NOVITÀ FISCALI IN PILLOLE

Contabilità affidata a un professionista? Ben fatto, ma ciò non toglie che la responsabilità dell'imprenditore di vigilare sulla gestione societaria resta fondamentale. Soprattutto in caso di bancarotta. Questo il principio - affermato dalla Cassazione - con cui apriamo l'abituale aggiornamento del week-end. Prima di dare spazio al Palazzaccio, però, segnaliamo gli spunti proposti dalle Commissioni tributarie territoriali, che, tra l'altro, affronta il tema dell'aliquota Ici agevolata, quello del contraddittorio nel caso di dubbi su aspetti rilevanti della dichiarazione e quello della 'non contestazione'. Citazione a parte, infine, per una pronuncia 'targata' Bari in ballo una cartella in cui è stato omesso il procedimento di calcolo dell'imponibile e di liquidazione dell'imposta dovuta, ebbene non è sufficiente l'indicazione del numero della sentenza tributaria per renderla valida. Diamo ora un'occhiata al fronte della Cassazione. Numerosi gli argomenti di rilievo. Tra i più importanti segnaliamo l'applicabilità dell'Irap il peso del contraddittorio rispetto all'applicazione degli 'studi di settore' validità dell'atto impositivo obbligatorietà dell'avviso di ricevimento per l'accertamento la cessione del ramo d'azienda e i limiti della licenza software il peso della stabile organizzazione in Italia della società estera rispetto all'accertamento. SEMPRE APPLICABILE IL RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO CORTE COSTITUZIONALE N. 247 DEL 25 LUGLIO 2011 Anche nel caso in cui la comunicazione del reato è successiva al raggiungimento dell'ordinario termine di decadenza dell'accertamento. Per la Corte Costituzionale, in particolare, i termini raddoppiati sono anch'essi termini fissati direttamente dalla legge, operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva allorché, cioè, sussista l'obbligo di denuncia penale per i reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 , senza che all'amministrazione finanziaria sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loro applicazione. In altre parole, i termini raddoppiati non si innestano su quelli brevi di cui ai primi due commi dell'art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 in base ad una scelta degli uffici tributari, ma operano autonomamente allorché sussistano elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000. Sotto questo aspetto non può parlarsi di riapertura o proroga di termini scaduti né di reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti , perché i termini brevi e quelli raddoppiati si riferiscono a fattispecie ab origine diverse, che non interferiscono tra loro ed alle quali si connettono diversi termini di accertamento. Più precisamente, i termini brevi di cui ai primi due commi dell'art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 operano in presenza di violazioni tributarie per le quali non sorge l'obbligo di denuncia penale di reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 i termini raddoppiati di cui al terzo comma dello stesso art. 57 operano, invece, in presenza di violazioni tributarie per le quali v'è l'obbligo di denuncia. è, perciò, del tutto irrilevante che detto obbligo, come osservato al punto 3.1., possa insorgere anche dopo il decorso del termine breve o possa non essere adempiuto entro tale termine. Ciò che rileva è solo la sussistenza dell'obbligo, perché essa soltanto connota, sin dall'origine, la fattispecie di illecito tributario alla quale è connessa l'applicabilità dei termini raddoppiati di accertamento . LA STABILE ORGANIZZAZIONE RIFERIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CASSAZIONE N. 16106 DEL 22 LUGLIO 2011 Società estera con stabile organizzazione in Italia per il Fisco solo questo secondo soggetto deve essere oggetto dell'accertamento. Per la Cassazione, quindi, l'accertamento condotto dall'Agenzia sul reddito d'impresa, prodotto nel territorio dello Stato da società non residente tramite stabile organizzazione, deve essere svolto nei confronti di quest'ultima e non nei diretti confronti della società non residente. E d'altro canto, nell'ipotesi quale quella di specie in cui la stabile organizzazione del soggetto non residente è rappresentata da società residente munita di personalità giuridica, il criterio trova ulteriore conforto nel rilievo che in tal caso, per le precipue caratteristiche del sistema legale descritto in precedenza, l'accertamento non può che risolversi nella rettifica della dichiarazione di detto soggetto ancorché per la parte afferente al reddito del soggetto non residente di cui costituisce stabile organizzazione . AVVISO DI RICEVIMENTO OBBLIGATORIO PER L'ACCERTAMENTO CASSAZIONE N. 16050 DEL 21 LUGLIO 2011 Notifica dell'atto di accertamento sempre accompagnato dall'avviso di ricevimento della raccomandata a pena di nullità. Per la Cassazione, si legge così nella sentenza, si deve ritenere essere oramai parte del diritto vivente il principio secondo cui l'avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.comma è elemento indispensabile per il consolidamento del procedimento notificatorio. Ciò comporta che, diversamente dall'assunto dell'avvocatura erariale, non può dirsi irrilevante la mancata consegna dell'avviso di giacenza della raccomandata con cui si da notizia del deposito al contribuente destinatario . LA CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA NON SUPERA I LIMITI DELLA LICENZA SOFTWARE CASSAZIONE N. 16041 DEL 21 LUGLIO 2011 La cessione del ramo di azienda non supera i limiti imposti dal trasferimento della licenza d'uso di un software stante la completa identificazione tra il contratto di licenza e il suo oggetto. Per la Cassazione, si legge tra le motivazioni della sentenza, Nella vicenda emerge una concessione temporanea e non una alienazione, ovvero emerge la convivenza di due diritti, quello del concessionario allo sfruttamento economico e quello del permanente titolare del diritto e del suo interesse a che lo sfruttamento avvenga nella forma che egli ritiene di pattuire. Dunque l'art. 2558 del Codice Civile laddove al primo comma chiarisce che l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa se non è pattuito diversamente , consente di prendere in considerazione proprio quelle situazioni nelle quali, esplicitamente, le parti hanno voluto stabilire la incedibilità ulteriore di un diritto già ceduto . COMUNQUE RESPONSABILE DI BANCAROTTA L'IMPRENDITORE CHE AFFIDA LA CONTABILITÀ AD UN PROFESSIONISTA CASSAZIONE N. 29161 DEL 21 LUGLIO 2011 L'affidamento dell'incarico ad un professionista non assolve l'imprenditore dall'obbligo di vigilanza sulla gestione societaria. In particolare, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non va esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, posto che la qualifica rivestita non esime dall'obbligo di vigilare e controllare l'attività svolta dal delegato Sez. 5, n. 11931 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005, De Franceschi, Rv. 231707 . Con ulteriori motivazioni, la Cassazione ha così respinto il ricorso. COMPETENTE IL GIUDICE ITALIANO PER IL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ SOLO FORMALMENTE TRASFERITA ALL'ESTERO CASSAZIONE N. 15880 DEL 20 LUGLIO 2011 È competente il giudice italiano in merito alla richiesta di fallimento di una società formalmente trasferita all'estero ma che ha mantenuto in patria il centro dei propri interessi. Per la Cassazione, si legge così nella sentenza, deve aversi soprattutto riguardo al luogo in cui effettivamente si forma la volontà dell'ente ed in cui, perciò, abitualmente si trovano ed operano i soggetti dai quali tale volontà in concreto promana nel caso in esame assume valenza decisiva la cittadinanza italiana e la mancanza di significativi collegamenti col territorio sloveno dei soci, di chi impersona l'organo amministrativo della società e dell'impiegata che risulta esser stata la persona che ha maggiormente operato per la società stessa . IL COLLABORATORE DELLO STUDIO NON VERSA L'IRAP CASSAZIONE N. 15805 DEL 19 LUGLIO 2011 La semplice collaborazione con lo studio associato non giustifica l'applicazione dell'IRAP al professionista. A nulla rileva, per la Cassazione, il fatto che l'attività sia stata effettivamente svolta, ed accresciuta, grazie agli strumenti messi a disposizione dello studio associato stesso. SOGGETTA AD IRAP L'ATTIVITÀ NEL COLLEGIO SINDACALE CASSAZIONE N. 15803 DEL 19 LUGLIO 2011 È soggetto ad IRAP il commercialista che svolge prevalentemente attività di sindaco in diversi collegi sindacali. Per la Cassazione, nell'attività svolta mediante uno studio commerciale associato di dottori commercialisti e ragionieri il quale si avvale costantemente e continuativamente del lavoro di dipendenti non si riscontrano quegli elementi di inesistenza del requisito organizzativo all'uopo rilevante . Il ricorso del contribuente è stato così respinto. DA PROVARE L'IRAP PER L'AGENTE CASSAZIONE N. 15586 DEL 14 LUGLIO 2011 La compilazione del quadro RW non rappresenta un automatismo per l'applicazione dell'IRAP all'agente di commercio. La Cassazione, rigettando il ricorso del Fisco, ha così confermato il giudizio già espresso dalla CTR che non ha ritenuto assoggettabile a IRAP in quanto l'attività era svolta con l'ausilio dei soli strumenti necessari all'espletamento dell'attività di intermediario delle assicurazioni e dato che l'assenza di dipendenti esclude ulteriormente che si concretizzi il presupposto di autonoma organizzazione come previsto dalla normativa IRAP e interpretato dalle Sezioni Unite . DEVE RISPETTARE IL REGOLAMENTO COMUNALE LA PUBBLICITÀ CHE UTILIZZA I CAMION CASSAZIONE N. 15302 DEL 12 LUGLIO 2011 L'utilizzo dei c.d. camion poster è soggetta al regolamento comunale e alle sanzioni previste dallo stesso. Il rispetto, o meno, del Codice della strada, trattandosi di automezzo, è quindi elemento ulteriore ma diverso rispetto ai motivi che hanno indotto l'ente locale a sanzionare l'azienda titolare del mezzo. LA LIQUIDAZIONE COATTA NON BLOCCA LA MATURAZIONE DEGLI INTERESSI CASSAZIONE N. 14812 DEL 5 LUGLIO 2011 Per la Cassazione deve ritenersi che gli interessi sono dovuti anche per il periodo successivo alla liquidazione coatta amministrativa, nei limiti di cui al citato art. 2749 c.c. . In particolare, si legge sempre nella sentenza, il richiamo è alla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 162/2001, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del menzionato R.D. n. 267 del 1942, art. 54, comma 3, nella parte in cui non richiama, ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, l'art. 2749 c.c., dettato in materia di privilegi . STUDI LIMITATI DALLE RAGIONI ADDOTTE DAL CONTRIBUENTE CASSAZIONE N. 13318 DEL 17 GIUGNO 2011 Il contraddittorio con il contribuente rileva nell'applicazione degli studi di settore. Per la Cassazione, infatti, elemento sostanziale, caratterizzante l'accertamento mediante l'applicazione dei parametri e degli studi di settore, è il contraddittorio con il contribuente ciò in quanto dallo stesso possono emergere elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell'impresa la presunzione indotta dal rilevato scostamento dai parametri . È stato, in coerenza, precisato che la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo del predetto scostamento dai parametri, ma deve essere integrata anche sotto il profilo probatorio con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio . Conclusivamente si è affermato che è da questo più complesso quadro che emerge la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente . La Cassazione confermava quindi quanto già stabilito nei precedenti gradi di giudizio e rigettava il ricorso dell'Agenzia. VALIDO L'ATTO FIRMATO DAL FUNZIONARIO DELEGATO CASSAZIONE N. 13512 DEL 18 MAGGIO 2011 Non è necessaria la firma del Direttore in calce all'atto impositivo se lo stesso è stato sottoscritto da un funzionario munito di idonea delega. Per la Cassazione, in particolare, la mancanza di una sottoscrizione del direttore sugli ordini di servizio non ha rilievo, in quanto, in mancanza di espressa disposizione di legge che ponga tale requisito a pena di nullità a differenza dalla ipotesi di cui sopra vale il consolidato principio che l'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento dell'effettiva provenienza dell'atto stesso dal soggetto autorizzato a formarlo. Ne consegue che il difetto di sottoscrizione autografa dell'atto amministrativo non è, di per sé, motivo di invalidità dello stesso. Cass. n. 13375 del 2009 che pertanto, non essendo stata contestata la provenienza dell'atto, e comunque non avendo il giudice provveduto all'accertamento, la delega è valida e così pure l'atto impugnato . NULLA LA CARTELLA CHE NON RIPORTA IL PROCEDIMENTO DI CALCOLO CTR BARI N. 85/9/11 DEL 2 MAGGIO 2011 Non è sufficiente l'indicazione del numero della sentenza tributaria per rendere valida una cartella in cui è stato invece omesso il procedimento di calcolo dell'imponibile e di liquidazione dell'imposta dovuta. Per i giudici pugliesi, si legge così nella sentenza, si rende necessario che l'Ufficio, sulla base della suddetta sentenza, rinnovi il procedimento di determinazione e liquidazione dell'imponibile e dell'imposta rendendone partecipe il contribuente, al fine di renderlo edotto della corretta applicazione del disposto della sentenza sopra riportata e provveda, qualora sussistano le condizioni di legge, alla conseguente richiesta dell'imposta . LA SEMPLICE RICHIESTA DI DOCUMENTI NON È CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE CTR LAZIO N. 296/4/11 DEL 20 APRILE 2011 La richiesta di una lista di documenti, effettuata per mezzo di un questionario, non rappresenta un contraddittorio idoneo a dissipare eventuali incertezze sorte su aspetti rilevanti della dichiarazione. Tale contraddittorio diventa così un passaggio obbligato prima dell'accertamento o della richiesta di liquidazione di maggiori somme. Per i giudici romani, in particolare, la mancanza della predetta procedura prevede la nullità dell'atto di accertamento stesso. ALIQUOTA ICI AGEVOLATA. SPETTA AL COMUNE L'ESTENSIONE ALLE PERTINENZA CTR PIEMONTE N. 61/2/11 DEL 22 MARZO 2011 In particolare, il richiamo dei giudici piemontesi è all'art. 2, comma 4, della Legge n. 431/98 per cui i Comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli ai proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi . DIMOSTRATE LE PROVE NON CONTESTATE CTP VERONA N. 123/3/11 Non sono richiesti ulteriore prove se quelle già fornite dal contribuente non sono contestate tempestivamente dal Fisco. Richiamando una precedente sentenza della Cassazione n. 12636/05 , i giudici veneti hanno così ribadito la necessità di applicazione del principio di non contestazione nel processo tributario , ovvero la fattispecie per cui ogni qualvolta venga posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e di prova, la controparte ha il diritto/dovere di contestare il fatto allegato in sede di prima difesa utile. Se ciò non avviene, è quindi da ritenersi tale fatto acquisito e la controparte non risulta più gravata di ulteriore onere probatorio. A cura di d.t.