Il credito IRAP è assistito da privilegio generale mobiliare

In caso di fallimento il privilegio del credito sui beni mobili per quanto riguarda l'Irap va riconosciuto anche per il periodo precedente alla modifica dell'art. 2752 c.c Anche prima dell'esplicita menzione del tributo regionale è sempre stata applicata un'interpretazione estensiva dell'art. 2752 c.c

A precisarlo è la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 15982 dello scorso 20 settembre. Il caso. Il Tribunale fallimentare di Verbania ha ritenuto che, prima della modifica dell'art. 2752, comma 1, c.c., introdotta dall’art. 39, D.L. n. 159/2007 convertito, con modificazioni, in legge n. 222 del 29 novembre 2007 , il credito per IRAP non fosse assistito da privilegio generale mobiliare ai sensi della predetta disposizione. Contro il decreto del Tribunale, con cui è stata respinta l'opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, proposta in relazione all'esclusione del privilegio del credito vantato a titolo di IRAP, l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione. Secondo i giudici di legittimità, il credito IRAP ha natura di credito dotato di privilegio generale sui beni mobili del debitore ex art. 2752 c.c., come poi modificato dalla legge n. 222/2007. Detta natura privilegiata va ammessa anche per i crediti Irap sorti precedentemente a tale modifica normativa sulla base essenzialmente di una interpretazione di tipo estensivo della norma sopra citata. D'altra parte, l'art. 2752, comma 1, c.c., come modificato dall’art. 23, comma 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, entrato in vigore il 6 luglio 2011, dispone che hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi . Il predetto decreto legge, poi, contiene l'espressa previsione che la disposizione innanzi richiamata si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso. Il privilegio IRAP. L'Imposta regionale sulle attività produttive è stata introdotta in sostituzione dell'Ilor ed è soggetta alla medesima disciplina per quanto riguarda sia l'accertamento che la riscossione. Poiché per l'Ilor il privilegio generale mobiliare sui beni del debitori è espressamente riconosciuto dal primo comma dell'articolo 2752 del codice civile, tale natura non può che essere riconosciuta anche ai crediti sorti per l'imposta regionale a prescindere dal periodo di formazione degli stessi. Il fatto che il legislatore, nel momento in cui ha introdotto nel 1997 l'Irap e ha soppresso l'Ilor non abbia provveduto a modificare contemporaneamente l'art. 2752 c.c., non deve essere interpretato come volontà di escludere dal privilegio l'Irap, ma come una mera svista non infrequente quando vengono introdotte nell'ordinamento giuridico nuove disposizioni, cui lo stesso legislatore ha posto successivamente rimedio, eliminando ogni anomalia del sistema Il privilegio mobiliare previsto dall'art. 2752 c.c., comma 1, espressamente esteso ai crediti per IRAP dal D.L. n. 159/2007 deve essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un'interpretazione estensiva del testo originario dell'art. 2752, giustificata dall'esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonché dalla causa del credito, avente ad oggetto un'imposta erariale e reale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 26 giugno - 20 settembre 2012, n. 15982 Presidente Salmè – Relatore Didone Fatto e diritto 1.- La relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore 1.- La s.p.a. Equitalia Sestri ha proposto ricorso per cassazione - affidato a un solo motivo, con il quale denuncia violazione di legge art. 2752 c.c. come modificato dal D.L. n. 159 del 2007 - contro il decreto del Tribunale di Verbania depositato il 27.1.2010 con il quale è stata respinta l'opposizione allo stato passivo del fallimento della s.r.l. Tipografia Editoriale Gianni Fovana , proposta dalla ricorrente - con intervento in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - in relazione all'esclusione del privilegio del credito per Euro 8.158,08 vantato a titolo di IRAP. Non ha svolto difese la curatela intimata mentre l'Agenzia delle Entrate ha notificato controricorso con conclusioni adesive. 2.- L'Agenzia ricorrente e la società ricorrente incidentale, in estrema sintesi, censurano la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che, prima della modifica dell'art. 2752 c.c., comma 1, introdotta dal D.L. n. 157 del 2007, art. 39, il credito per IRAP non fosse assistito da privilegio generale mobiliare ai sensi della predetta disposizione. Al contrario, secondo la ricorrente, la natura privilegiata dell'imposta era desumibile ancor prima della modifica da una interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 2752 c.c 3.- Il ricorso appare manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza costante di questa Corte v., per tutte, sent. n. 4861 del 1.3.2010 secondo la quale il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l'IRAP, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dell'art. 2752 c.c., dovendosi ritenere la previsione di detto privilegio implicitamente inclusa in detta norma in base ad una consentita interpretazione estensiva della stessa. D'altra parte, l'art. 2752 c.c., comma 1, come modificato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 37, entrato in vigore il 6 luglio 2011, dispone che hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi . Il predetto decreto legge, poi, contiene l'espressa previsione che la disposizione innanzi richiamata si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso. Il ricorso, dunque, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c Il provvedimento impugnato dovrebbe essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte potrebbe decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c, riconoscendo, per il credito ammesso per IRAP, il privilegio richiesto . p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all'accoglimento del ricorso della s.p.a. Equitalia Sestri. Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., riconoscendo, per il credito ammesso per IRAP, il privilegio richiesto. L'accoglimento è pronunciato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1 in applicazione del seguente principio il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l'IRAP, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dell'art. 2752 c.c., dovendosi ritenere la previsione di detto privilegio implicitamente inclusa in detta norma in base ad una consentita interpretazione estensiva della stessa. Il recente orientamento giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese tra le parti. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, riconosce il privilegio richiesto sul credito ammesso per IRAP. Dichiara compensate tra le parti le spese processuali.