Prima casa, beneficio azzerato per la residenza tardiva. Ma un appartamento senza elettricità e riscaldamento è invivibile...

Ribaltata la prospettiva della Commissione tributaria regionale, che aveva dato ragione all’Agenzia delle Entrate, azzerando le agevolazioni. Rispetto al nodo della residenza tardiva, però, non si può trascurare un problema rilevante come le condizioni di scarsa vivibilità dell’abitazione. Soprattutto se vi è l’esigenza addirittura di intervenire su impianto elettrico e di riscaldamento.

Passaggio a vuoto fondamentale, secondo la normativa senza il trasferimento della residenza, entro i termini stabiliti, è legittimo azzerare i benefici fiscali previsti per l’acquisto della ‘prima casa’. Ma se la nuova abitazione è sotto la soglia minima di abitabilità, allora è necessario tener conto di questo fattore, per valutare meglio la posizione del compratore ‘beneficiato’ fiscalmente Cassazione, ordinanza n. 19561, Sesta sezione Civile Tributaria, depositata oggi . Agevolazioni a rischio . Altalenante l’andamento del contenzioso, che, però, dinanzi la Commissione tributaria regionale, vede prevalere le ragioni dell’Agenzia delle Entrate legittima la revoca dei benefici fiscali relativi all’acquisto della ‘prima casa’, messa in moto nei confronti di un uomo per il mancato trasferimento della residenza entro i termini stabiliti. Ribaltata così la prospettiva delineata dalla Commissione tributaria provinciale, che, invece, aveva riconosciuto come legittime e fondate le giustificazioni addotte dall’uomo. Alla luce, quindi, del parere dei giudici tributari regionali, le agevolazioni previste ad hoc per l’acquisto della ‘prima casa’ sono, in questo caso, completamente da azzerare. Condizioni difficili. Questione chiusa? Assolutamente no. Almeno per il compratore dell’abitazione, che punta a difendere i benefici previsti a livello fiscale. E per raggiungere tale obiettivo vengono posti in evidenza – con ricorso ad hoc in Cassazione – due elementi la tempistica in merito alla richiesta, da presentare al Comune, per il trasferimento della residenza l’ handicap rappresentato dalle precarie condizioni dell’appartamento. Solo in parte, però, i giudici di terzo grado valutano come fondate le osservazioni dell’uomo. Più precisamente, viene accolta la critica alla decisione della Commissione tributaria regionale in merito alla mancata valutazione dell’immobile. Ciò che doveva essere analizzato e ‘pesato’ meglio era l’esigenza di eseguire gli interventi minimi di adeguamento dell’abitazione , con particolare riferimento a impianto di riscaldamento e impianto elettrico . Legittimo, quindi, secondo i giudici, il richiamo alle condizioni dell’immobile, privo dei servizi minimi di abitabilità , condizioni di cui tener conto come causa di forza maggiore per il ritardato trasferimento della residenza. E quest’ottica ha da essere applicata, con attenzione, dai giudici Commissione tributaria regionale, a cui la Cassazione riaffida la questione accogliendo parzialmente il ricorso dell’uomo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 10 ottobre – 9 novembre 2012, n. 19561 Presidente Cicala – Relatore Iacobellis Svolgimento del processo La controversia promossa da B.M. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia contribuente contro la sentenza della CTP di Bolzano n. 106/2/2008 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni con il quale erano stati revocati i benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa” per il mancato trasferimento della residenza nel termine prescritto. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 10/10/2012 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione. Motivi della decisione Con primo motivo il ricorrente assume che la CTR avrebbe violato il combinato disposto degli artt. 13 e 18 del dpr 30/5/1989 n. 223 nell’affermare che, all’esito della procedura di rilascio, il B. avrebbe avuto quattro mesi di tempo per inoltrare al Comune la richiesta di trasferimento. La censura è infondata. L’affermazione della CTR secondo cui la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel comune di nuova residenza” risulta conforme ai principi affermati da questa Corte Sez. 5, Sentenza n. 15412 del 11/06/2008 Sez. 5, Sentenza n. 22528 del 26/10/2007 secondo cui, in tema di imposta di registro, l’art. 2 del d.1. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118, richiede, per la fruizione dei benefici ivi previsti, che l’immobile venga acquistato nel comune di residenza e che lo stesso venga effettivamente impiegato ad uso abitativo. A tali fini, ferma restando, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali, in base, al principio della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell’iscrizione anagrafica, sancito anche dall’art. 18, comma secondo, del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 il beneficio fiscale della prima casa” spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell’acquisto dell’immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile stesso. Con secondo motivo il ricorrente deduce l’omessa motivazione circa il mancato riconoscimento del fatto decisivo costituito dalla sopravvenuta impossibilità come causa esimente del mancato rispetto del termine previsto per il riconoscimento del beneficio. Con terzo motivo il ricorrente lamenta che la CTR non abbia riconosciuto i presupposti della forza maggiore” nel ritardo nel rilascio dell’immobile, nonchè nelle condizioni dell’immobile, privo dei servizi minimi di abitabilità. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione risultano fondate nella parte in cui la CTR, senza alcuna motivazione, ha escluso rilevanza, ai fini del rispetto del termine di decadenza, alla esigenza di eseguire, successivamente al rilascio, gli interventi minimi di adeguamento dell’abitazione - impianto di riscaldamento ed impianto elettrico -. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Trentino Alto Adige. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Trentino Alto Adige.