NOVITÀ FISCALI IN PILLOLE

Riprendiamo, in questo week-end, l'usuale aggiornamento in materia fiscale. Spunti numerosi e interessanti, come sempre. E da fonti variegate. Partiamo dalla Corte di Cassazione. Tra gli argomenti di maggiore rilievo efficacia della deducibilità e necessità del documento originale riscossione sanzioni pecuniarie e termine di prescrizione impresa in crisi poi fallita e mancato versamento dei contributi bancarotta fraudolenta denaro non dichiarato e sequestro Irap per artigiani e piccoli commercianti regime agevolato e fattura corrispondenza tra fattura e operazione commerciale. Altro fronte è quello delle Commissioni tributarie territoriali. A questo proposito, tra le tematiche principali deducibilità degli interessi detrazione dell'Iva 'solidarietà' tra consolidata e consolidante per le imposte inammissibilità del ricorso incompleto accertamento e utilizzabilità dell'elemento 'mutuo'. Per chiudere, un'occhiata alle ultime segnalazioni arrivate dall'Agenzia delle Entrate, che riguardano, tra l'altro deducibilità delle donazioni credito Iva e rimborso Iva. DEDUCIBILI LE DONAZIONI EFFETTUATE AGLI ISTITUTI DI RICOVERO RIS. AG. ENTRATE N. 87 DEL 19 AGOSTO 2011 In risposta ad un interpello, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la piena deducibilità delle donazioni effettuate agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico Irccs . Per il Fisco, infatti, tali istituti sono da considerarsi enti pubblici di ricerca anche quando hanno natura privata. TERRITORIALITA' DEI SERVIZI. DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE TUTTI I CHIARIMENTI IVA CIRC. AG. ENTRATE N. 37/E DEL 29 LUGLIO 2011 Territorialità dell'IVA, servizi, reverse charge e tutto quanto è stato introdotto a livello comunitario dall'inizio dello scorso anno. Dal Fisco una guida definitiva per il contribuente. FUORI DAL GRUPPO L'IVA ANTE INCORPORAZIONE RIS. AG. ENTRATE N. 78/E DEL 29 LUGLIO 2011 Non è possibile trasferire al gruppo il credito IVA sorto precedentemente all'incorporazione della società estranea alla procedura di liquidazione. Questo il contenuto della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, che basa il proprio parere sul contenuto dell'art. 73, c.3 del DPR 633/72. IL QUADRO RE GUIDA L'IRAP PER IL PROFESSIONISTA CASSAZIONE N. 16628 DEL 28 LUGLIO 2011 Solo da questo quadro, infatti, il cui contenuto ben riporta la composizione dei costi sostenuti dal professionista per la propria attività, è possibile rintracciare i presupposti dell'imposta ed in particolare degli elementi rilevanti l'autonoma organizzazione. Per la Cassazione, si legge così nella sentenza, Si tratta di regola empirica che facilita l'onere probatorio in un processo caratterizzato da limitazioni istruttorie, quale quello tributario, sostanzialmente incentrato sulle produzioni documentali e sugli eventuali poteri acquisitori riservati in via integrativa al giudice tributario DLgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1 . Fermo restando che graverà sul contribuente che proponga domanda di ripetizione di indebito contro il silenzio-rifiuto od il diniego espresso di rimborso dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, cioè la mancanza della causa autonoma organizzazione che giustifica il prelievo fiscale . NON PERDE IL DIRITTO AL RIMBORSO IVA LA SOCIETA' ESTINTA RIS. AG. ENTRATE N. 77 DEL 27 LUGLIO 2011 E tale rimborso deve essere distribuito ai soci della medesima società. Nella risoluzione dell'Agenzia tutta la consulenza giuridica relativa all'art. 2495 del Codice Civile. CONTRATTO E FATTURA NON POSSONO DIFFERIRE CASSAZIONE N. 16437 DEL 27 LUGLIO 2011 La fattura deve corrispondere all'effettiva operazione commerciale svolta. Ciò comporta, per l'acquirente, l'obbligo di regolarizzare il documento nel caso in cui lo stesso non corrisponde al rapporto sottostante. Per la Cassazione, in particolare, sussiste l'obbligo del destinatario di procedere alla regolarizzazione della fattura nei casi in cui, come quello in esame, l'emittente abbia dato al negozio sottostante una qualificazione diversa da quella dovuta, che nel caso di specie la Cassa ricorrente non poteva ignorare, stante la sua qualità di parte del rapporto . LA CORRETTEZZA FORMALE NON SALVA IL CONTRIBUENTE CASSAZIONE N. 16431 DEL 27 LUGLIO 2011 Non basta che la fattura sia corretta per beneficiare del regime agevolato. L'abuso di diritto è infatti rilevabile quando l'operazione è stata effettivamente svolta e corrisponde a quella indicata nei documenti. Per la Cassazione, in particolare, In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensi1 nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali. Esso comporta l'inopponibilità del negozio all'Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall'operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell'operazione Cass. n. 30055/2008, n. 10257/2008, n. 8772/2008, n. 20398/2005, n. 1372/2011 , ed onera il contribuente di provare i presupposti di fatto, legittimanti l'applicazione dello speciale regime Cass. n. 14381/2007, 13559/2007, SS.UU. n. 27619/2006 e n. 30057/2008 . NIENTE IRAP PER ARTIGIANI E PICCOLI COMMERCIANTI CASSAZIONE N. 16340 DEL 27 LUGLIO 2011 In tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l 'id quod plerumque accidit , il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni . Con questo passaggio chiave della sentenza, la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal fisco e salvato il contribuente che potrà così ottenere il rimborso dell'imposta versata. CONFISCA VIETATA SE LA PROVENIENZA DEL DENARO E' LECITA CASSAZIONE N. 29926 DEL 27 LUGLIO 2011 Il denaro di provenienza lecita, anche se non fiscalmente dichiarato, non può essere oggetto di sequestro. In particolare, Se il presupposto di operatività dell'istituto di cui all'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 è la presunzione di illiceità della provenienza delle risorse patrimoniali di un dato soggetto, appare evidente che ove le fonti di produzione del patrimonio siano identificabili, siano lecite, e ne giustifichino la titolarità in termini non sproporzionati ad esse, è irrilevante che tali fonti siano identificabili nei redditi dichiarati a fini fiscali piuttosto che nel valore delle attività economiche che tali entità patrimoniali producano, pur in assenza o incompletezza di una dichiarazione dei redditi. Diversamente, si verrebbe a colpire il soggetto, espropriandosene il patrimonio, non per una presunzione di illiceità, in tutto o in parte, della sua provenienza ma per il solo fatto della evasione fiscale condotta, questa, che all'evidenza non può dirsi riconducibile allo spirito e alla ratio dell'istituto in questione, che mira a colpire i proventi di attività criminose e non a sanzionare la infedele dichiarazione dei redditi, che si colloca in un momento successivo rispetto a quello della produzione del reddito, e per la quale soccorrono specifiche norme in materia tributaria, non necessariamente implicanti responsabilità penali . IL TENTATIVO ESTREMO DI SALVARE L'AZIENDA NON SALVA DALL'ACCUSA DI BANCAROTTA CASSAZIONE N. 29773 DEL 25 LUGLIO 2011 Per la Cassazione, quindi, l'accusa di bancarotta fraudolenta non può certo dirsi esclusa per il solo fatto che l'agente, in presenza come, nella specie, risulta incontroverso di una situazione economica tale da rendere prospettabile l'eventualità di un fallimento, assuma, pur per l'intento di salvare la continuità dell'impresa, iniziative riconoscibilmente suscettibili di dar luogo, in caso di insuccesso, al depauperamento del patrimonio sociale destinato a garanzia dei creditori, così accettando l'eventualità che tale depauperamento abbia in effetti a verificarsi . LA CRISI SALVA L'IMPRENDITORE DAL MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI CASSAZIONE N. 29616 DEL 25 LUGLIO 2011 La crisi dell'impresa, e il successivo fallimento, salvano l'imprenditore dall'accusa di omesso versamento dei contributi. In particolare, L'imputato nei motivi di appello aveva dedotto che, per il suo stato di insolvenza, non era stato nella condizione di pagare i lavoratori ed aveva corroborato la sua deduzione asserendo che la società era fallita ed i dipendenti si erano insinuati nel passivo fallimentare. In presenza di una puntuale censura dell'atto di appello, decisiva per la risoluzione del caso, la Corte territoriale, senza svolgere indagini, si è limitata ad asserire che la situazione di difficoltà economica, e conseguenti omessi pagamenti, segnalata dall'imputato doveva ragionevolmente riguardare solo l'immediato periodo precedente al fallimento. La prospettazione difensiva, che era facilmente verificabile, meritava una maggiore considerazione ed un apparato argomentativo che non concludesse con un convincimento espresso in termini di mera possibilità . Si tratta, in ogni caso, di una decisione in netto contrasto con quello che era stato, sino ad ora, il percorso giurisprudenziale della Suprema Corte. PRESCRIZIONE QUINQUENNALE PER LE SANZIONI CASSAZIONE N. 16099 DEL 22 LUGLIO 2011 Termine di prescrizione ridotto per la riscossione delle sanzioni pecuniarie. La Cassazione ha così accolto il ricorso del contribuente che contestava l'applicazione del termine ordinario di cui all'art. 2946 del Codice Civile. Nella fattispecie è infatti applicabile quanto disposto dall'art. 17, c.1 della Legge 4/1929, successivamente abrogato dall'art. 1, c.1, lett. a del DLGS 472/97, ovvero la prescrizione nel termine dei cinque anni del credito vantato dal Fisco in difetto di atti interruttivi compiuti primo dell'iscrizione delle somme nei ruoli esecutivi e alla notifica della cartella di pagamento impugnata dalla società contribuente . RISPONDE DELLA BANCAROTTA IL LIQUIDATORE CHE SI ANTICIPA IL COMPENSO CASSAZIONE N. 28077 DEL 15 LUGLIO 2011 La liquidazione del proprio compenso, seppur legittimo ma precedente il fallimento dell'azienda, comporta il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale in capo al liquidatore. Per la Cassazione Non è dubbio, quindi, che tra i creditori del fallimento fosse da annoverare anche il , il quale, tuttavia, ha percepito, in anticipo sugli altri e per intero, la somma cui aveva astrattamente diritto. Il fatto che, così operando egli abbia favorito, non un qualsiasi creditore, ma sé stesso, non può conseguire l'effetto di impedire che tale condotta sia inquadrata nella ipotesi criminosa di cui al III comma dell'art. 216 L.F., non consentendolo la lettera della legge, né la ratio della norma. A ben vedere, la particolare gravità della condotta, consistente nell'approfittamento di una condizione di privilegio, derivante dalla posizione dell'agente, potrebbe esser tenuta presente nel momento della concreta determinazione del trattamento sanzionatone, ben potendo la autoliquidazione essere giudicata, ai fini della pena, condotta più grave - sotto il profilo oggettivo e soggettivo - rispetto ad altre condotte preferenziali. Il reato di cui al capo a va dunque riqualificato come bancarotta preferenziale . DEDUCIBILITA' SOLO CON IL DOCUMENTO ORIGINALE CASSAZIONE N. 13943 DEL 24 GIUGNO 2011 Non vale la fotocopia a meno che non si dimostri la causa di forza maggiore che ha determinato la scomparsa del documento originale. In particolare, è indubitabile che grava sul contribuente l'onere della prova dell'esistenza del diritto alla detrazione Cass. n. 13605 del 2003, peraltro riportata nelle controdeduzioni del contribuente ed altresì che sempre sul medesimo gravi l'onere di provare - evidentemente nei gradi di merito, trattandosi di accertamento in fatto - sia l'esistenza di una forza maggiore che abbia determinato la perdita delle fatture in originale, sia la ricostruzione delle stesse a mezzo dell'opera dei fornitori dei servizi . CONSOLIDATA SOLIDALE CON LA CONSOLIDANTE SOLO PER LE PROPRIE IMPOSTE CTP MILANO N. 221/24/11 DEL 24 GIUGNO 2011 Consolidata solidale solo per la parte di imposte accertate di propria competenza. La stessa non è quindi chiamata a rispondere di eventuali maggiori imposte derivanti da accertamenti operati su altre imprese partecipanti al consolidato. E' quindi annullabile la cartella di pagamento emessa priva delle corrette motivazioni. INAMISSIBILE IL RICORSO INCOMPLETO CTR PIEMONTE N. 39/2/11 DEL 15 FEBBRAIO 2011 Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2 ndr dell'articolo 18 DLGS 546/92 , ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non è sottoscritta a norma del comma precedente . Inoltre, ai sensi dell'art. 22, co. 2, decr. 546 cit. l'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio . . Con questa motivazione la CTR piemontese ha respinto l'appello del contribuente. IL MUTUO NON E' PROVA PER L'ACCERTAMENTO CTR LOMBARDIA N. 96/8/11 La stipula di un mutuo per un importo superiore a quello di cessione dell'immobile non è prova sufficiente per contestare e rettificare la dichiarazione dei redditi dell'impresa venditrice. O almeno non può essere l'unica prova in quanto nulla vieta, all'acquirente, di negoziare ed ottenere mutui per importi superiori all'effettivo valore dell'immobile. Con queste motivazioni, quindi, la CTR lombarda ha respinto il ricorso dell'Agenzia già precedentemente bocciato. NON BASTA LA BUONA FEDE PER SALVARE LA DETRAZIONE DELL'IVA CTR CAMPANIA N. 256/5/11 Quando si tratta di Frode Carosello , anche la dimostrazione della buona fede può non bastare a far recedere il Fisco dal disconoscimento della detrazione dell'imposta effettuata dall'acquirente. Per i giudici campani, coerentemente con il disposto della Cassazione sentenza n. 9870/11 , infatti, l'amministrazione finanziaria ha sempre facoltà di negare la deduzione dell'IVA prescindendo dalla consapevolezza o dalla buona fede dell'azienda coinvolta nella frode. SOCIO O BANCA NON FA DIFFERENZA PER LA DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI CTP TREVISO N. 64/8/11 Deducibili gli interessi riconosciuti sul finanziamento erogato dal socio se viene dimostrato che la stessa somma era ottenibile anche attraverso accordi con gli istituti di credito. La prova può essere fornita anche mediante esibizione di lettere di intenti scambiate con le banche. In questo modo è stata provata la correttezza dell'operazione effettuata ai sensi dell'art. 98 c.1 del TUIR vigente allora e ora abrogato dal 2008 e i giudici veneti non hanno potuto fare altro che accogliere il ricorso del contribuente che contestava l'accertamento ricevuto. A cura di d.t.