NOVITÀ FISCALI IN PILLOLE

Ricco aggiornamento in materia fiscale, anche per questo week-end. A recitare la parte del leone, però, le Commissioni tributarie territoriali, con diversi spunti di rilievo. Partiamo proprio da questi, segnalandone per alcuni la materia bonus prima casa deducibilità a fini Irap dei canoni di locazione dello studio professionale accertamento parziale valutazione del 'peso' della crisi da parte del Fisco decadenza dei termini per colpa del difensore. Citazione a margine, infine, per una pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Lecco, che affronta un tema di stretta attualità l'applicabilità dell'Ici ai luoghi di culto. Ebbene, in questo caso, si afferma che non con l'accatastamento ma l'utilizzo dell'edificio. Per quanto concerne il fronte della Cassazione, il panorama dei riferimenti è altrettanto variegato. In ballo, tra gli altri argomenti la perquisizione nella casa-azienda l'accertamento e la sproporzione tra ricavi e costi l'imputabilità della bancarotta fraudolenta al commercialista fattura senza indicazione della quantità confisca per equivalente. Per chiudere, infine, un flash dall'Agenzia delle Entrate, con una risoluzione che affronta la posizione del rappresentante fiscale del soggetto non residente. RIMANE IN SOSPENSIONE IVA IL RAPPRESENTANTE FISCALE DEL SOGGETTO NON RESIDENTE RIS. AG. ENTRATE N. 80 DEL 4 AGOSTO 2011 Non viene modificato, dalle recenti novità introdotte nel quadro normativo, lo status del rappresentante fiscale di un soggetto passivo non residente che può così continuare a beneficiare della facoltà di effettuare acquisti di beni e servizi in sospensione d'imposta. Le precisazioni sono contenute nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello. TORNA ALLA CTP LA VERTENZA ANNULLATA PER MANCANZA DI LITISCONSORZIO CASSAZIONE N. 16910 DEL 2 AGOSTO 2011 Inscindibile il legame tra i soci nel caso di lite relativa al reddito di una società personale. Come già ampiamente stabilito dalla giurisprudenza, infatti, questo tipo di contenzioso prevede la partecipazione obbligatoria della società e di tutti i soci in quanto trattasi di litisconsorzio necessario. Ciò che la nuova ordinanza aggiunge riguarda la remissione della causa ai giudici di primo grado in quanto, come si legge nelle conclusioni, va ritenuta la nullità della sentenza e dell'intero giudizio, con rinvio restitutorio al giudice di primo grado . ANCHE IL COMMERCIALISTA IMPUTABILE DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA CASSAZIONE N. 30412 DEL 1 AGOSTO 2011 Il commercialista, estraneo alla società ma la cui condotta dannosa nei confronti dei creditori è proseguita sino alla dichiarazione di insolvenza della società stessa, è imputabile di concorso in bancarotta fraudolenta. Per la Cassazione, si legge in un passo della sentenza, può affermarsi che, in tema di bancarotta fraudolenta, quando l'apporto del terzo abbia per oggetto comportamenti che non abbiano esaurito la potenzialità offensiva degli interessi della massa dei creditori prima della dichiarazione di fallimento, è dato ravvisare la penale responsabilità di questi ai sensi dell'art. 110 c.p. nel reato del soggetto 'proprio', avendo l'extraneus concorso a realizzare un segmento efficace del risultato illecito, la cui consumazione coincide con l'accertamento giudiziale dell'insolvenza, essendo possibile provvedere, prima di quella data, a comportamenti che redimano il portato offensivo dell'azione . CONFISCA PER EQUIVALENTE NON SUPERIORE ALL'AMMONTARE DELLA TRUFFA CASSAZIONE N. 30388 DEL 1 AGOSTO 2011 Dall'entrata in vigore della disposizione di legge, ovvero l'art. 3, comma 2 della Legge n. 300/2000, è possibile il sequestro per equivalente solo per un valore corrispondente a quello realizzato attraverso la truffa ai danni dello stato. E non superiore. Il principio, più volte ribadito dalla Cassazione, è espresso anche in quest'ultima sentenza ove si legge che secondo l'elaborazione giurisprudenziale in materia, la confisca per equivalente è, in ogni caso, applicabile alle sole somme ed al conseguente profitto percepiti dopo l'entrata in vigore dell'art. 640-quater c.p. inserito nel predetto art. 3. MANCATA INDICAZIONE DELLA QUANTITA' IN FATTURA. DETERMINANTE LA NATURA DELLA TRANSAZIONE CASSAZIONE N. 16649 DEL 29 LUGLIO 2011 Seppur requisito obbligatorio, la quantità dei beni ceduti può essere omessa dalla fattura quando, a causa della particolare natura della transazione, è impossibile determinarla. Nella fattispecie si trattava di cessione di frutta ancora sull'albero e non quantificabile esattamente prima del raccolto. In particolare, si legge nella sentenza, il tipo di vendita posto in essere, siccome accertato, pur impedendo l'indicazione della quantità di merce venduta in fattura, costituisce legittima transazione finanziaria prevista dal codice civile, da ritenersi perciò valida anche dal punto di vista fiscale, non può escludersi, per il solo fatto della impossibilità di indicare la quantità del venduto, che per tale vendita possa essere rilasciata fattura e che la relativa imposta sul valore aggiunto sia detraibile . ACCERTAMENTO OK QUANDO NON VI E' PROPORZIONE TRA RICAVI E COSTI CASSAZIONE N. 16642 DEL 29 LUGLIO 2011 L'evidente sproporzione tra ricavi e costi, tale da far presumere una antieconommictà della gestione dell'impresa, rende legittimo l'accertamento induttivo. Ciò che invece non è possibile è dedurre tale antieconomicità solo attraverso politiche di prezzo infragruppo. Per la Cassazione, quindi, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, i ricavi possono essere ritenuti falsi in base alla loro sproporzione per difetto rispetto ai costi, ed in tale contesto è ammissibile un accertamento analitico - induttivo, il quale tenga conto delle imposte passive indicate dal contribuente, per ricostruire i ricavi effettivi trattasi, in tal caso, non già di accertamento induttivo tout court , ma di accertamento analitico-induttivo, che è sempre legittimo quando l'esposizione dei ricavi sia talmente ridotta rispetto ai costi da indurre a ritenere antieconomica la gestione in termini, ex plurimis, v. Cass. 31.10.2005, n. 21165 . CASA-AZIENDA SENZA AUTORIZZAZIONE NON SI ENTRA CASSAZIONE N. 16570 DEL 28 LUGLIO 2011 Solo in presenza di gravi indizi è concesso alla GdF di perquisire l'abitazione comunicante con l'azienda. In tutti gli altri casi è necessaria l'autorizzazione della procura. Per la Cassazione, infatti, In tema di accertamento dell'Iva, cioè, l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, prescritta dall'art. 52, 1° e 2° co., d.p.r. n. 633/1972 ai fini dell'accesso degli impiegati dell'amministrazione finanziaria o della guardia di finanza, nell'esercizio dei compiti di collaborazione con gli uffici finanziari a essa demandati a locali adibiti anche ad abitazione i del contribuente o a locali diversi cioè adibiti esclusivamente ad abitazione , è sempre necessaria. Essa rimane subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni tributarie soltanto in quest'ultimo caso id est, appunto, in locali diversi in quanto solo abitativi , e non anche quando si tratti di locali a uso promiscuo cfr. Cass. n. 2444/2007 n. 10664/1998 . Ma resta ferma la necessità dell'autorizzazione previa, ancorché non motivata dai ripetuti gravi indizi, laddove si sia in presenza di immobili complessivamente destinati - in ragione della facilità di comunicazione interna - anche a un uso abitativo. In tal caso l'autorizzazione all'accesso da parte dell'A.G., in quanto diretta a tutelare l'inviolabilità del domicilio privato, e quindi, indirettamente , lo spazio di libertà del contribuente, rileva alla stregua di condicio sine qua non per la legittimità dell'atto e delle relative conseguenti acquisizioni da ultimo, per riferimenti, Cass. n. 6908/2011 . Giacché il principio di inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita si applica anche in materia tributaria, in considerazione della garanzia difensiva accordata, in generale, dall'art. 24 Cost. v. Cass. n. 8181/2007 n. 19689/2004 . NIENTE INTERESSI QUANDO LA DOCUMENTAZIONE E' PRESENTATA IN RITARDO CASSAZIONE N. 14930 DEL 6 LUGLIO 2011 Non maturano interessi sul rimborso IVA nel periodo che intercorre tra la richiesta della documentazione, da parte del Fisco, ed il momento della tardiva presentazione da parte del contribuente. Richiamando l'art. 38-bis, comma 3 del DPR 633/72 la Cassazione precisa come Il conteggio degli interessi effettuato con decorrenza dalla data di produzione della documentazione richiesta rappresenterebbe quindi la mera applicazione di una regola contenuta nella legge citata ed esulerebbe dall'istituto del fermo amministrativo . LA CRISI SCONTA SANZIONI E INTERESSI CTR ROMA N. 540 DEL 12 LUGLIO 2011 La temporanea mancanza di liquidità della società, che determina il ritardato versamento delle somme dovute, deve essere compresa dal Fisco e quindi non sanzionata. Adducendo anche una confusione ingenerata da successive risoluzioni e circolari dell'Amministrazione, una delle due società calcistiche della capitale si è così vista dar ragione dai giudici tributari nonostante non avesse versato nei termini la seconda rata del condono di cui alla Legge 289/2002. La causa di forza maggiore e il comportamento generalizzato del contribuente hanno però convinto il collegio giudicante che ha annullato sanzioni e interesse. 1-0 e palla al centro. IL VOLONTARIO SALVA IL BONUS PRIMA CASA CTR VENEZIA N. 62/6 DEL 24 MAGGIO 2011 Non perde l'agevolazione prima casa il contribuente che, pur non avendo trasferito la residenza nel termine dei 18 mesi indicati dalla vigente normativa, presta nel Comune stesso in cui è ubicato l'immobile attività di volontariato non retribuito nei confronti di un familiare affetto da invalidità. Per i giudici veneti, infatti, già la sentenza n. 2109 del 28.01.2009 della corte di Cassazione sez. Tributaria ha asserito che la nozione di residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile del quale si chiede il beneficio fiscale della prima casa va riferita alla famiglia, come nel caso di specie . Inoltre, l'agenzia dell'Entrate con propria circolare n. 19/E, dell'1.03.2001 ha precisato che l'accesso al Bonus prima casa è subordinato alla sussistenza di una pluralità di requisiti oggettivi relativi alla tipologia del bene oggetto di trasferimento ed alla ubicazione dell'immobile acquistato con riferimento al comune in cui l'acquirente ha o intende stabilire la propria residenza oppure svolga la propria attività. Sul punto la Circolare ministeriale n. 1/E del 2.3.1994 aveva chiarito che per attività si poteva intendere ogni genere di attività compresa quella del volontariato senza remunerazione . ACCERTAMENTO PARZIALE. L'ADESIONE CANCELLA L'IMPUGNAZIONE CTR TORINO N. 53/2/11 DEL 15 MARZO 2011 L'invio della comunicazione dell'adesione, da parte del contribuente, rende non più impugnabile l'atto di definizione dell'accertamento parziale. Per i giudici piemontesi, infatti, tale adesione costituisce una accettazione integrale dei rilievi mossi dal Fisco. In particolare, Il disposto dell'art. 5 bis del d.lgs. n. 218 del 1997 non prevede, in altri termini, la possibilità di un'adesione meramente parziale ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposte sul valore aggiunto, e tale da preservare la facoltà di impugnazione al riguardo il secondo comma del predetto art. 5 bis chiarisce infatti espressamente che detta adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione . Non appare d'altra parte pertinente l'esempio riportato dall'appellata sentenza della commissione tributaria provinciale, volto ad evidenziare come la tesi tendente ad escludere ogni possibilità di impugnazione in simili ipotesi si rivelerebbe incongrua laddove si fosse di fronte ad evidenti errori materiali da parte dell'amministrazione nell'effettuare i calcoli per la rideterminazione del reddito . NOTIFICA OBBLIGATORIA A TUTTE LE PARTI CTR TORINO N. 50/2/11 DEL 14 MARZO 2011 Notifica dell'appello obbligatoria per tutte le parti già partecipanti al giudizio di primo grado. La mancata notifica comporta infatti l'inammissibilità dell'appello stesso. Per i giudici piemontesi, inoltre, non è possibile invocare l'applicazione dell'art. 332 c.p.c., vale a dire la notifica dell'impugnazione anche dei soggetti nei confronti dei quali non è stata proposta l'impugnazione anche perché non si tratta di cause scindibili per cui possa valere la norma che dispone l'integrazione del contraddittorio, sia perché, anche volendosi ammettere che lo siano, la norma non può essere traslata nel processo tributario ex art. 1, co. 2, DLgs. 31.12.1992 n. 546 in quanto espressamente derogata dall'art. 53, co. 1 stesso decreto . L'UTENZA IN ITALIA NON PROVA LA RESIDENZA CTP MILANO N. 241/16/11 DEL 20 LUGLIO 2011 La semplice intestazione di un'utenza elettrica in Italia non è sufficiente a far cadere la residenza estera di un cittadino iscritto all'AIRE. Per la CTP di Milano, infatti, la semplice intestazione dell'utenza domestica per l'utilizzo dell'energia elettrica, a decorrere dal mese di settembre, non configura elemento di per sé sufficiente per ricondurre in Italia, rectius nel comune di , la sede principale degli affari e degli interessi della ricorrente, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 917/86 . INDEDUCIBILI A FINI IRAP I CANONI DI LOCAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE CTP REGGIO EMILIA N. 283/01/11 DEL 18 LUGLIO 2011 Ripresi a tassazione IRAP e IRPEF i canoni di locazione versati dallo studio associato ad una società per l'utilizzo di un immobile strumentale. Ulteriore precisazione la società possedeva il predetto immobile in virtù di un contratto di leasing. Proprio per questo motivo, la GdF ha rilevato che tali costi sono da ritenersi indeducibili in quanto del tutto assimilabili a dei canoni di leasing, per i quali ultimi il legislatore ha escluso la deducibilità da parte delle associazioni di professionisti, ai sensi dell'art. 54, com. 2, del DPR n. 917/86 . Inoltre, continuano i giudici emiliani, risulta evidente che la srl è una società costituita solamente effettuare l'operazione immobiliare relativa al fabbricato ad uso esclusivamente strumentale per lo svolgimento dell'attività odontoiatrica, da destinare allo Studio Associato di Odontoiatria . Tale operazione che sarebbe fiscalmente inoppugnabile se la srl disponesse di una propria struttura organizzativa, se avesse una compagine sociale diversa da quella dello studio associato e se esercitasse realmente l'attività immobiliare, ponendo quindi in essere con continuità una molteplicità di operazioni immobiliari con più soggetti, nel caso di specie assume, invece, le tipiche caratteristiche di un'operazione per sé elusiva . La CTP ha così rigettato il ricorso dello studio. L'ALLOGGIO DELLA COOPERATIVA NON COMPORTA IL VENIR MENO DELLE AGEVOLAZIONI CTP BARI N. 125/2/11 DEL 15 GIUGNO 2011 L'assegnazione di un alloggio di una cooperativa a proprietà divisa, avvenuto entro un anno dalla vendita dell'abitazione acquisita in precedenza, non fa perdere al contribuente l'agevolazione prima casa. Per i giudici pugliesi, si legge nella sentenza, il soggetto che entro l'anno dalla alienazione dell'immobile agevolato - prima casa - divenga assegnatario in via provvisoria e successivamente definitivo consegnatario dell'alloggio di Cooperativa a proprietà divisa, in presenza di tutti i requisiti e le condizioni previste dalla norma, ha diritto al credito di imposta ex art. 7 della legge 448/98 acclarato, quindi, che detta assegnazione dell'alloggio soddisfa il requisito dell'acquisizione entro l'anno, assume rilevanza, ai fini della decadenza dalle agevolazioni e della decisione giudiziale, la individuazione della data certa dei verbali di assegnazione e di consegna dell'alloggio de quo . DECADENZA DEI TERMINI PER COLPA DEL DIFENSORE. IL CONTRIBUENTE RIENTRA NEI TERMINI CTP LECCE N. 377/1/2011 DEL 31 MAGGIO 2011 Riaperti i termini per l'impugnativa degli atti tributari al contribuente che dimostra la responsabilità del difensore nella sopraggiunta decadenza. Particolare la motivazione dei giudici pugliesi, ove si legge nella sentenza, che l'istante ha dimostrato di essere incorso in decadenza per causa ad esso non imputabile, sia in quanto a nulla rileva la prospettata azione di responsabilità evidenziata dall'Agenzia delle Entrate da esperire nei confronti degli eredi del professionista delegato e, per converso, oltremodo significativo e condizionante è stato l'insano gesto posto in essere da una mente turbata e sconvolta, sicché assolutamente irresponsabile . LUOGHI DI CULTO SENZA ICI CTP LECCO N. 166/2011 Non conta l'accatastamento catastale quanto l'utilizzo. Ne consegue che un immobile destinato a luogo di culto moschea posseduto da un'associazione e non classificato nella categoria E comunque non è soggetto all'ICI. Per i giudici lombardi, l'esercizio in privato dell'attività di culto, è un diritto costituzionale inviolabile. TARSU STAGIONALE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI CTP LECCE N. 368/11 Gli stabilimenti balneari sono obbligati al versamento della TARSU solo per il periodo estivo, in concomitanza con la temporanea occupazione, mediante concessione marittima su beni demaniali, della battigia con sdraio ed ombrelloni. Per i giudici pugliesi, se è vero che tali stabilimenti producono rifiuti e devono essere assoggettati alla tassa, è altresì vero che tale tariffa deve essere quella giornaliera di cui all'art. 77 del DL 507/93 in quanto l'occupazione effettiva delle aree è inferiore a 183 giorni/anno. A cura di d.t.