NOVITÀ FISCALI IN PILLOLE

Tocca alle Commissioni tributarie territoriali, questa settimana, il 'primo piano' nell'aggiornamento del week-end in materia fiscale. Numerosi e interessanti gli spunti forniti. Partiamo, però, prima dalla Corte di Cassazione, anch'essa portatrice di alcuni significativi elementi di approfondimento. Eterogeneo il panorama degli argomenti nullità della notifica al difensore deceduto validità del ricorso anche senza la prova che il Fisco abbia ricevuto l'atto Iva a rischio senza fatture annotate niente compenso al professionista non abilitato reato di truffa a carico del prestanome anche se l'amministratore di fatto è persona diversa . A margine, poi, una citazione per la sentenza numero 18455, con cui è stato stabilito che lo studio legale associato non può vantare alcun privilegio in caso di ammissione al passivo fallimentare. Per quanto concerne il fronte delle Commissioni tributarie, invece, sul tavolo altrettanti argomenti di rilievo, tra cui cessione di azienda e applicazione del forfait fattura inferiore al finanziamento nullità della cartella senza intimazione tassazione in capo ai soci ipoteca equa se l'eredità è accettata col beneficio di inventario onere della prova a carico del contribuente per dimostrare l'estraneità alla gestione debiti tributari e ruolo dell'erede. Per chiudere, flash dalla Corte di Giustizia Europea argomento, le agevolazioni fiscali alle società cooperative. Ebbene, viene chiarito che la decisione spetta al giudice. AGEVOLAZIONI FISCALI ALLE COOP. AL GIUDICE LA DECISIONE CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA NN. C-78/08, C-79/08 E C-80/08 DEL 8 SETTEMBRE 2011 In una lunga ed articolata sentenza che ha accorpato ben 3 cause, i giudici della Corte di Giustizia UE hanno così stabilito che Esenzioni fiscali come quelle in discussione nelle cause principali, concesse alle società cooperative di produzione e lavoro in forza di una normativa nazionale del genere di quella contenuta nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie, nella versione in vigore dal 1984 al 1993, costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE solamente nel caso in cui tutte le condizioni di applicazione di tale disposizione siano soddisfatte. In una situazione come quella all'origine delle controversie di cui è investito il giudice del rinvio, spetterà a quest'ultimo valutare nello specifico il carattere selettivo delle esenzioni fiscali di cui trattasi, nonché la loro eventuale giustificazione alla luce della natura o della struttura generale del sistema tributario nazionale nel quale si inseriscono, stabilendo, segnatamente, se le società cooperative di cui alle cause principali si trovino di fatto in una situazione analoga a quella di altri operatori costituiti in forma di società a scopo di lucro e, qualora ciò si verificasse, se il trattamento fiscale più favorevole riservato alle menzionate società cooperative sia, da un lato, inerente ai principi fondamentali del sistema impositivo vigente nello Stato membro interessato e, dall'altro, conforme ai principi di coerenza e di proporzionalità . NESSUN PRIVILEGIO PER I CREDITI DEGLI STUDI ASSOCIATI CASSAZIONE N. 18455 DEL 8 SETTEMBRE 2011 Gli studi associati non vantano alcun privilegio quando si tratta di ammissione al passivo fallimentare. Per la Cassazione, si legge nella sentenza, lo studio non è assimilabile al soggetto individuale favorito dall'art. 2751 bis n. 2 norma, insuscettibile di estensione analogica, quale jus singolare art. 14 disp. sulla legge in generale . DELLA TRUFFA RISPONDE IL PRESTANOME CASSAZIONE N. 33320 DEL 8 SETTEMBRE 2011 In caso di illecito societario a nulla vale la dimostrazione che l'amministratore di fatto era persona diversa è il prestanome a rispondere sempre della truffa. Per la Cassazione, infatti, II principio enunciato dalla Corte di merito è in linea con quello costantemente ribadito da questa Corte in tema di responsabilità da bancarotta fraudolenta ma che comunque, si rende, per l'intrinseca coerenza, applicabile anche nel caso in esame , secondo cui l'amministratore della società ancorché sia un mero prestanome di altri soggetti che hanno agito come amministratori di fatto risponde dei reati contestati, quanto meno a titolo di omissione, poiché la semplice accettazione della carica attribuisce dei doveri di vigilanza e di controllo la cui violazione comporta responsabilità. La sola consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero l'accettazione del rischio che questi si verifichino, sono infatti sufficienti per l'affermazione di responsabilità. Rv. 216117, Rv. 232816, Rv. 233637 . LEGITTIMO IL DECRETO INGIUNTIVO PER LA PARCELLA DEL COMMERCIALISTA CASSAZIONE N. 18270 DEL 6 SETTEMBRE 2011 Per la Cassazione, che ha respinto il ricorso dell'azienda cliente, tale atto non rappresenta una semplice dichiarazione unilaterale ma è di per se idoneo ad assolvere l'onere probatorio dell'effettiva prestazione eseguita dal professionista. Al cliente rimane così l'onere di provare il contrario con elementi precisi e circostanziati. NESSUN COMPENSO AL PROFESSIONISTA NON ABILITATO CASSAZIONE N. 18038 DEL 2 SETTEMBRE 2011 Non è sufficiente la mancata contestazione degli importi indicati nella fattura perché si debba riconoscere il compenso ad un professionista per le prestazioni che ha svolto ancorchè privo della necessaria abilitazione. Nel caso in oggetto, quindi, ad un geometra non sono stati riconosciuti compensi per prestazioni svolte con precise caratteristiche degli ingegneri e architetti iscritti all'apposito albo. NULLA LA NOTIFICA AL DIFENSORE DECEDUTO CASSAZIONE N. 16673 E N. 16674 DEL 29 LUGLIO 2011 E' nulla, e non inesistente, la notifica dell'appello comunicata al difensore dopo il suo decesso. Ne consegue che il contribuente è riammesso nei termini per la ripetizione della notifica dell'atto. Con due distinte sentenze, la Cassazione ha così ribadito che il ricorso, apparentemente tardivo, è ammissibile, in quanto può ritenersi provato che la ricorrente non ebbe conoscenza del processo per invalidità della citazione del ricorso in appello, ai sensi dell'art. 327 II comma c.p.c., e raggiunse tale conoscenza solo con la notifica della cartella esattoriale in data 28 agosto 2007, in relazione alla quale data il ricorso, notificato da parte del ricorrente alla Agenzia in data 14-11-2007, appare tempestivo. In secondo luogo, è consolidato principio discendente dall'art. 141 ultimo comma c.p.comma che la morte del procuratore domiciliatario produce la inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la conseguente necessità che l'atto di impugnazione sia notificato alla parte personalmente ai sensi dell'art. 330, terzo comma c.p.c., applicabile anche al processo tributario. La notifica nella specie tuttavia non può ritenersi inesistente, in quanto è comprovato che il plico fu ricevuto da persona non identificabile tramite la sottoscrizione, ma presente all'indirizzo del domiciliatario e che accettò la consegna di un atto diretto precisamente a costui a carico della ricorrente, deve quindi trovare applicazione la giurisprudenza della Corte che ritiene la nullità è non la inesistenza della notificazione in ipotesi di persistenza dello studio in cui il difensore deceduto esercitava la attività ed era stato eletto domicilio, dovendo considerarsi la elezione di domicilio effettuata con riferimento ad una organizzazione professionale che continua ad operare anche dopo il decesso del difensore v. Cass. N. 9543 del 2010 . IVA PERSA SE LE FATTURE NON VENGONO ANNOTATE CASSAZIONE N. 16643 DEL 29 LUGLIO 2011 Non è sufficiente dimostrare il diritto alla detrazione dell'imposta versata mediante produzione delle fatture passive se le stesse non sono state correttamente riportate anche sull'apposito registro IVA. Precisa così la Cassazione che, in tema di iva e con riguardo alla normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie in rassegna, la detrazione dell'imposta versata per l'acquisizione di beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa, prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, è subordinata, in caso di contestazione da parte dell'Ufficio, alla relativa prova, che deve essere fornita dal contribuente mediante produzione delle fatture e dell'apposito registro acquisti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 25 , su cui dette fatture vanno annotate e alla cui omessa tenuta non può sopperirsi mediante l'annotazione in altri registri cfr. Cass. 12913/2008, 28333/2005, 11109/2003 . Ne consegue che le detrazioni fatte valere in dichiarazione e che, tuttavia, non trovino compiuta rispondenza nel possesso da parte del contribuente delle fatture di riferimento e del predetto registro, sono legittimamente depennate dall'ufficio finanziario con accertamento in rettifica . LA MANCATA RICEZIONE NON BLOCCA IL RICORSO CASSAZIONE N. 16572 DEL 28 LUGLIO 2011 Ricorso valido anche se manca la prova che il fisco abbia ricevuto l'atto. L'invio effettuato con raccomandata priva dell'indicazione AR, infatti, non significa inesistenza o nullità della notifica ma si tratta di una semplice irregolarità. Unica condizione che la controparte non effettui alcuna contestazione motivando il fatto che tale irregolarità abbia impedito all'atto di raggiungere il suo scopo. In particolare, si legge nella sentenza, La mancata osservanza di taluna delle prescrizioni formali indicate dalla norma D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 non produce tuttavia inesistenza o nullità della notifica, risolvendosi in una mera irregolarità priva di conseguenze ove la controparte non contesti che la irregolarità ha impedito all'atto di raggiungere il suo scopo cfr. Corte cass. 5 sez. 12.6.2009 n. 13666 nel processo tributario, la spedizione del ricorso o dell'atto d'appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all'atto in esso racchiuso anziché in plico senza busta come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente o dell'appellante dare la prova dell'infondatezza della contestazione formulata id. 5 sez. 21.3.2008 n. 7797 Nel processo tributario, nel caso in cui non sia contestata la tempestività ovvero una difformità della copia depositata rispetto all'originale notificato, la circostanza che la spedizione a mezzo posta dell'atto d'impugnazione non sia stata eseguita con plico raccomandato senza busta non rileva ai fini dell'ammissibilità dell'appello . APPELLO VALIDO SOLO SE MOTIVATO CTR NAPOLI N. 213/5/11 DEL 7 GIUGNO 2011 E' da ritenersi inammissibile l'atto di appello che non riporta gli specifici motivi di impugnazione della sentenza di primo grado. Per i giudici campani, si legge così nelle motivazioni della sentenza, l'indicazione di specifici motivi d'impugnazione costituisce un requisito essenziale dell'atto di appello, posto che la relativa funzione è proprio quella di indicare esattamente i limiti della devoluzione, e che, a tal fine, l'atto deve essere formulato con un grado di specificità tale da consentire sia l'individuazione dei capi del provvedimento contestato in discussione, sia le ragioni, di fatto e di diritto, addotte per chiedere la loro eliminazione, senza che possa bastare, a tal fine, il mero richiamo alle difese ed alle argomentazioni già svolte nel precedente grado di giudizio . IPOTECA EQUA SE L'EREDITA' E' ACCETTATA CON BENEFICIO DI INVENTARIO CTR FIRENZE N. 257/1/11 DEL 3 GIUGNO 2011 L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario tutela gli eredi dalla possibile ipoteca che l'agente della riscossione può iscrivere su beni immobili appartenenti agli eredi stessi. I giudici fiorentini hanno così respinto l'appello di Equitalia in quanto È pacifico che sui beni personali degli eredi accettanti con beneficio di inventario, non è possibile aggressione da parte dei creditori del de cuius. E tale principio deve essere applicato da Equitalia che non è un computer né un automa che esegue gli ordini senza coscienza e scienza, bensì un Ente preposto all'incasso dei crediti in base alle leggi e ai regolamenti cioè previo esame della regolarità dell'ordine impartito dagli Enti Pubblici richiedenti nonché valutazione dei limiti entro cui l'ordine stesso può essere eseguito. Infatti l'Equitalia ha l'obbligo di controllare la regolarità formale e sostanziale dei ruoli nonché predisporre le cartelle esattoriali e ad eseguire la procedura esecutiva seguendo le leggi. Equitalia è obbligata a verificare la sussistenza del credito presupposto all'esecuzione, predisponendo, anche in autotutela, l'eventuale prescrizione o decadenza del titolo.La grave negligenza nell'adempimento di questi doveri può dar luogo a responsabilità ex art. 96, III comma c.p.c. che deriva dal mancato uso di un minimo di diligenza e controllo della legittimità dei propri atti . VIOLAZIONI RIPETUTE CON SCONTO ANCHE QUANDO SI PARLA DI TARSU CTR LAZIO N. 412/01/2011 DEL 30 MAGGIO 2011 Anche per la TARSU, e più in generale a tutti i tributi locali, si applicano le sanzioni ridotte quando la violazione si è ripetuta per più anni consecutivamente. E' quindi sempre applicabile il disposto dell'art. 12 comma 5 del DLGS 472/97 anche nel caso in cui il regolamento comunale non lo preveda espressamente. Con queste motivazioni, quindi, i giudici di secondo grado hanno accolto il ricorso del contribuente e ribaltato il grado di giudizio precedente che aveva ritenuto legittimo il calcolo delle sanzioni effettuato dal comune. A CARICO DEL CONTRIBUENTE DIMOSTRARE L'ESTRANEITA' ALLA GESTIONE CTR BARI N. 40/6/11 DEL 27 MAGGIO 2011 Sempre valida la presunzione sulla distribuzione degli utili nascosti nelle società di capitali a ristretta base partecipativa. L'onere della prova contraria, ovvero la dimostrazione dell'estraneità del socio alla gestione effettiva dell'impresa stessa, è sempre a carico del contribuente. Con queste motivazioni i giudici baresi hanno ribadito quanto già espresso dai giudici di primo grado e respinto il ricorso presentato dal Fisco. Nel caso concreto, si legge così tra le motivazioni della sentenza, Trattasi, infatti, verosimilmente di socio puramente nominale e senza alcun potere decisionale la cui partecipazione al concreto svolgimento dell'attività d'impresa non può che essere stata se non completamente nulla, del tutto marginale e priva di qualunque ritorno economico in termini di utili societari. Né il limite della suddetta presunzione può essere costituito soltanto dalla prova contraria fornita dal contribuente poiché tale garanzia appare puramente teorica non vedendosi in quale modo concreto il socio possa fornire la suddetta prova, se non - così come ha fatto - esibendo gli estratti conto bancari e la fonte del proprio reddito. Appare, dunque, più corretto e rispettoso del diritto alla difesa del contribuente, che l'elemento della ristretta base sociale sia confortato da altri elementi di gravità, precisione e concordanza che possano da un Iato legittimamente costituire mezzo di prova della distribuzione degli utili occulti e dall'altro obblighino il contribuente che vi si opponga a fornire la prova contraria . ACCERTAMENTO SEPARATO DALLE SANZIONI. LA SOSPENSIONE NON VALE PER ENTRAMBI CTR FIRENZE N. 61/31/11 DEL 29 APRILE 2011 La domanda di adesione implica la sospensione del termine per il solo avviso di accertamento quando tale atto è separato da quello, sempre emesso dall'Agenzia, relativo alla contestazione delle sanzioni. Per i giudici toscani, si legge nelle motivazioni della sentenza, La circostanza che, nel caso di specie, la pretesa riguardi sanzioni relative ad imposte separatamente contestate con un diverso avviso di accertamento non esclude che anche l'avviso per tali sanzioni debba essere tempestivamente e autonomamente impugnato. Poiché la sospensione di novanta giorni riguarda solo gli accertamenti per adesione previsti per le imposte, e non quelli per le sanzioni, nulla autorizza ad estendere il termine di sospensione della decadenza valevole per gli avvisi concernenti le imposte anche a quelli contenenti la pretesa impositiva per le sanzioni. In altre parole, come formalmente autonomi sono i due distinti atti impositivi così sono processualmente autonome le rispettive impugnazioni . L'EREDE RISPONDE DEI DEBITI TRIBUTARI CTR FIRENZE N. 54/31/11 DEL 29 APRILE 2011 E l'eventuale accettazione con beneficio di inventario non fa venir meno la responsabilità dell'erede. Riprendendo quanto già espresso a più riprese dalla Cassazione, i giudici fiorentini hanno così stabilito che l'accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del de cuius entro il valore dei beni ereditari, comporta una posizione dell'erede del debitore, di fronte alle ragioni del creditore del defunto, quantitativamente diversa o più favorevole sicché tale accettazione va dedotta mediante eccezione, nel giudizio cognitorio, al creditore del de cuius che faccia valere illimitatamente la propria pretesa, valendo tale eccezione a contenere, nei limiti da essa imposti, l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, la quale, in mancanza di tale accertamento, non è più contestabile in sede esecutiva, non essendo ivi deducibile per la prima volta la qualità di erede con beneficio di inventario . NULLA LA CARTELLA SENZA L'INTIMAZIONE CTR BARI N. 63/9/11 DEL 13 APRILE 2011 Nel caso in cui, come è in quello in esame, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella, l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta solo dopo la notifica della intimazione di pagamento prevista dal 2 comma dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973. La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale, infatti, comporta il venir meno della capacità del ruolo ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino al momento in cui non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere cfr Comm. Trib. Reg. Bari Sez. 14 n. 117 del 25 settembre 2009 . Con tale motivazione i giudici pugliesi hanno respinto il ricorso di Equitalia condannandola anche al pagamento delle spese processuali. SENZA IVA SE LA CESSIONE DEL BREVETTO E' FATTA DAL PRIVATO CTR VALLE D'AOSTA N. 3/01/11 DEL 28 MARZO 2011 Non sconta l'IVA la cessione dei diritti di utilizzo di un brevetto effettuata da un privato al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o professionale. Nella sentenza, i giudici della CTR di Aosta, ricordano infatti che L'art. 3 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che sono soggetti ad IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi e in particolare, il comma 6 dello stesso articolo, sub a precisa che non sono da considerarsi prestazioni di servizio le cessioni, le licenze e simili relative a diritti di autore o diritti simili effettuate dagli autori e da loro eredi o legatari . Il legislatore ha previsto un trattamento fiscale specifico per i redditi derivanti dall'utilizzazione di opere di ingegno comprendendo gli stessi tra i redditi diversi del secondo comma dell'art. 53 del D.P.R. 917/86. Coerentemente, l'Amministrazione finanziaria, esaminando una situazione analoga a quella oggetto di appello, con Risoluzione 430757 del 20 agosto 1992 ha precisato che l'art. 3 comma 4 lettera a del D.P.R. 633 del 23.10.1972 dispone in sostanza inclusione dalla sfera applicativa del tributo IVA ndr delle operazioni aventi per oggetto cessioni, concessioni, licenze e simili relativi a diritti d'autore . IL CONTRIBUENTE NEGLIGENTE PAGA LE SPESE CTR ROMA N. 160/2011 Il contribuente che non si presenta, nel giorno stabilito, al contraddittorio ovvero non comunica una propria disponibilità per altra data è da ritenersi negligente e condannabile al pagamento delle spese processuali. Per i giudici romani, in particolare, tale comportamento è assolutamente ingiustificato solo in tale sede, infatti, il contribuente oggetto di accertamento derivante dagli studi di settore ha modo di esporre le proprie ragioni e documentare i motivi sottostanti lo scostamento tra ricavi dichiarati e presunti. ALLA CESSIONE DI AZIENDA NON SI APPLICA IL FORFAIT CTP REGGIO EMILIA N. 143/4/11 DEL 18 AGOSTO 2011 la contestazione della valorizzazione che le parti contrattuali danno all'avviamento, nei trasferimenti dei complessi aziendali non può prescindere dalle norme previste dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/86 per disattendere il valore dichiarato o il corrispettivo pattuito, proprio per l'aspetto legato alla valutazione dell'avviamento, è onere dell'Amministrazione addurre elementi oggettivi che si fondano sul presupposto di fatti certi che traggano origine dalla situazione specifica considerata . Per i giudici emiliani, quindi, non sono applicabili, nel caso di cessione di azienda, gli accertamenti del valore attribuito all'avviamento fondati esclusivamente sul disposto dell'art. del DLGS 460/96 c.d. metodologia forfetaria . Con queste motivazioni è stato quindi accolto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di rettifica e liquidazione, dell'Agenzia delle Entrate, con il quale veniva contestato il valore dell'avviamento dichiarato nell'atto di cessione di azienda. FATTURA INFERIORE AL FINANZIAMENTO. NEL CREDITO AL CONSUMO LA PRASSI NON SALVA DALL'ACCERTAMENTO CTP FIRENZE N. 79/1/11 DEL 5 AGOSTO 2011 Giro di vite sulla prassi diffusa di sovrastimare le proposte di finanziamento inviate dalle concessionarie di auto alle finanziarie per agevolare la concessione del credito all'acquirente l'autovettura poi fatturata ad un prezzo inferiore a quello indicato nella proposta stessa. Per i giudici fiorentini, si legge così nelle motivazioni della sentenza, La Concessionaria X , nella figura di intermediario tra il proprio cliente e le società di credito al consumo ha sottoscritto tutti i documenti di finanziamento che pertanto hanno significativamente assunto valenza probatoria ai fini fiscali. Trattasi di dati/valori attendibili perché inseriti su documenti sottoscritti anche dalla Concessionaria che così ha garantito la provenienza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai clienti per ottenere i finanziamenti. Di fronte a così numerosi documenti che hanno trovato riscontro e concordanza nei dati registrati sulle schede contabili interne, la ricorrente oppone alcune dichiarazioni di scarso valore perché limitate nel numero rispetto al totale delle vendite e dei contratti realizzati nel quinquennio e poco rappresentative per i modesti importi autocertificati rispetto alla notevole entità della somme in contestazione . ANNULLABILITA' DEL DINIEGO ALLA DILAZIONE. COMPETENTE IL GIUDICE TRIBUTARIO CTP MILANO N. 152/21/11 DEL 12 APRILE 2011 Giudice tributario competente in tema di annullabilità del provvedimento di diniego alla dilazione delle somme già iscritte a ruolo ma impossibilitato alla determinazione del numero delle rate che compongono il piano di ammortamento stabilito. Per questo secondo motivo, si legge nella sentenza, come il Collegio prende atto che la richiesta avanzata dalla società risulta non accettabile, in quanto, il comportamento seguito dal concessionario è corretto, e in sintonia con quanto stabilisce la norma in tema di rateazione del debito erariale. La suddivisione della somma dovuta dipende dal risultato di alcuni parametri, come già ribadito, indice di liquidità, e c.d. indice alfa che sono finalizzati a valutare la sussistenza o meno del requisito della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, stabilendo per il contribuente il piano di rientro del debito stesso. I risultati che gli indici hanno fornito, non possono essere modificati, perché a seconda di quanto ottenuto, esiste un piano personalizzato di rientro del debito, che cambia da contribuente a contribuente, secondo il risultato ottenuto. In effetti, è l'algoritmo matematico che, elaborando i dati degli indici sopra citati, fornisce al contribuente un piano di ammortamento, con il numero complessivo delle rate in cui il debito fiscale deve essere estinto. Il numero delle rate, così ottenute, è dunque proporzionale alle risultanze degli indici. Nessuna rettifica sul numero delle rate concesse dal concessionario può essere apportata dalla Sezione giudicante, perché ciò sarebbe illegale, in quanto non suffragato da norma specifica . TASSAZIONE PER TRASPARENZA IN CAPO AI SOCI CTP ALESSANDRIA N. 5/4/11 DEL 17 GENNAIO 2011 Il principio generale in materia di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone è quello secondo cui ai soci sono imputati in via automatica per trasparenza i redditi prodotti dalla società secondo le rispettive quote di partecipazione. Ai sensi dell'art. 4, comma 2. Dlgs. 218/97 la definizione del periodo di imposta da parte della società si riflette automaticamente sulla posizione dei soci. In altre parole, la c.d. tassazione per trasparenza opera anche nell'ipotesi in cui il reddito derivi da accertamento con adesione , con queste motivazioni i giudici piemontesi hanno accolto il ricorso dei contribuenti e respinto l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate che invece sosteneva come l'accertamento con adesione concluso dalla società non potrebbe estendersi ai soci rispetto ai quali l'accertamento a suo tempo emesso sarebbe divenuto definitivo . A cura di d.t.