Il ricorso è doppio: contro la cartella e contro l’atto presupposto

Il contribuente il quale lamenti che la notificazione dell'avviso di mora non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti di imposizione, ha l'onere di impugnare congiuntamente sia l'avviso di mora, sia gli atti da questo presupposti e non notificatigli.

L'avviso di mora ha due funzioni. In tema di riscossione delle imposte, l'avviso di mora assolve due funzioni la prima, equivalente a quella del precetto ed avente carattere necessario, consiste nel l'accertare il mancato pagamento del debito tributario e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. La seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa erariale, ove l'avviso di mora non sia stato preceduto dalla regolare notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione o della cartella esattoriale. Pericolo di decadenza del contribuente. Pertanto il contribuente il quale lamenti che la notificazione dell'avviso di mora non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti di imposizione, ha l'onere di impugnare congiuntamente sia l'avviso di mora, sia gli atti da questo presupposti e non notificatigli. In difetto, egli decade non solo dal potere di impugnare i suddetti provvedimenti, ma decade altresì dal potere di impugnare i successivi avvisi di mora di identico contenuto emessi dall'amministrazione al fine di sanare la sopravvenuta efficacia de! primo, per mancato inizio dell'espropriazione nel termine di legge. L’errata notifica dell’atto presupposto non è sufficiente perché l’impugnazione avvenga solo nei confronti della cartella. Obbligo del contribuente è quindi quello di proporre ricorso nei confronti di entrambi i provvedimenti. Tale assunto è stato precisato con ordinanza n. 6721 del 4 maggio 2012 dalla Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate. Il caso. I giudici di merito tributari hanno accolto il ricorso del contribuente, sul presupposto che l’atto presupposto atto di accertamento non fosse stato notificato alla società contribuente in particolare, il giudice del gravame ha ritenuto che la procedura di notifica dell'avviso di accertamento fosse stata fatta in violazione delle prescrizioni dell'art. 145 c.p.c. non essendosi verificata l'impossibilità di eseguire la consegna né per irreperibilità, né per incapacità, né per rifiuto ed in ogni caso per omessa indicazione nella relata di notifica degli elementi imposti dagli art. 145, 138 e 139 c.p.c La stessa Commissione ha anche evidenziato che la inidoneità della procedura di notifica non avrebbe potuto essere avanzata in occasione della notifica della cartella esattoriale in quanto i vizi di notifica dell'atto presupposto ne avrebbero comunque inficiato la validità . Per il giudice di legittimità non vi è dubbio perciò che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui valorizzata il contrario convincimento del giudice di appello, il quale avrebbe quindi dovuto rilevare la definitività del provvedimento impositivo impugnato e disattendere il ricorso ovvero dichiararlo inammissibile. Bisogna agire sia contro la cartella che contro l’atto presupposto. La Suprema Corte ha ribadito un principio che, sebbene dettato in materia di avviso di mora, risulta estensibile ad ogni fattispecie di correlazione tra atto presupposto ed atto consequenziale. Ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/92, la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo . L’omessa o irrituale notifica dell’atto presupposto comporta, di per sé, la nullità di quello successivo . Il contribuente, per questo solo motivo, deve impugnare l’atto successivo , in quanto l’irrituale notifica dell’atto presupposto è un vizio della sequenza procedimentale proprio dell’atto successivo . Occorre impugnare la cartella di pagamento, domandando la nullità del ruolo per irrituale notifica dell’accertamento.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 27 marzo – 4 maggio 2012, numero 6721 Presidente D’Alonzo – Relatore Caracciolo Osserva L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo numero 133/30/08. depositata il 24.1 1.2008, con la quale -in controversia concernente impugnazione da parte della sne di avviso di accertamento per ILOR 1995 è stato rigettato l'appello proposto dall'Agenzia avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto integralmente il ricorso della parte contribuente, sul presupposto che il predetto atto di accertamento non fosse stato notificato alla società contribuente. La sentenza impugnata ha ritenuto che la procedura di notifica dell'avviso di accertamento fosse stata fatta in violazione delle prescrizioni dell'articolo 145 c.p.c. non essendosi verificata l'impossibilità di eseguire la consegna né per irreperibilità, né per incapacità, né per rifiuto ed in ogni caso per omessa indicazione nella relata di notifica degli elementi imposti dagli articolo 145, 138 e 139 c.p.c La stessa Commissione ha anche evidenziato che la inidoneità della procedura di notifica non avrebbe potuto essere avanzata in occasione della notifica della cartella esattoriale in quanto i vizi di notifica dell'atto presupposto ne avrebbero comunque inficiato la validità , L'Agenzia ricorrente ha affidato il ricorso a quattro motivi di impugnazione. La contribuente non si è costituita. 11 ricorso ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore può essere definito ai sensi dell'articolo 375 c.p.c Il secondo motivo di ricorso rubricato come Violazione o falsa applicazione degli articolo 19 terzo comma e 21 primo comma d.lgs. 31.12.1992 numero 546, in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 3 e 4 c.p.c. , assistito da idoneo quesito appare più liquido rispetto agli altri, fondato e da accogliersi. Ed invero, l'Agenzia lamenta correttamente che il giudice di appello che pure era stato richiesto di pronunciarsi sul punto, come si desume da quanto dianzi riferito a proposito della motivazione della sentenza impugnata ha omesso di rilevare che -pur dandosi per presupposto come inidonea la procedura di notifica dell'avviso di accertamento quest'ultimo avrebbe dovuto essere comunque impugnato unitamente alla consequenziale cartella di pagamento, in applicazione della disciplina di legge degli articolo 19 e 21 sopra richiamati. Sul punto basterà menzionare il costante indirizzo di questa Corte, sia pure dettato in materia di avviso di mora ma estensibile ad ogni fattispecie di correlazione tra atto presupposto ed atto consequenziale In tema di riscossione delle imposte, l'avviso di mora assolve due funzioni la prima, equivalente a quella del precetto ed avente carattere necessario, consiste nel l'accertare il mancato pagamento del debito tributario e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. La seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa erariale, ove l'avviso di mora non sia stato preceduto dalla regolare notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione o della cartella esattoriale. Pertanto il contribuente il quale lamenti che la notificazione dell'avviso di mora non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti di imposizione, ha l'onere di impugnare congiuntamente sia l'avviso di mora, sia gli atti da questo presupposti e non notificatigli. In diretto, egli decade non solo dal potere di impugnare i suddetti provvedimenti, ma decade altresì dal potere di impugnare Ì successivi avvisi di mora di identico contenuto emessi dall'amministrazione al fine di sanare la sopravvenuta efficacia de! primo, per mancato inizio dell'espropriazione nel termine di legge Cass. Sez. 5. Sentenza numero 13483 del 08/06/2007 . Non vi è dubbio perciò che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui valorizzata il contrario convincimento del giudice di appello, il quale avrebbe quindi dovuto rilevare la definitività del provvedimento impositivo impugnato e disattendere il ricorso. A tanto può ora provvedere questa Corte, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di merito. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza. Roma, 30 settembre 2011 che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto che le spese di lite posso essere regolate secondo il criterio della soccombenza, P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in € 3.500,00 oltre spese prenotate a debito e compensa tra le pani le spese dei gradi di merito.