio fornita dall’Amministrazione finanziaria e quella prodotta in giudizio dalla società contribuente recavano il medesimo numero di protocollo, e, dall’altro, la società contribuente non aveva dimostrato di essere incorsa in errore, ad esempio in sede di trasmissione. Dichiarazione cartacea vs dichiarazione telematica. In punto di diritto, il Giudice di legittimità rileva le difformità tra presentazione in forma cartacea e presentazione in via telematica art. 3, d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322 - nel primo caso, vi è una dichiarazione distinta dalla prova del suo invio o della sua presentazione all’ufficio - nel secondo caso, la dichiarazione e la sua presentazione costituiscono un unico, complesso, atto che viene ad esistenza giuridica soltanto con l’invio da parte del contribuente . La copia telematica trasmessa prevale sulla versione cartacea. Secondo la Corte di Cassazione, da ciò deriva che il contribuente non può addurre dati diversi desunti da una propria dichiarazione cartacea, poiché quest’ultima non costituisce copia di quella presentata all’ufficio e l’elaborazione telematica attribuisce certezza superabile solo con rigorosa prova contraria attinente al sistema informatico di trasmissione dei dati della conformità del file contenente la dichiarazione giunto all’amministrazione a quello inviato dal contribuente . Viene fatto salvo il caso di errore del contribuente nella formazione e nell’invio della dichiarazione, eventualmente emendabile secondo le regole generali.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 9 luglio 2012 - 10 gennaio 2013, n. 385 Presidente D’Alonzo – Relatore Virgilio Fatto e diritto Ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1. La C. s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 92/42/06, depositata il 22 settembre 2006, con la quale, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, è stata affermata la legittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti della contribuente per carente versamento dell'IRPEG dichiarata per il 1998 Il giudice a quo ha accertato che dalla documentazione fornita dall'Agenzia risulta che l'attestazione di invio di dichiarazione con il servizio telematico ricevuta del 01/10/1999 riporta un imponibile ai fini Irpeg di Lire 191.973.000 con conseguente imposta dovuta di Lire 70.885.000, invece dell'importo di Lire 19.325.000 che sarebbe quello dovuto secondo la ricorrente. D 'altra parte anche dai documenti allegati alla costituzione in giudizio dell'appellata, risulta una attestazione di invio telematico dell'1/10/1999 con numero di protocollo identico a quello fornito dall'Ufficio e portante i medesimi importi. La tesi della contribuente ovvero di un errore materiale dell'Ufficio è quindi smentita. L'Ufficio si è quindi limitato ad iscrivere a ruolo la differenza tra quanto indicato dalla contribuente nella dichiarazione e quanto effettivamente da lei versato. A questo punto era la contribuente che avrebbe dovuto eventualmente dimostrare un proprio errore, per esempio in sede di trasmissione, e chiedere conseguentemente alla Commissione di recepire le rettifiche del caso . L 'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. 2. Con l'unico motivo formulato, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, nonché vizio di motivazione, e chiede se sussistano tali violazioni per avere il giudice d'appello ritenuto legittima la procedura di iscrizione a ruolo operata dall'Amministrazione avendo valutato i soli dati reddituali ai fini IRPEG risultanti dalla ricevuta di invio telematico della dichiarazione dei redditi UNICO 1998, in luogo dei dati reddituali contenuti all'interno della dichiarazione che non risulta essere stata presa in considerazione ai fini del decidere quanto al vizio di motivazione si deduce che la CTR ha fatto assumere alla ricevuta/attestazione di invio telematico valore probatorio di riferimento dei redditi dichiarati dal contribuente, omettendo di esaminare la dichiarazione dei redditi nella sua integralità ed omettendo di valutare che la dichiarazione dei redditi reca al suo interno valori differenti da quelli risultanti dalla ricevuta di invio telematico . Il ricorso appare infondato. Il giudice di merito ha basato la decisione su un accertamento di fatto congruamente motivato sopra riportato , sottolineando che la contribuente non aveva fornito elementi probatori atti a consentire la rettifica dell'eventuale errore ne consegue che le censure articolate in questa sede si risolvono in doglianze generiche, prive di autosufficienza e di elementi fattuali idonei a porre questa Corte in condizione di valutarne la decisività e fondatezza. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie. Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione che, peraltro, ritiene opportuno osservare, in termini di diritto, che, con la procedura di presentazione della dichiarazione in via telematica, prevista dall'art. 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, diversamente dal sistema cartaceo per il quale vi è una dichiarazione distinta dalla prova del suo invio o della sua presentazione all'Ufficio , la dichiarazione e la sua presentazione costituiscono un unico, complesso, atto che viene ad esistenza giuridica soltanto con l'invio da parte del contribuente ne consegue che questi non può addurre dati diversi desunti da una propria dichiarazione cartacea salvo il caso, ovviamente diverso e nella specie neppure adombrato, di errore compiuto dallo stesso contribuente nel formare ed inviare la dichiarazione, eventualmente emendabile secondo le regole generali , poiché tale dichiarazione cartacea è irrilevante, non costituendo copia della dichiarazione presentata all'Ufficio, in quanto l'elaborazione telematica attribuisce certezza superabile solo con rigorosa prova contraria attinente al sistema informatico di trasmissione dei dati della conformità del file contenente la dichiarazione giunto all'amministrazione a quello inviato dal contribuente che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in €. 3000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.