NOVITÀ FISCALI IN PILLOLE

Ampio e ricco l'aggiornamento in materia fiscale di questo week-end. Non solo riferimenti alle fonti nazionali, ma anche una 'tappa' in Europa. Partiamo proprio da quest'ultima, segnalando due sentenze la prima in materia di applicabilità dell'Iva sulla cessione di un terreno agricolo prima coltivato e poi dichiarato edificabile la seconda sempre in tema di Iva, con riguardo al doppio termine per il rimborso. Ritornando in Italia, tappa a Roma, alla Cassazione. Diversi gli argomenti di rilievo affrontati elusione fiscale e fatture soggettivamente false termine biennale per il rimborso del credito Iva 'peso' dei crediti Irap del Fisco scritture contabili come prova nel fallimento mancata convocazione del debitore e annullamento del fallimento ammissibilità della compensazione. Ulteriore fronte è quello delle Commissioni tributarie territoriali, con numerose sentenze che meritano una citazione. Tra le tematiche principali agevolazioni alle associazioni sportive lease-back e plusvalenza competenza del giudice tributario per l'ipoteca attribuzione della detrazione per i figli al genitore affidatario applicazione degli studi di settore anche alla luce dei accertamenti sul conto corrente bancario accertamento notifica anticipata non nulla se l'errore è scusabile e termine di 60 giorni per le motivazioni . Per chiudere, infine, un passaggio all'Agenzia delle Entrate, citando la risoluzione con cui si stabilisce che l'approvazione del Bilancio determina l'utilizzo del credito di imposta. L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DETERMINA L'UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA RIS. AG. ENTRATE N. 94/E DEL 22 SETTEMBRE 2011 In risposta ad alcuni chiarimenti, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 94/E, ha fornito precisi chiarimenti operativi circa l'utilizzo del credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, di cui all'art. 2, comma 55 del DL 29 dicembre 2010, n. 225. In particolare, tale credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, a partire dalla data di approvazione del bilancio dall'assemblea dei soci. SOCIETA' DI PERSONE CON ESERCIZIO A CAVALLO . DALL'AGENZIA TUTTI I CHIARIMENTI RIS. AG. ENTRATE N. 92/E DEL 20 SETTEMBRE 2011 Sempre coincidente con l'anno solare il periodo di imposta delle società di persone anche se l'atto costitutivo prevede diversamente. Nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate si fa riferimento all'art. 7 co. 1 del vigente TUIR in tema di IRPEF, includendo quindi anche tale tipo di società. TERMINE BIENNALE PER IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA CASSAZIONE N. 18920 DEL 16 SETTEMBRE 2011 Nuova inversione di rotta della Cassazione. Rispetto ad una sentenza dello scorso maggio n. 10428 , la più recente n. 18920 ri stabilisce che la domanda per il rimborso del credito IVA non richiesto con la compilazione del modello VR ha termine biennale, come stabilito dall'art. 21 del DLGS n. 546/92. Il comportamento non sempre lineare è ben noto tant'è che sono i giudici stessi ad affermare che sull'annoso tema dei rimborsi dell'Iva, si rinvengono, nella giurisprudenza della Corte, affermazioni eterogenee. Tanto è dovuto alla oggettiva complessità del campo di indagine, in seno al quale si fronteggiano interessi in qual misura contrapposti da un lato, l'interesse del contribuente alla celere e sicura liquidazione di quanto versato in eccedenza dovendosi tener conto del parametro generale di capacità contributiva dall'altro, l'esigenza dell'erario di svolgere opportune preliminari verifiche in ordine all'effettività del diritto al rimborso, al fine di evitare - pur sempre in relazione al medesimo parametro - l'accoglimento di pretese indebite . ELUSIVA LA FATTURA SOGGETTIVAMENTE FALSA CASSAZIONE N. 18907 DEL 16 SETTEMBRE 2011 Non basta che l'operazione sia stata effettivamente posta in essere, seppur a soggetto diverso da quello reale per scongiurare l'elusione fiscale e l'abuso di diritto. La Cassazione ha così stabilito, in una lunga ed articolata sentenza, che in materia di IVA, la nozione di fattura inesistente va riferita, non soltanto all'ipotesi di mancanza assoluta dell'operazione fatturata, ma anche ad ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, ivi compresa l'ipotesi - ricorrente nella specie - di inesistenza soggettiva, che ricorre quando, pur risultando i beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa utilizzatrice delle fatture, venga accertato che uno o entrambi i soggetti del rapporto siano falsi. In tal caso, invero, se cede a carico del fittizio acquirente dei beni fatturati l'obbligo di corrispondere l'imposta sull'operazione soggettivamente inesistente, ai sensi dell'art. 21, co. 7 de d.P.R. n. 633/72, risulta, tuttavia, evasa l'imposta relativa al diverso rapporto realmente posto in essere cfr. Cass. 15374/02, 6378/06 . Da quanto suesposto consegue, pertanto, che la transazione commerciale attuata dalle partì, nel caso concreto, integra certamente un'ipotesi di operazione elusiva costituente abuso del diritto, giacché l'elemento predominante ed assorbente dell'operazione economica è, senza dubbio, quello di ottenere vantaggi fiscali illegittimi per una delle parti v., tra le tante, Cass. 10257/08, 1465/09, 20029/10 . NULLO L'AVVISO CHE NON ASPETTA IL TERMINE CASSAZIONE N. 18906 DEL 16 SETTEMBRE 2011 E' da ritenersi nullo l'avviso di accertamento emesso prima che siano trascorsi 60 giorni dal termine delle verifiche condotte dalla GdF. A ribadire tale principio, a cui fa eccezione solo un atto motivato da particolare urgenza, è la nuova sentenza della Cassazione che ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. LE SCRITTURE CONTABILI SONO PROVA NEL FALLIMENTO CASSAZIONE N. 18869 DEL 15 SETTEMBRE 2011 Valgono come prova degli avvenuti pagamenti, da opporsi al curatore ai fini della revocatoria fallimentare, le scritture contabili correttamente tenute. In particolare, afferma la Cassazione nella sentenza, Una volta riaffermato il principio che anche nei rapporti tra curatela - che non opera, nella specie, come terzo - e il creditore che abbia ottenuto il pagamento è applicabile la regola dell'efficacia probatoria dei libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando siano regolarmente tenuti art. 2710 c.c. - enunciato dalla sentenza di primo grado - il giudice d'appello era egualmente tenuto ad esaminare se a tali scritture si potesse, o no, riconoscere, in concreto, valore probatorio della verità storica degli atti solutori revocandi. Tanto più, che nella narratio degli antecedenti della decisione la stessa Corte d'appello dava atto che l' Y aveva effettivamente dedotto l'insufficienza probatoria della documentazione ex adverso prodotta, in difetto di ulteriori elementi di riscontro . E' stato quindi respinto il ricorso della curatela. PER L'IVA VALE IL DOPPIO TERMINE PER IL RIMBORSO CORTE DI GIUSTIZIA UE N. C-427/10 DEL 15 SETTEMBRE 2011 Non è incompatibile con la normativa comunitaria il doppio termine per il rimborso dell'IVA ma la norma nazionale non può essere applicata in difformità rispetto ai principi comunitari. Con questa conclusione, la Corte di Giustizia UE ha risolto una controversia pendente dinanzi ai giudici italiani riguardante le somme versate all'erario da un istituto di credito a titolo di imposta sul valore aggiunto sui compensi percepiti per l'attività di riscossione dei contributi consortili, svolta per conto di tre consorzi di bonifica dal 1984 al 1994. TERRENO AGRICOLO SENZA IVA CORTE DI GIUSTIZIA UE N. C-180/10 E N. C-181/10 DEL 15 SETTEMBRE 2011 E' esclusa dall'applicazione dell'IVA la cessione, intera o frazionata, di un terreno su cui è stata esercitata attività agricola e dichiarato edificabile con successive modifiche del piano regolatore. Per i giudici europei, inoltre, l'imposta non si applica a tutte le operazioni che rientrano nel patrimonio privato del contribuente e non costituiscono una attività commerciale organizzata. RETROATTIVI E CON PRIVILEGIO I CREDITI IRAP DEL FISCO CASSAZIONE N. 18756 DEL 13 SETTEMBRE 2011 il privilegio generale mobiliare previsto dall'art. 2752, primo comma, cod. civile, espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive Irap dall'art. 39 del decreto-legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito con emendamenti dalia legge 29 novembre 2007, n. 222, deve essere riconosciuto ai detti crediti anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un'interpretazione estensiva del testo originario della norma, giustificata dall'esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato e agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonché dalla causa del credito, avente ad oggetto un'imposta erariale reale, introdotta in sostituzione dell'I.l.o.r. e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l'accertamento e fa riscossione Cass., sez. 1, 1 marzo 2010, n. 4861 . Con queste motivazioni la Cassazione ha così accolto il ricorso presentato da Equitalia per l'ammissione privilegiata al passivo di un fallimento. LA MANCATA CONVOCAZIONE DEL DEBITORE ANNULLA IL FALLIMENTO CASSAZIONE N. 18762 DEL 13 SETTEMBRE 2011 Nulla la sentenza di fallimento, oltre a tutti gli atti precedenti e successivi alla stessa, quando la procedura prefallimentare è da ritenersi invalida per mancata o inesatta convocazione del debitore. Per la Cassazione, in particolare, l'art. 18 della Legge Fallimentare impone la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento con conseguente cessazione della procedura, senza che siano previste o la rinnovazione degli atti nulli o la regressione al primo giudice. D'altra parte, l'accertata nullità dell'atto introduttivo comporterebbe, in base alle norme sull'impugnazione art. 354 c.p.c. , non già la pronuncia nel merito ma la rimessione degli atti al primo giudice che, in tema di giudizio per la dichiarazione di fallimento, è stata da tempo esclusa dalla giurisprudenza della Corte con argomenti che ancora possono essere invocati La procedura prefallimentare non può paragonarsi ad un processo di cognizione ordinaria, essendo essa di natura inquisitoria, compatibile con la necessaria audizione delle parti, pur nella sommarietà delle prove acquisibili, tra cui quelle rilevabili e attuabili d'ufficio dal giudice. Essa mira ad accertare con celerità e senza cognizione piena la sussistenza attuale dei presupposti per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore di modo che la conseguente sentenza positiva costituisce essa stessa il punto d'avvio per il giudizio di cognizione ordinaria in ordine a quei medesimi presupposti. E' evidente, quindi, che la nullità di essa, pronunciata dalla Corte di Appello, travolge tutti gli atti conseguenziali, ivi inclusi il giudizio di cognizione di 1° grado, la sentenza relativa ed il giudizio di 2° grado art. 159 c.p.c. , mentre non fa neppure salvi situazioni, fatti ed effetti riferibili alla fase quo ante , che possano valere come vincoli assoluti per il giudice fallimentare riguardo ad una nuova dichiarazione di fallimento . L'OMISSIONE DELLE INFORMAZIONI COMPORTA IL REATO DI TRUFFA AGGRAVATA CASSAZIONE N. 33841 DEL 13 SETTEMBRE 2011 L'ottenimento di un finanziamento ottenuto omettendo informazioni significative configura il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Per la Cassazione, quindi, qualora il giudice di merito abbia congruamente motivato circa la ricorrenza in concreto degli elementi distintivi - artifizi o raggiri e Eduzione in errore - che definiscono in reato di truffa aggravata ai danni dello Stato art. 640-bis c.p. rispetto a quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato art. 316-ter c.p. , la qualificazione giuridica del fatto che ne consegue non è censurabile in sede di legittimità. Nella specie, la sentenza impugnata assolve a tale obbligo di motivazione, osservando che l'artifizio rappresentato dalla allegazione di falsa documentazione e vieppiù rafforzato dalla dichiarazione dell'interessata volta ad avvalorare il dato non corrispondente al vero tanto consente di escludere la sussistenza del meno grave reato di cui all'art. 376-ter c.p., rappresentando proprio detta dichiarazione l'elemento ulteriore finalizzato ad indurre in errore il soggetto passivo . Non sussistono, quindi, i vizi denunziati . Respinto quindi il ricorso dell'imprenditrice che si è vista anche condannare al pagamento delle spese processuali. COMPENSAZIONE AMMESSA SOLO SE PREVISTA CASSAZIONE N. 18597 DEL 12 SETTEMBRE 2011 Diritto alla compensazione con l'ammontare depositato sul libretto di risparmio solo se tale opportunità è contrattualmente prevista. Non è quindi automatica, per gli istituti di credito, tale rivalsa. Per la Cassazione, si legge nelle motivazioni, Appare quindi corretta alla luce della giurisprudenza di questa Corte cfr. Cass. sezione 1^, n. 26154 del 6.12.2006 e Cass. sezione 1^, n. 9306 del 20.4.2006 la decisione del giudice di appello che ha escluso la ricorrenza nella specie di un pegno irregolare perché qualora il cliente della banca vincoli, a garanzia del proprio adempimento, un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati, quale un libretto di deposito al risparmio, anche al portatore, e non conferisca alla banca il potere di disporre del relativo diritto, si esula dall'ipotesi del pegno irregolare e si rientra invece nella disciplina del pegno regolare artt. 1997 e 2784 e segg. c.c. in base alla quale la Banca Y non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, con l'obbligo di riversare il relativo ammontare, ma è tenuta e a restituire il titolo o il documento . TERMINE DEI 60 GIORNI PER LE MOTIVAZIONI CTR MILANO N. 101/24/11 DEL 21 GIUGNO 2011 Obbligo di motivazione dell'atto, come conseguenza dei chiarimenti inviati dal contribuente, solo se gli stessi rispettano il termine di presentazione dei 60 giorni. Il riferimento dei giudici milanesi è all'art. 37-bis, comma 5 del DPR 600/73 per cui l'avviso di accertamento notificato al contribuente deve essere motivato, a pena di nullità dell'atto stesso, in relazione alle giustificazioni fornite nel termine dei 60 giorni dalla notifica. DEFINITIVO IL RECUPERO TRIBUTARIO SE MANCA LA CONTESTAZIONE CTR FRIULI VENEZIA GIULIA N. 70/10/11 DEL 9 GIUGNO 2011 La mancata contestazione ed l'acquiescenza parziale comportano la definitività dei recuperi tributari derivanti dall'accertamento. Il comportamento del contribuente, ovvero la volontà espressa di non agire a propria difesa nei termini consentiti, legittima, per i giudici triestini, l'iscrizione a ruolo dei tributi non impugnati. In particolare, specificano ulteriormente i giudici, quando il contribuente-ricorrente impugna solo alcuni rilievi, tutti gli altri diventano automaticamente definitivi una volta presentato il ricorso. NESSUN AUTOMATISMO PER GLI UTILI DELLE COOP CTR LAZIO N. 108/02/11 DEL 3 MAGGIO 2011 Non è automatica la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio ai soci di una coop se non espressamente previsto dallo statuto. Con queste motivazioni i giudici romani hanno così accolto il ricorso dei soci della cooperativa avverso l'avviso di accertamento del Fisco. Per la CTR, in conclusione e contrariamente al parere espresso dalla CTP, non sono paragonabili le società di capitali a ristretta base azionaria, alle quali tale presunzione è applicabile, con le società cooperative. CAMERE SINGOLE, PERNOTTAMENTI ED ASCIUGAMANI. PER GLI STUDI DI SETTORE LA DIMOSTRAZIONE E' COSA ARDUA CTR VENETO N. 32/16/11 DEL 12 APRILE 2011 Per dimostrare i maggiori ricavi di un albergo rispetto a quelli dichiarati negli studi di settore si deve tenere conto di tutti i tipi di camera disponibili e non effettuare esclusivamente il ricalcolo basandosi su un valore medio per ospite in camera singola. Confermando quanto già indicato dai giudici di primi grado, anche la CTR ha accolto le tesi difensive del contribuente e respinto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. Tra le motivazioni rilevante quella per cui il prezzo medio per pernottamento, non appare significativo, in quanto ai fini del calcolo del prezzo medio sono state computate le sole ricevute fiscali riportanti la dicitura N. 1 pernottamento per una persona per una notte , tralasciando il prezzo delle camere doppie e triple. Tale criterio appare non corretto infatti la camera singola risulta essere la più costosa dell'albergo, come appare evidente considerando che la camera tripla costa molto meno di tre camere singole . AL GENITORE AFFIDATARIO LA DETRAZIONE PER I FIGLI CTP BARI N. 128/15/11 DEL 29 AGOSTO 2011 Al genitore affidatario spetta l'intera detrazione per i carichi di famiglia anche nel caso in cui l'altro genitore abbia beneficiato della medesima detrazione al 50%. Per i giudici baresi, infatti, Essendo pertanto, i figli affidati e completamente a carico della ricorrente, sono state effettuate le detrazione nella misura del 100% come previsto dall'art. 12, commi 1 e 2 del TUIR, vigente ratione temporis, secondo il quale dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi a 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato b 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché . L'Ufficio impositore, nel caso di specie, doveva recuperare il 50% della detrazione per oneri di famiglia, dal coniuge della ricorrente, il quale illegittimamente aveva portato, nella propria dichiarazione dei redditi, tale detrazione . Veniva così accolto il ricorso del contribuente e condannata l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali. MOVIMENTI DEL CONTO CORRENTE E STUDI DI SETTORE NON CONGRUI. NON C'E' SCAMPO PER IL PROFESSIONISTA CTP MACERATA N. 264/2/11 DEL 25 AGOSTO 2011 Gli accertamenti effettuati sul conto corrente bancario rafforzano l'accertamento fondato sulla non congruità degli studi di settore. Per i giudici marchigiani, infatti, le norme istitutive degli Studi di settore ampliano le possibilità di accertamento analitico induttivo previsto dall'art. 39 DPR 600/73, anche se deve ritenersi imprescindibile che l'Ufficio, preliminarmente, esperisca quelle indagini a cui è facultato, dalle quali devono emergere differenze sostanziali fra i dati raccolti e quelli contabilizzati e dichiarati dal contribuente. Gli Studi di settore, in definitiva, se non possono risultare essi stessi sufficienti a motivare l'accertamento, possono costituire validi indizi che, unitamente ed a completamento di altri elementi acquisiti dall'Ufficio, possono giustificare l'accertamento operato . REGOLE RIGIDE PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CTP MACERATA N. 247/2/11 DEL 9 AGOSTO 2011 Giro di vite del fisco in tema di agevolazioni alla associazioni sportive. Non possono infatti beneficiarne le associazioni che non rispettano tutti i requisiti richiesti quale la redazione del rendiconto annuale, non ha svolto vita associativa con la convocazione dell'assemblea annuale dei soci e non ha provveduto ad effettuare l'affiliazione alla propria federazione. In particolare su quest'ultimo punto, specificano i giudici che l'affiliazione è obbligatoria per poter usufruire delle agevolazioni fiscali e per vedersi riconosciuto lo status di associazione/società sportiva . IL VERSAMENTO SPONTANEO SIGNIFICA ACQUISCENZA. INAMMISSIBILE IL SUCCESSIVO RICORSO CTP ROMA N. 248/5/11 DEL 11 LUGLIO 2011 Inammissibile il ricorso del contribuente che ha versato spontaneamente gli importi richiesti successivamente al ricevimento di un avviso di accertamento. Per i giudici romani, si legge nella sentenza, L'avvenuto pagamento incondizionato dell'IVA e dell'IRAP costituisce innegabile accettazione da parte della società - per motivi suoi propri, salva ogni sua successiva riflessione, entro i termini di legge, sull'eventuale erroneità dei pagamenti come sopra effettuati e sulla possibilità di ottenerne l'eventuale rimborso a mezzo delle previste procedure - delle determinazioni dell'Ufficio delle entrate e della fondatezza delle sue pretese tributarie. Appare quindi inammissibile che un contribuente dapprima onori, mediante il pagamento, le pretese avanzate dal Fisco nei suoi confronti, e poi contesti, a pagamento avvenuto, la legittimità e la fondatezza delle dette pretese, chiedendo l'annullamento di atti oramai definitivi. Non può infatti sfuggire ad alcuno - e nemmeno al contribuente, che nulla ha opposto sul punto, nemmeno nella pubblica udienza, limitatosi infatti a sostenere di avere pagato soltanto per sottrarsi ad ulteriori aggravi fiscali e non perché avesse riconosciuto la fondatezza della pretesa fiscale - che l'avvenuto pagamento spontaneo, senza alcuna costrizione esecutiva, di quanto richiesto con gli avvisi di accertamento, produce la definizione della procedura e quindi l'impossibilità di aggredire con un successivo ricorso un atto divenuto oramai inoppugnabile per sua libera scelta in tal senso . SE L'ERRORE E' SCUSABILE NON ANNULLA L'ACCERTAMENTO ANTICIPATO CTP SALERNO N. 322/12/11 DEL 4 LUGLIO 2011 Dietro-front dei giudici campani anche rispetto alle recenti pronunce della Cassazione n. 6088/2011. Se l'errore è scusabile , allora è valido l'accertamento notificato al contribuente prima che siano decorsi i fatidici 60 giorni dalla redazione del verbale di fine controllo anche in assenza di concrete ragioni di urgenza. Tra le motivazioni quella per cui l'art. 12 dello Statuto del Contribuente non prevede alcuna specifica sanzione di nullità nell'ipotesi in cui l'accertamento venga emanato prima della scadenza del prescritto termine . TOSAP E COSAP NON SONO ALTERNATIVE CTP VERCELLI N. 44/02/11 DEL 22 GIUGNO 2011 Non vi è alternatività tra COSAP canone di concessione e TOSAP tassa . Per i giudici piemontesi, infatti, la tassa è quindi dovuta indipendentemente ed a prescindere dal contenuto dell'atto concessorio che mai potrebbe disciplinare le modalità di applicazione della TOSAP o la sua alternatività al canone sulla base di eventuali scelte programmatiche di carattere finanziario o di opportunità fatte dall'Ente locale proprietario del suolo demaniale occupato. Dunque, il privato il quale - anche a seguito di regolare atto di concessione, come nel caso in questione pone in essere una vera e propria occupazione di questo leggi suolo pubblico per destinarlo ad una utilizzazione particolare pur se legittimata da regolare concessione Sentenza del 19/11/2002 n. 15 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia . IL GIUDICE TRIBUTARIO COMPETENTE PER L'IPOTECA CTP LECCO N. 53/03/11 DEL 13 GIUGNO 2011 Indivisibile l'ipoteca iscritta sugli immobili. Ne consegue che l'atto è impugnabile dal contribuente solo di fronte al giudice tributario anche se la cartella include la richiesta di pagamento di contributi previdenziali e altre voci non fiscali. Il riferimento è all'art. 2809 CC L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro. Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte pertanto un'eventuale ripartizione di giurisdizione come richiesto avrebbe violato la predetta norma. L'iscrizione di ipoteca peraltro deve necessariamente essere fondata su un titolo che la preveda. Nella fattispecie il titolo è costituito dai ruoli che vengono portati a conoscenza del contribuente a mezzo delle cartelle esattoriali. Atti questi ultimi la cui validità presuppone una legittima procedura di notifica ai debitore . LEASE-BACK. SULLA PLUSVALENZA REGNA LA CONFUSIONE CTP ROMA N. 266/16/11 DEL 12 MAGGIO 2011 Con una interpretazione completamente opposta, rispetto a quella fornita dalla CTP di Modena solo qualche mese fa, i giudici romani hanno stabilito che la plusvalenza realizzata in sede di cessione concorre al reddito imponibile secondo il disposto del vigente art. 86 comma 4 del TUIR. Anche nel caso del Sale & Lease Back che, dal punto di vista fiscale, è costituita da due distinte operazioni. CON LA SOSPENSIONE IL BENE RESTA IN PURGATORIO CTP FROSINONE N. 145/02/11 Quando l'ipoteca tributaria è soggetta a sospensione secondo il dettato dell'art. 47 del DLGS 546/92, il bene ipotecato resta nel limbo in quanto l'esattore non può procedere alla vendita forzosa ma il bene stesse, ugualmente, non rientra nelle disponibilità del contribuente sino a pronuncia definitiva. Con questi termini si è pronunciata la Commissione provinciale di Frosinone accogliendo il ricorso del contribuente ed imponendo, all'esattore di non procedere alla vendita forzosa del bene per non cagionare un grave ed irreparabile danno. A cura di d.t.