NOVITÀ FISCALI IN PILLOLE

Aggiornamento bi-fronte, questo week-end, in materia fiscale. Due i riferimenti Cassazione, da un lato Commissioni tributarie territoriali, dall'altro. Partiamo proprio da queste ultime, segnalandone alcuni argomenti nullità della cartella senza la precedenza dell'esito del controllo automatizzato prescrizione del credito e azioni del Fisco obbligatorietà di indicare il responsabile del procedimento. Panorama più corposo, poi, quello offerto dalla Cassazione. In questo caso, riportiamo alcune delle questioni più interessanti trattate dai giudici Irap deducibilità per le penali da violazione degli obblighi contrattuali fittizietà dell'operazione nonostante la regolare contabilità utilizzo improprio della legge Sabatini frode 'carosello' validità dell'accertamento anche con pvc firmato dal figlio del contribuente legittimità della verifica fiscale anche quando la Finanza si 'trattiene' presso il contribuente oltre il limite dei 30 giorni . A margine, infine, una citazione per la sentenza numero 19681 della Cassazione, che affronta il tema della cosiddetta legge sui condoni ebbene, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, è stata stabilita l'incompatibilità della legge nazionale con la normativa comunitaria. E' TRUFFA L'UTILIZZO IMPROPRIO DELLA SABATINI CASSAZIONE N. 35355 DEL 29 SETTEMBRE 2011 Configura la truffa l'ottenimento di un mutuo agevolato c.d. Legge Sabatini a fronte di beni inesistenti da acquistare anche se poi vengono regolarmente restituite rate ed interessi. Per la Cassazione, infatti, Anche la tesi della mancanza del danno è, poi, destituita di fondamento. Nella fattispecie, essendo i finanziamenti erogati in riferimento a beni inesistenti, gli stessi non potevano e non possono in alcun modo costituire alcuna garanzia di quanto indebitamente erogato il danno non è poi limitato alla quota di interessi. Infatti, nel caso in cui la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche riguardi, come nella fattispecie, l'erogazione di mutui agevolati, il profitto realizzato dall'agente consistente nella percezione della somma concessa a mutuo dall'Istituto finanziario coincide con il danno patrimoniale subito dall'ente erogante ed è equivalente all'importo del finanziamento indebitamente ottenuto. La eventuale restituzione delle somme, indebitamente percepite, all'Istituto mutuante si configura poi come un post-factum , ovvero un'attività idonea a ridurre il danno conseguente al reato, a norma dell'art. 185 c.p. . CREDITI IRAP CON PRIVILEGIO CASSAZIONE N. 19857 DEL 28 SETTEMBRE 2011 Credito IRAP privilegiato anche se sorto anteriormente alle modifiche apportate all'art. 2752 CC dal DL 159/07. La Cassazione, in particolare, riprendendo quanto già indicato nella sentenza n. 4861/10, ha così ribadito che il privilegio mobiliare previsto dall'art. 2752, primo comma, cod. civ., espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - dall'art. 39 del DL 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, deve essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un'interpretazione estensiva del testo originario dell'art. 2752, giustificata dall'esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonché dalla causa del credito, avente ad oggetto un'imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell'ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione . SOCIETÀ FITTIZIA SPESA DEDUCIBILE CASSAZIONE N. 19786 DEL 27 SETTEMBRE 2011 Nulla rileva che la fatturazione delle spese sia fatta da una società fittizia. Se le prestazioni sono state effettivamente usufruite, anche se materialmente fornite da un soggetto terzo, allora il costo è sempre deducibile. Tra le motivazioni della ricca sentenza, la Cassazione ha quindi affermato che Va osservato, invero, che - a norma dell'art. 75, co. 4 del d.P.R. n. 917/36 nel testo previdente, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis - le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi . Deve, inoltre rilevarsi, al riguardo, che l'art. 5 del d.P.R. n. 695/96 ha abrogato il co. 6 dell'art. 75 d.P.R. n. 917/86, il quale escludeva la deducibilità delle spese od altri componenti negativi in caso di omessa od irregolare registrazione nelle apposite scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi. Dalla novella è derivato, pertanto, - com'è di chiara evidenza - un consistente ampliamento del regime della prova dei costi da parte del contribuente, attese che tale dimostrazione in ordine alla sussistenza dei componenti negativi del reddito può essere ora fornita anche con mezzi diversi dalle scritture contabili. E tuttavia, e pur sempre indispensabile che siffatti elementi di prova siano dotati dei requisiti della certezza e della precisione , prescritti dal co. 4 dell'art. 75 d.P.R. n. 917/86 . DEDUCIBILITÀ PIENA PER LE PENALI DA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI CASSAZIONE N. 19702 DEL 27 SETTEMBRE 2011 Le penalità previste in contratto per ritardata consegna sono, in tesi generale, deducibili in quanto inerenti all'attività dell'impresa con questa motivazione, e contrariamente anche ad alcune interpretazioni passate, la Cassazione ha ritenuto di non accogliere, almeno per questo punto, il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, si legge ancora nella sentenza, Cosa totalmente diversa sono le penalità contrattuali stabilite, ex art. 1382 c.c., per le ritardate consegne ai clienti. Com'è noto, la clausola penale mira soltanto a determinare preventivamente il risarcimento dei danni in relazione all'ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento Sez. 2, n. 23706 del 2009 . È, dunque, un patto accessorio del contratto con funzione sia di coercizione all'adempimento, sia di predeterminazione della misura del risarcimento in caso d'inadempimento Sez. 2, n. 6561 del 1991 . La clausola penale, quindi, non ha natura e finalità sanzionatoria o punitiva, ma assolve la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria, tant'è che, se l'ammontare fissato nella clausola penale venga a configurare, secondo l'apprezzamento discrezionale del giudice, un abuso o uno sconfinamento dell'autonomia privata oltre determinati limiti di equilibrio contrattuale, può essere equamente ridotta . NON C'È PENDENZA SE IL RICORSO È NOTIFICATO STRUMENTALMENTE IN RITARDO CASSAZIONE N. 19693 DEL 27 SETTEMBRE 2011 Dalla Cassazione un'ulteriore conferma in merito alla definizione delle liti pendenti. In particolare, è principio già affermato da questa Corte che in tema di condono fiscale l'impugnazione tardiva a fini meramente strumentali e cioè per creare artificiosamente un contenzioso che permetta il pagamento di una minore imposta rispetto a quanto accertato, grazie a provvedimenti premiali di cui si abbia anticipato sentore , non può sortire l'effetto voluto. Infatti il pagamento di una somma inferiore si può consentire solo quando, abbia per contropartita l'eliminazione di un contenzioso, non quando tale contenzioso non sussista più per essere l'atto impositivo divenuto definitivo, in assenza di tempestiva impugnazione per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15158 del 30/06/2006 . NESSUN MOVIMENTO BANCARIO SFUGGE ALL'ACCERTAMENTO CASSAZIONE N. 19692 DEL 27 SETTEMBRE 2011 Imputabili a reddito tutti i versamenti non giustificati. E la regola vale per il professionista come per ogni altro contribuente. Per la Cassazione, infatti, gli artt. 32 e 38 D.P.R. n. 600/1973 hanno portata generale e pertanto riguardano la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell'attività dagli stessi svolta e dalla quale quei redditi provengano, la qual cosa in particolare è da ritenersi per quanto relativo all'applicabilità della presunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2. Né in contrario senso può fondatamente invocarsi il riferimento ai ricavi e alle scritture contabili contenuto nella suddetta norma, giacché esso risulta limitativo unicamente della possibilità per l'ufficio di desumere reddito dai prelevamenti , non potendosi certamente in via generale e per qualsiasi contribuente presumere la produzione di un reddito da una spesa, e potendo viceversa una simile presunzione trovare giustificazione per imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali le spese non giustificate possono infatti ragionevolmente ritenersi costitutive di investimenti. Ciò senza peraltro che l'utilizzo dei termini suddetti possa in alcun modo impedire all'ufficio di desumere per qualsiasi contribuente che i versamenti operati sui propri conti correnti, e privi di giustificazione, costituiscano reddito, dovendosi ritenere tale attività accertativa pienamente consentita dalla norma in esame e assolutamente ragionevole . LA MODESTA ENTITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE NON SALVA IL PROFESSIONISTA DALL'IRAP CASSAZIONE N. 19688 DEL 27 SETTEMBRE 2011 Avvocati, ragionieri, commercialisti e più in generali i professionisti che si avvalgono di organizzazioni, anche se minimali, non sfuggono al versamento dell'IRAP. La Cassazione accoglie così il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, soccombente invece nel giudizio precedente, in quanto La CTR osservava che non era dato riscontrare la presenza di un'autonoma organizzazione nei confronti dei professionisti di che trattasi, posto che invece si trattava di attività svolta con un assetto organizzativo di rilievo minimale, che quindi non consentiva di ravvisare gli elementi sufficienti per farne scaturire la tassazione, anche perché l'elemento organizzativo di regola non è riscontrabile nell'attività di lavoro autonomo . L'assunto non è esatto, se si considera che in realtà per l'IRAP è necessaria la presenza di una struttura che costituisca un di più rispetto agli elementi minimi richiesti per l'esercizio dell'attività professionale, la quale, in mancanza di essi, costituisce l'unico dato che è fonte del reddito derivatone. La censura sostanzialmente ricalca le doglianze dei motivi precedenti, da cui perciò rimane assorbita, dovendosi piuttosto comunque dare rilevo all'aspetto organizzativo dell'attività ai fini dell'imposta in argomento, che nella specie doveva ravvisarsi, trattando di lavoro autonomo svolto contestualmente dai tre professionisti . CONTRARIA ALLE NORME UE LA SANATORIA PER GLI OMESSI VERSAMENTI CASSAZIONE N. 19681 DEL 27 SETTEMBRE 2011 Stop della Cassazione alla sanatoria prevista della Legge 289/02 c.d. Legge sui Condoni . Accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Cassazione ha così definito incompatibile la legge nazionale rispetto alla normativa comunitaria e più specificatamente ai principi stabiliti dalla sentenza per la causa C-132/06. NELLA FRODE CAROSELLO RILEVA LA DURATA DELLE SOCIETÀ COINVOLTE CASSAZIONE N. 19530 DEL 23 SETTEMBRE 2011 Operazioni poste in essere con società aperte e chiuse nel giro di pochissimo tempo possono configurare gli estremi della frode carosello. Per il fisco sono quindi indetraibili i costi desumibili dalle fatture ricevute da queste società. Per la Cassazione, si legge nella sentenza, in materia tributaria, alla stregua dell'elaborazione giurisprudenziale comunitaria e nazionale, sussiste l'abuso del diritto quando le operazioni poste in essere, nonostante siano formalmente lecite e rispettose della legislazione nazionale e comunitaria, procurino alla parte un vantaggio fiscale contrario all'obiettivo perseguito dalle disposizioni di legge formalmente rispettate in tal caso il giudice nazionale può prendere in considerazione il carattere totalmente o parzialmente elusivo delle operazioni per escludere l'opponibilità dei negozi giuridici all'amministrazione finanziaria Cfr. anche n. 30055 del 2008 . PVC FIRMATO DAL FIGLIO? ACCERTAMENTO VALIDO CASSAZIONE N. 19505 DEL 23 SETTEMBRE 2011 Non è necessario che, ad apporre la firma in calce al PVC, sia persona dotata di idoneo potere di rappresentanza. L'accertamento fondato su un PVC firmato da un parente del contribuente nella fattispecie il figlio è da ritenersi così del tutto legittimo. La Cassazione ha così accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nonostante il parere contrario di CTP e CTR. NESSUN RISARCIMENTO PER L'IPOTECA ILLEGITTIMA CASSAZIONE N. 19458 DEL 23 SETTEMBRE 2011 Nessun risarcimento dovuto al contribuente anche in caso di illegittima iscrizione a ruolo dell'imposta e dell'ipoteca richiesta a garanzia. Accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Cassazione ha così stabilito che l'amministrazione finanziaria non può essere chiamata a rispondere del danno eventualmente causato al contribuente sulla base del solo dato oggettivo della illegittimità dell'azione amministrativa, essendo necessario che la stessa, nell'adottare l'atto illegittimo, abbia anche violato le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che costituiscono il limite esterno della sua azione . SOLO INFORMAZIONI CERTE ALLA BASE DELLE VERIFICHE FISCALI CASSAZIONE N. 19338 DEL 22 SETTEMBRE 2011 Vietato avvalersi di informazioni anonime per effettuare ispezioni fiscali. Nonostante il ricorso del contribuente sia poi stato respinto per altri motivi, la Cassazione ha così ancora stabilito che ogni controllo deve rivestire carattere meramente formale e limitarsi all'accertamento della esistenza dell'atto amministrativo e della motivazione, nella specie fondata su notizie di carattere confidenziale, con esclusione di ogni valutazione sulla idoneità delle informazioni confidenziali ed anonime a rivestire i caratteri dei gravi indizi di violazione di norme tributarie in quanto ciò comporterebbe un inammissibile ingerenza nella attività dell'organo giurisdizionale inquirente . NESSUN PROBLEMA DI COMPATIBILITÀ EUROPEA PER IL CONDONO DEI PROCESSI PENDENTI CASSAZIONE N. 19333 DEL 22 SETTEMBRE 2011 Non sembrano sussistere problemi di incompatibilità fra la normativa nazionale, relativamente al condono per i processi pendenti di cui al DL 98/2011, e la normativa comunitaria. In particolare, si legge nella sentenza, la definizione delle liti pendenti e le relative condizioni, nonché la sospensione dei termini di impugnazione, non comporta una rinuncia dell'Amministrazione all'accertamento dell'imposta già effettuato e contestato nella sua legittimità bensì la definizione di una lite in corso con il contribuente, in funzione della riduzione del contenzioso in atto, secondo parametri rapportati allo stato della lite al momento della domanda di definizione, garantendo la riscossione di un credito tributario incerto, sulla base di un trattamento paritario tra i contribuenti . Si attende ora, se chiamata in causa, l'interpretazione della Corte di Giustizia Europea. L'OPERAZIONE RESTA FITTIZIA ANCHE SE LA CONTABILITÀ È REGOLARE CASSAZIONE N. 19332 DEL 22 SETTEMBRE 2011 Regolarità delle scritture contabili e pagamenti effettuati con assegni bancari non bastano al contribuente per salvarsi dall'accusa di aver utilizzato fatture false. La Cassazione, che ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha così ribadito ancora una volta che è insufficiente invocare la regolarità delle annotazioni contabili perché proprio una tale condotta è di regola alla base dei documenti emessi per operazioni inesistenti. Di tali principi non ha fatto corretta applicazione la CTR che nella sostanza si limita a rilevare l'insufficienza degli accertamenti presso terzi e la mancanza di una attività di verifica presso la società in questione e la idoneità del pagamento a mezzo assegni con onere a carico dello Ufficio di provare l'inidoneità del pagamento. La prima affermazione trova smentita nella sentenza Cass. n. 13486/2009 che ha osservato, sulla questione relativa all'accertamento presso terzi, che la legge prevede espressamente che l'Ufficio possa procedere a rettifica, indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente, qualora l'esistenza di operazioni imponibili risulti da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 . NESSUN RISARCIMENTO PER IL FERMO ILLEGITTIMO CASSAZIONE N. 19315 DEL 22 SETTEMBRE 2011 Nessun diritto all'indennizzo anche se il credito vantato dal fisco, e che ha comportato il fermo illegittimo, è poi risultato inesistente. Accogliendo il ricorso del Fisco, la Cassazione ha così stabilito, ribaltando altresì il giudizio precedente, che L'impugnata sentenza, dopo aver dato conto che il provvedimento di fermo non è mai stato eseguito, essendo solo stata data comunicazione del preavviso, ha, ciononostante, ritenuto l'odierna ricorrente responsabile per non aver revocato detto provvedimento la permanenza dei cui effetti è stata fatta ritenere valida sino al deposito della comparsa di risposta , e la ha condannata al risarcimento del danno, così violando i principi informatori della responsabilità aquiliana, che ricollegano il risarcimento alla necessaria sussistenza di un danno inferto a causa di un comportamento antigiuridico. Nella specie, l'assenza della condotta lesiva e la violazione dell'esposto principio sono ravvisabili nel fatto che non risulta esser mai stato emesso il provvedimento, la cui mancata revoca viene indicata come fonte dell'obbligo risarcitorio. L'impugnata sentenza va, dunque, cassata, con assorbimento del motivo del ricorso principale relativo alle spese del giudizio. Non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di merito, la causa, alla stregua delle considerazioni appena esposte, può esser decisa nel merito, ex art. 96 c.p.c., in relazione all'allegato danno esistenziale, per il mancato utilizzo del veicolo . MOTIVAZIONE NON NECESSARIA SE IL CONTROLLO È AUTOMATIZZATO CASSAZIONE N. 16983 DEL 4 AGOSTO 2011 Nessuna motivazione necessaria quando la richiesta deriva direttamente dalla dichiarazione presentata dal contribuente. Richiamando quanto già enunciato in precedenti sentenze nn. 26671/09 e 14414/05 , la Cassazione ha così ribadito il principio per cui In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima . Id est per la liquidazione effettuata ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis . VERIFICHE FISCALI AI SUPPLEMENTARI. L'OVER TIME NON RENDE ILLEGITTIMO IL CONTROLLO CASSAZIONE N. 14020 DEL 27 GIUGNO 2011 Legittime le verifiche fiscali anche quando la GdF protrae la propria permanenza presso il contribuente oltre i 30 giorni previsti dallo Statuto del Contribuente. Per la Cassazione, si legge tra le motivazioni della sentenza, il termine fissato per il compimento di un atto deve ritenersi ordinatorio o sollecitatorio se non ne sia espressamente stabilita la perentorietà. Le norme di cui agli artt. 152 e 156 cod. proc. civ. traducono principi generali applicabili a tutti i procedimenti salvo che per essi non sia diversamente disposto o che la norma generale non possa trovare applicazione per incompatibilità . E' L'ATTIVITÀ DI IMPRESA A DETERMINARE L'INERENZA DEL COSTO PUBBLICITARIO CTR LOMBARDIA N. 113/28/11 Non è possibile definire le spese di pubblicità, che sono cosa ben diversa da quelle di rappresentanza, in modo generico . Per i giudici milanesi l'inerenza dei costi è infatti da valutare rispetto alla specifica attività dell'impresa che li sostiene. Nella fattispecie, una nota casa di moda, i costi sostenuti per gli eventi organizzati, e a cui partecipavano personaggi del mondo dello spettacolo, sono da ritenersi ad elevata valenza promo-pubblicitaria in quanto primo fattore di influenza delle scelte di acquisto dei consumatori . La CTR milanese ha così dato ragione al contribuente e torto al fisco che aveva qualificato tali costi alla stregua di spese di rappresentanza. PRESCRIZIONE INTERROTTA DALLA RICHIESTA DI DOCUMENTI CTR BARI N. 106/9/11 DEL 7 GIUGNO 2011 Costituisce atto interruttivo della prescrizione del credito, la richiesta di documentazione fatta dal Fisco al contribuente al fine di perfezionare il procedimento di rimborso. Per i giudici baresi, si legge così nella sentenza, L'interruzione della prescrizione si può verificare, infatti, a seguito di un comportamento di colui che è interessato al compimento della prescrizione e il riconoscimento da parte del debitore può estrinsecarsi sia in una dichiarazione, sia in un qualunque fatto che dimostri in modo inequivoco l'ammissione dell'esistenza del diritto, cioè in un comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Deve, in sostanza, attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione a qualsiasi atto che presupponga l'esistenza del debito e che sia incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore . OBBLIGATORIO INDICARE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CTP BARI N. 106/7/11 DEL 12 LUGLIO 2011 La CTP barese è dell'avviso che nulla sia mutato per quanto concerne il provvedimento d'iscrizione ipotecaria e il fermo amministrativo e che l'Agente della riscossione sia tenuto ad applicare le norme sul procedimento amministrativo nell'emettere i relativi atti e debba indicare il responsabile del procedimento, con la conseguenza che nel caso di specie il provvedimento, carente sotto questo profilo, deve reputarsi inequivocabilmente illegittimo . Con queste motivazioni ha così accolto il ricorso, dichiarando illegittima l'iscrizione ipotecaria effettuata per le restanti cartelle, in quanto l'atto di iscrizione di ipoteca sui beni immobili del contribuente non riporta l'indicazione del responsabile del procedimento . CARTELLA NULLA SE NON È PRECEDUTA DALL'ESITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO CTP BENEVENTO N. 215/2/11 DEL 27 GIUGNO 2011 La mancata notifica degli esiti del controllo automatizzato, di cui all'art. 36-bis del DPR 600/73, rende nulla la cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente. Per i giudici della CTP di Benevento, quindi, il destinatario di un atto deve sempre essere posto nella condizione di manifestare le proprie ragioni prima che l'atto stesso venga emesso. Ciò anche quando, come nel caso di specie, si tratta della dichiarazione da lui stesso presentata sia per la sua natura di atto di scienza e non di volontà, sia per la possibili esistenza di elementi intervenuti successivamente alla sua presentazione e non considerati dall'Ufficio . A cura di d.t.