L’eccedenza Irap si può utilizzare in compensazione

La richiesta di rimborso dell’Irap è possibile trasformarla in credito d’imposta compensabile.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il protocollo n. 9139/2012 del 31 gennaio, ha approvato la versione definitiva il modello Irap 2012. Nel nuovo modello debuttano le novità introdotte da tutte le manovre che si sono succedute nel corso del 2011. Aliquote maggiorate con la Manovra estiva. La tabella delle aliquote dell’Irap sono state aggiornate sulla base delle novità introdotte dalla manovra estiva d.l. n. 98/2011 . Nel modello 2012 l’aliquota ordinaria del 3,9% lascia posto a quelle maggiorate previste dalla manovra estiva. Tali aliquote sono applicabili alle banche, enti e società finanziarie, imprese di assicurazioni e le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori. La richiesta di rimborso può diventare una compensazione. Introdotta la possibilità di trasformare la richiesta di rimborso dell’eccedenza dell’Irap in un credito da utilizzare in compensazione. Compensazione che potrà essere esercitata – come introdotto dal decreto-sviluppo d.l. 70/2011 – attraverso l’utilizzo della nuova casella situata nel frontespizio. Il cuneo fiscale rimane invariato. Rimangono invariate le deduzioni forfettarie relative al cuneo fiscale 4.600 euro annue per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato 9.200 euro per le regioni del sud e per Sicilia e Sardegna. È previsto un incremento della deduzione di 6.000 euro annue art. 2, comma 2, d.l. n. 201/2011 , ma dal prossimo anno periodo di imposta 2012 .

Agenzia delle Entrate, provvedimento 31 gennaio 2012, prot. n. 9139/2012 Approvazione del modello di dichiarazione Irap 2012” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive IRAP per l’anno 2011. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Approvazione del modello di dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. 1.1. E’ approvato il modello di dichiarazione Irap 2012” ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per l’anno 2011, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento. 1.2. Il modello di cui al punto 1.1 è composto dal frontespizio e dai quadri IQ, IP, IC, IE, IK, IR e IS. 2. Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati della dichiarazione. 2.1. Nel modello di cui al punto 1, gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite. 2.2. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nel modello di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. 2.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento. 3. Modalità di invio delle dichiarazioni alle regioni e alle province autonome 3.1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 settembre 2008, l’invio delle dichiarazioni alle regioni e alle province autonome, sia a quelle nelle quali il soggetto passivo ha il proprio domicilio fiscale, sia a quelle in cui viene ripartito il valore della produzione netta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, avviene tramite l’Agenzia delle entrate che vi provvede in modo contestuale alla corretta ricezione e secondo le modalità tecniche definite nel punto 3.3. 3.2. Con le stesse modalità definite nel punto 3.3 è, altresì, inviato alle regioni e alle province autonome di cui al precedente punto 3.1 il modello per la comunicazione dell’opzione di cui all’articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 luglio 2008. 3.3. L’Agenzia trasmette alle regioni e alle province autonome le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai punti precedenti utilizzando il sistema di collegamento tra Anagrafe tributaria ed Enti locali denominato attualmente Siatel v2.0 PuntoFisco”, secondo le modalità tecniche definite nell’Allegato 1 al presente provvedimento. 4. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa. 4.1. Il modello di dichiarazione di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dal sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nell’Allegato 2 al presente provvedimento. 4.2. Il medesimo modello può essere anche prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche indicate nell’Allegato 2 al presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento. Motivazioni Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 settembre 2008, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva il modello di dichiarazione Irap 2012”, con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive IRAP per l’anno 2011. Il presente provvedimento si rende, quindi, necessario al fine di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione ai fini dell’IRAP allo scopo di adeguarla alla vigente normativa. Viene, altresì, disciplinata la reperibilità del suddetto modello, reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sui siti internet dell’Amministrazione finanziaria, nonché ne viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica dello stesso, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 art. 57 art. 62 art. 66 art. 67, comma 1 art. 68, comma 1 art. 71, comma 3, lettera a art. 73, comma 4 Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 art. 5, comma 1 art. 6, comma 1 Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 art. 2, comma 1 Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive IRAP , revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998 modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti Legge 27 luglio 2000, n. 212 disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali Legge 23 dicembre 2005, n. 266 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2006 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007 Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2008 Provvedimento 24 luglio 2008 approvazione del modello per la Comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all’articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, con le relative istruzioni per la compilazione Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008 modalità e termini di presentazione della dichiarazione IRAP Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini Legge 23 dicembre 2009, n. 191 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2010 . Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 semestre Europeo - prime disposizioni urgenti per l’economia Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2011 disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, di cui al regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e del'IRAP, previste dall'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici Decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 proroga di termini previsti da disposizioni legislative. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 31 gennaio 2012 NOTA TECNICA 1. Modalità di trasmissione della dichiarazione Irap 2012 e della Comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all’articolo 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/97”. 1.1. L’Agenzia trasmette alle regioni e alle province autonome in cui ha sede il domicilio fiscale del soggetto passivo, ovvero dove viene ripartito il valore della produzione netta, le dichiarazioni Irap e le comunicazioni relative all’opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all’articolo 5-bis, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, utilizzando il sistema di collegamento tra Anagrafe Tributaria ed Enti locali denominato attualmente Siatel v2.0 PuntoFisco”. Il contenuto e le caratteristiche tecniche della fornitura dei dati relativi alla dichiarazione Irap e alla comunicazione Irap da trasmettere ai soggetti interessati, sono riportati nelle relative specifiche tecniche che verranno pubblicate, previa approvazione, sia sul collegamento Siatel v2.0 PuntoFisco” che sul sito dell’Agenzia delle entrate. Tali specifiche saranno rese disponibili entro 60 giorni dalla data del provvedimento con il quale l’Agenzia delle entrate approva i criteri di liquidazione e di controllo per la verifica della conformità dei dati contenuti nella dichiarazione, con le indicazioni fornite nelle istruzioni alla dichiarazione Irap. 2. Tempistica della trasmissione della dichiarazione Irap e della comunicazione dell’opzione. 2.1. La trasmissione di cui al punto precedente è effettuata con cadenza mensile a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione Irap. 3. Sicurezza dei dati 3.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati in oggetto è garantita dal sistema telematico, attualmente denominato PuntoFisco, già utilizzato per lo scambio di informazioni tra Anagrafe Tributaria e regioni. Il trasferimento avverrà su canale protetto rispondente ai requisiti di sicurezza. 3.2. L’accesso ai dati sarà consentito solo agli utenti delle regioni espressamente autorizzati con opportuna profilazione e verrà monitorato con gli strumenti in possesso dell’Agenzia delle entrate.

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