Il preposto sottoscrive l'appello, ma bisogna allegare la delega agli atti

Atto di appello non sottoscritto dal direttore dell'ufficio. La Corte di Cassazione sez. Quinta, con l'ordinanza del 18 ottobre, n. 21546/2011 ha statuito, in tema di appello sottoscritto da parte del preposto al reparto competente, i seguenti capisaldi - La sottoscrizione dell'atto di appello, pur non competendo a un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell'ufficio, è validamente apposta quando proviene dal preposto al reparto competente, poiché la delega da parte del direttore può essere legittimamente conferita anche in via generale mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell'ufficio con competenze specifiche. - Invero, l'art. 10, e art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 , riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura ne discende che, nel caso in cui non sia contestata la provenienza dell'atto d'appello dall'ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile, finche non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l'atto provenga dall'ufficio e ne esprima la volontà. - È dunque, onere del contribuente quello di allegare l'eventuale abusiva posizione del firmatario dell'impugnazione e di dimostrare la veridicità di tal preteso assunto. Il caso. La CTR della Calabria ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate poiché a l'impugnazione era stata sottoscritta da un funzionario dichiaratosi delegato dal direttore dell'ufficio b la rappresentanza dell'Agenzia era riservata al direttore salvo documentata delega a un funzionario c agli atti non risultava allegata la necessaria delega. Ricorre l'ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione. Successivamente l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione. Il giudice di legittimità con la sentenza citata, ravvisando l'ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, ha cassato la sentenza d'appello con rinvio alla CTR anche per la spese , affinché la lite sia decisa sulla base dei principi sopra specificati. Il funzionario sprovvisto di specifica delega può firmare l'appello. Per quanto concerne l'ammissibilità dell'atto di appello non sottoscritto dal direttore dell'ufficio, ma da persona diversa, è ius recptum quanto segue - Se l'ufficio, nel proprio ricorso in appello, si sia dichiarato rappresentato e difeso dal proprio direttore nominativamente indicato, ciò non può incidere in alcun modo sulla legittimità dell'atto di appello sottoscritto ad opera di persona diversa, qualificatasi come capo del reparto competente. La capacità di stare in giudizio dell'Amministrazione finanziaria, va ricondotta, invece, alla disciplina dell'articolo 11 del d.lgs. n. 546/92, secondo cui davanti alle Commissioni tributarie l'ufficio del Ministero delle finanze, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata . Dalla lettura del citato articolo 11, ne discende, quindi, non solo la mancanza di distinzione tra rappresentanza e difesa , ma soprattutto l'assenza di alcun riferimento nominativo alla persona del sottoscrittore onde la sottoscrizione dell'organo vicario risulta perfettamente regolare in presenza dell'indicazione di facente funzioni del direttore dell'Ufficio appellante, a meno che non si contesti in concreto e debba, quindi, essere sottoposta a verifica la regolarità d'esercizio delle funzioni vicarie Cass. n. 27610/2005 . - La sottoscrizione dell'atto di appello, pur non competendo a un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega conferita dal titolare dell'ufficio, debba ritenersi, invece, validamente apposta quando proviene dal funzionario delegato preposto al reparto competente Cass. sent. n. 25518/2008 . La delega può essere legittimamente conferita dal titolare dell'ufficio impositore, in via generale, mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell'ufficio con competenze specifiche cfr. Cass. n. 9486/1999, Cass. n. 10940/2002, Cass. n. 118/2003 . È, dunque, riconosciuta la potestà di delega di dette funzioni, da parte dei titolari degli uffici tributari, ai singoli funzionari o con atti specifici o con la preposizione ad una branca della struttura amministrativa avente come competenza specifica la trattazione delle situazioni contenziose preposizione che contiene in se la delega all'esercizio dei poteri relativi . Perciò, deve ritenersi che nella fase giudiziale il potere di esternare, nei vari gradi e fasi, la volontà della pubblica amministrazione competa o al titolare dell'ufficio o a un funzionario da lui delegato, sia pure con la preposizione alla funzione del contenzioso Cass. n. 7082/2004 . La delega ha una forma ben precisa. La rappresentanza all'esterno dell'Ufficio e, quindi, la sottoscrizione degli atti emessi spettano al Direttore, il quale può delegare altri dipendenti in servizio presso lo stesso Ufficio. La delega deve avere forma scritta ed essere sottoscritta dal Direttore, specificare le comprovate esigenze di servizio che la motivano, indicare in modo chiaro, puntuale e univoco i criteri adottati, il suo oggetto, l'ambito di applicazione ed i suoi limiti, deve indicare le generalità della persona delegata, esplicitare la durata - che deve essere determinata, comunicata ai delegati e agli altri dipendenti interessati - senza che sia richiesta accettazione. La delega può essere esercitata solo dalla persona indicata. Chi sostituisce il delegato non può sostituirlo anche nell'esercizio della delega, salvo che sia delegato a sua volta dal Direttore. Non è consentita, in breve, la subdelega da parte del delegato a favore di altri soggetti. Occorre che la firma sugli atti sia apposta per esteso, evitando di sottoscrivere con una sigla. In caso di firma non per delega, ma per incarico di sostituzione del Direttore temporaneamente assente, la dicitura Firma su delega del Direttore provinciale nome e cognome va sostituita con la dicitura Firma in qualità di sostituto del Direttore provinciale nome e cognome, temporaneamente assente. * Esperto tributario