Con la manovra bis il legislatore detta l'asset allocation alle Casse private

di Paolo Rosa

di Paolo Rosa * Come è noto le Casse di Previdenza dei professionisti, pur gestendo la previdenza obbligatoria di primo pilastro, sono PRIVATE e godono, ope legis, di autonomia normativa e gestionale. Con l'art. 2, n. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, già approvato al Senato e in odor di fiducia alla Camera, il Legislatore - in ciò agevolato dai ritardi accumulati dalle Casse nel darsi delle regole comuni in materia di investimenti - è pesantemente intervenuto nella sostanza dettando l'asset allocation delle risorse da investire utilizzando lo strumento della tassazione. Come? Semplicissimo. 6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento. 7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter , ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi a obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati a identica b obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico b obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 c titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 d piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti. 8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto. In buona sostanza, l'aumento della tassazione delle rendite dal 12,50% al 20% è di per sé sola in grado di determinare la scelta dello strumento finanziario perché il differenziale del 7,5% rappresenta il primo guadagno. Quindi tutti sui titoli di Stato o altre obbligazioni sopra indicate. L'autonomia gestionale riceve un colpo mortale. Il guadagno per lo Stato aumenterà di 50-60milioni di euro in aggiunta ai 90milioni di oggi. Il patrimonio mobiliare delle Casse di previdenza dei professionisti si impoverirà ulteriormente al punto che l'idea di un ritorno all'INPS non sembra più tanto peregrina. * Avvocato