Lo spettro delle case fantasma aleggia sui contribuenti

L’Agenzia del Territorio ha pubblicato sull’Albo pretorio dei Comuni le rendite presunte degli immobili ‘fantasma’, cioè quelli mai dichiarati dai soggetti interessati. Sono addirittura 1,2 milioni le unità che non risultavano al Catasto e quindi in precedenza non tassabili.

Un gettito cospicuo. Si attende un’entrata di 472 milioni di gettito aggiuntivo nelle casse dello Stato in larga parte proverranno dall’IMU quota erariale e comunale , quindi dall’imposta sui redditi Irpef o cedolare secca , in misura più esigua dovrebbe giungere dall’imposta di registro sui canoni di locazione. Ancora più sostanziosa sarà la quota degli arretrati di 5 anni tra ICI e Irpef sui redditi fondiari, l’Erario potrebbe incamerare oltre il miliardo e mezzo di euro. Rendite presunte come tutelarsi. Fino al prossimo 2 luglio resteranno pubblicati presso gli Albi pretori dei Municipi gli atti relativi all’attribuzione della rendita presunta e i cittadini potranno, fino a quella data, presentare istanza di autotutela o il ricorso giurisdizionale avverso quanto attribuito. Il Territorio, nel suo comunicato, avvisa che nei 60 giorni successivi alla pubblicazione degli atti in commento, che ha valenza di notifica, gli interessati potranno presentare autotutela in carta semplice ai fini di rettificare l’errata intestazione della particella, la non accatastabilità del fabbricato e l’avvenuta presentazione della procedura del diretto interessato. L’extrema ratio la proposizione del ricorso. In caso di diniego dell’autotutela, l’unica via di uscita per l’interessato è di ricorrere, sempre nel termine di 60 giorni ergo entro il 2 luglio 2012 , dovendosi considerare il medesimo termine anche per la necessaria costituzione presso la commissione tributaria adita. Ancorché l’accatastamento sia avvenuto in surroga a cura dell’Agenzia del Territorio, i proprietari e i titolari di diritti reali sugli immobili devono presentare gli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato. Il rischio è di incorrere nella quadruplicazione delle sanzioni insomma, meglio prevenire che curare

Agenzia del Territorio, comunicato 3 maggio 2012 G.U. 3 maggio 2012, n. 102 Elenco dei Comuni interessati dall'attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Attività di pubblicazione per la notifica degli esiti. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, questa Agenzia rende noto che, a decorrere dal 3 maggio 2012 e fino al 2 luglio 2012, sono pubblicati, tramite affissione all'albo pretorio dei comuni, gli atti relativi all'attribuzione della rendita presunta, di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010. Al presente comunicato è allegato l'elenco dei comuni interessati dall'attività' di attribuzione della rendita presunta. In caso di variazione circoscrizionale da attivare o attivata a partire dal 2007, ovvero in precedenza attivata e non conclusa alla data di pubblicazione degli elenchi delle particelle relative ai fabbricati mai dichiarati, la pubblicazione degli atti è effettuata sia nella sede dei comuni in cui sono state pubblicate le particelle di catasto terreni, sia presso la sede dei comuni in cui risultano ubicate le unità immobiliari oggetto di attribuzione della rendita presunta al momento della produzione dell'atto. Il presente comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, presso i comuni interessati, nonché sul sito internet dell'Agenzia alla pagina http //www.agenziaterritorio.gov.it/ Sul sito internet dell'Agenzia del territorio è inoltre disponibile per la consultazione, a partire dal 3 maggio 2012, l'elenco delle particelle di catasto terreni e le corrispondenti unità immobiliari urbane del catasto edilizio urbano, oggetto di attribuzione di rendita presunta per tutti i comuni interessati. I termini per la proposizione del ricorso avverso gli atti di attribuzione della rendita presunta dinnanzi alla commissione tributaria provinciale competente iniziano a decorrere trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta Ufficiale. Per le unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta, stante il disposto di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, con le modalità previste dall'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, entro 120 giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del presente comunicato. La mancata presentazione dell'atto di aggiornamento entro tale termine, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.