NOVITÀ FISCALI IN PILLOLE

Si registra un'altra fervida settimana fiscale. Il controllo automatizzato delle dichiarazioni mette fuori gioco il contribuente che non può più accedere al ravvedimento. Nuova inversione di rotta della Cassazione sulle frodi carosello torna la linea dura, per cui la deduzione IVA può essere accertata dal Fisco prescindendo dalla buona fede dell'azienda coinvolta. E ancora una pronuncia sull'abuso del diritto gli utili extrabilancio, nel passaggio da socio ad amministratore nella società di famiglia, non possono essere attribuiti all'ex socio operazione vietata. Onere della prova sempre più stringente sul contribuente. Non basta pertanto che l'auto di lusso sia strumentale all'attività dell'azienda per sfuggire all'accertamento del fisco. Spetta sempre allo stesso dimostrare la provenienza del denaro utilizzato per gli investimenti quando il rendimento normale del mercato non coincide con i flussi di liquidità che transitano sul conto corrente bancario. E infine dal merito pugliese ben quattro pronunce della CTR per affermare la natura di tributo ambientale della Carbon Tax. IL CONTROLLO AUTOMATIZZATO METTE FUORI GIOCO IL RAVVEDIMENTO CIRC. AG. ENTRATE N. 18/E DEL 10 MAGGIO 2011 E' bloccato l'accesso del contribuente al ravvedimento una volta attivato il controllo automatizzato delle dichiarazioni. Unica eccezione le infrazioni non ancora oggetto di contestazione da parte del Fisco. Infatti solo la formale conoscenza da parte del contribuente preclude la possibilità di avvalersi del ravvedimento e quindi di beneficiare della riduzione delle sanzioni. Questo, in sintesi, il contenuto della circolare dell'Agenzia delle Entrate. IL BOLLO NON E' DOVUTO SULLE ISTANZE DI RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI RIS. AG. ENTRATE N. 55/E DEL 9 MAGGIO 2011 Il limite per l'esenzione è stabilito in 2.000 euro e per somme dovute a seguito delle attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva. Questo, in sintesi, il contenuto della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate. NESSUN SUPPLEMENTARE IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA CIRC. AG. ENTRATE N. 17/E DEL 6 MAGGIO 2011 Nessun allungamento del termine per l'accertamento in caso di mancata presentazione della garanzia per il rimborso IVA. Tale documento, si legge infatti nella circolare, è solo necessario per la liquidazione del credito vantato e non incide sulla verifica della legittimità del credito stesso. Inoltre, decorso il termine stabilito per l'accertamento, il rimborso dovrà essere effettuato anche senza garanzia. Queste alcune delle precisazioni contenute nella recente circolare dell'agenzia delle entrate. TORNA LA LINEA DURA PER LE FRODI CAROSELLO CASSAZIONE N. 9870 DEL 5 MAGGIO Inversione di rotta della Cassazione rispetto alla sentenza n. 9537 del 29 aprile scorso. La sentenza n. 9870 stabilisce così che la deduzione IVA può essere accertata dal Fisco prescindendo dalla buona fede dell'azienda coinvolta nella frode carosello. Per la Cassazione è così da ritenersi erronea l'affermazione che i dati presuntivi esposti nel processo verbale non possono assurgere a prova senza l'attivazione da parte dell'Ufficio di verifiche approfondite per acquisire elementi di prova certi e che bisogna disattendere la parte dei verbali in cui si cerca di dimostrare un disegno criminoso al fine di omettere il pagamento dell'Iva a favore di alcuni soggetti italiani o stranieri, senza dimostrare il coinvolgimento diretto o indiretto della società X . E' invero pacifico nella giurisprudenza di questa corte che, qualora l'Ufficio abbia fornito validi elementi per dubitare della realtà delle operazioni commerciali documentate dalle fatture che il contribuente abbia esposto in detrazione Iva, spetta a quest'ultimo di dimostrane la veridicità Cass. 15395/08 . NON SFUGGE AL FISCO LA PAGA IN NERO CASSAZIONE N. 9867 DEL 5 MAGGIO 2011 Il contribuente è quindi chiamato a dichiarare l'importo percepito nulla valendo il fatto che vi sia stata inosservanza dell'obbligo di dichiarazione da parte della società datore di lavoro e, teorico, sostituto d'imposta. Per la Cassazione, si legge così nella sentenza, in presenza dell'obbligo di effettuare la ritenuta di acconto diretta, in se, ad agevolare non solo la riscossione ma anche l'accertamento degli obblighi del percettore del reddito , l'intervento del sostituto lascia inalterata la posizione del sostituito , il quale è specificamente gravato dell'obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, poiché essi concorrono a formare la base imponibile sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l'imposta dovuto, detraendosi da essa la ritenuta subita come anticipazione del prelievo. Da ciò consegue che, quando la ritenuta non sia stata operata su emolumenti che pur costituiscono componente di reddito, alla omissione il percettore dovrà ovviare, dichiarando i relativi proventi e calcolando l'imposta sull'imponibile alla cui formazione quei proventi hanno concorso Cass. 2212/2000 conf. 16092/2000, 10057/2000, 1081/2003 . DA SOCIO AD AMMINISTRATORE. ATTENZIONE AGLI UTILI EXTRABILANCIO CASSAZIONE N. 9849 DEL 5 MAGGIO 2011 Per la Cassazione infatti tali somme possono essere attribuite all'ex socio della società di famiglia in quanto l'operazione è vietata secondo il principio dell'abuso del diritto. In particolare, la Cassazione ha fatto riferimento ad una numerosa serie di precedenti sentenze e ha ribadito come la presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa, non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale, operando il principio generale del divieto dell'abuso dì diritto, che trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di uguaglianza, nonché nella tendenza all'oggettivazione del diritto commerciale ed all'attribuzione di rilevanza giuridica dell'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal suo titolare. Fattispecie relativa a società a responsabilità limitata partecipata per il 10 per cento da un socio e per il 90 per cento da una società per azioni, della quale erano soci, al 5 per cento, la persona fisica già socia della società a responsabilità limitata e, per il 95 per cento, il coniuge . Sent. n. 13338 del 10/06/2009 conformi Sezioni Unite 30055 del 2008 22.04.2009 n. 9519 08.07.2008 n. 18640 16.03.2007 n. 6197 26.10.2005 n. 20851 15.05.2003 n. 7564 05.05.2003 n. 6780 . L'ESTRATTO CONTO BANCARIO NON E' PROVA PER IL PIGNORAMENTO CASSAZIONE N. 9695 DEL 3 MAGGIO 2011 La banca non può quindi usarlo, quale unico documento, a dimostrazione dell'entità del proprio credito. Se è quindi confermato che, sulla base di quanto contenuto nel TU Bancario, gli istituti di credito possono chiedere il decreto ingiuntivo previsto dall'art. 633 CPC, è altrettanto vero che non possono farlo solo ed esclusivamente con la produzione in giudizio dell'estratto conto finale. L'AUTO DI LUSSO ACCENDE L'ACCERTAMENTO CASSAZIONE N. 9549 DEL 29 APRILE 2011 Non basta che l'auto di lusso sia strumentale all'attività dell'azienda per sfuggire all'accertamento del fisco. Il possesso di un siffatto bene costituisce quindi presunzione legale così come previsto dall'art. 2720 CC. La Cassazione ha quindi ribaltato il verdetto della CTR e accolto il ricorso del Fisco. LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA RESISTE ALLA SEPARAZIONE CASSAZIONE N. 9548 DEL 29 APRILE 2011 Ex moglie condannata al versamento dell'IRPEF per i proventi illeciti conseguiti dal coniuge anche dopo l'avvenuta separazione. Inoltre la notifica dell'accertamento è da ritenersi valida anche se effettuata presso la vecchia casa coniugale, dalla consorte stessa ormai abbandonata. Per la Cassazione, quindi, non può condividersi, a giudizio della Corte, l'assunto del giudice di appello, secondo il quale l'essersi l'amministrazione finanziaria limitata a notificare - come appena rilevato - l'avviso di accertamento al solo marito dell'odierna ricorrente, oltre che al curatore fallimentare, integrerebbe una violazione del disposto dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/73, a tenore del quale gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato da lui delegato . L'impugnata sentenza, invero, non tiene in alcun conto, la disposizione speciale dell'art. 17 della L. n. 114/77, in forza della quale la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita ai coniugi non separati, costituisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze vantaggiose ed eventualmente svantaggiose che derivano dalla legge, e che ne connotano il peculiare regime. Pertanto, all'opzione per la dichiarazione congiunta conseguono indefettibilmente i seguenti effetti, previsti dalla norma suindicata a gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati nei confronti del marito b i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta e dei relativi oneri accessori soprattasse, pene pecuniarie, sanzioni, interessi . PROCESSO PENALE E DEDUZIONE IVA SU BINARI SEPARATI CASSAZIONE N. 9537 DEL 29 APRILE 2011 Non si perde il diritto alla deduzione dell'IVA per il solo fatto di veder accertato il proprio coinvolgimento in un processo penale per frode carosello. Per la Cassazione, in ogni caso, deve essere provata la mala fede del contribuente. Si legge così nella sentenza come ai fini delle problematiche relative alla formazione del reddito d'impresa e, in particolare al calcolo delle sue minusvalenze, nel caso in esame la quota corrispondente alla incidenza dell'IVA la ricostruzione penalistica appare assolutamente inidonea a spiegare il fenomeno. La omessa seria analisi e spiegazione della consistenza della ritenuta inesistenza soggettiva delle operazioni non rende in alcun modo convincente l'operazione compiuta dalla CTR di eliminazione dell'importo corrispondente all'iva, tenendo conto del più recente indirizzo espresso da 75 del D.P.R. 917/86 e vizio motivazionale in ordine al mancato disconoscimento della perdita su crediti irrealizzabili . RENDIMENTO DEGLI INVESTIMENTI E CONTO CORRENTE. LA DISPARITA' GIUSTIFICA L'ACCERTAMENTO CASSAZIONE N. 9535 DEL 29 APRILE 2011 Spetta al contribuente dimostrare la provenienza del denaro utilizzato per gli investimenti quando il rendimento normale del mercato non coincide con i flussi di liquidità che transitano dal conto corrente. In particolare la Cassazione ha respinto le conclusioni della CTR in quanto l'accertamento si basava sul metodo induttivo scaturito dalla non fedeltà della dichiarazione del reddito, come verificato dalla polizia tributaria in base al notevole incremento di flusso di denaro nei conti bancari, non conciliabile con il normale rendimento dei titoli del mercato finanziario e le variazioni di borsa, atteso che semmai quei mandati dimostravano la sussistenza di un rapporto fiduciario ad amministrare, ma non anche la totalità dei titoli e delle somme posseduti da , con la conseguenza che quel dato, e cioè il possesso di maggiore imponibile, faceva scattare la presunzione di maggior reddito, con la derivante inversione dell'onere probatorio del proprio assunto a carico dell'appellata, che tuttavia non l'aveva assolto l'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 consente all'Amministrazione finanziaria la rettifica analitico-induttiva della dichiarazione presentata dalla contribuente, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dai conti bancari o altre fonti, posto che l'ufficio aveva riscontrato l'investimento di capitali cospicui con ricavi decisamente superiori rispetto alle donazioni già registrate da parte dello zio . NESSUNA LIBERTA' DI SCELTA PER LA DEDUZIONE DELLE PERDITE CASSAZIONE N. 9218 DEL 21 APRILE 2011 Per i debitori non assoggettati a procedure concorsuali le perdite sono deducibili solo nel momento in cui diventano noti ed evidenti tutti gli elementi di precisione e certezza relativi all'irrecuperabilità del credito stesso. Non può competere al contribuente, invece, la scelta dell'esercizio in cui effettuare tale deduzione. Per la Cassazione, in particolare, i criteri civilistici e fiscali non consentono appostamenti di crediti puramente sperati in attesa di identificarne il soggetto debitore e dunque la convergente portata l'art. 2425 c.c., n. 6, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 66, entrambi nelle vecchie formulazioni , in relazione all'esercizio di competenza, fanno escludere che la perdita su credito verificatasi nel 1992 potesse essere riposizionata nell'esercizio 1998, ad arbitrio della soc. contribuente . COSTI E RICAVI. LE RETTIFICHE NON VALGONO PER ENTRAMBI CASSAZIONE N. 8211 DELL'11 APRILE 2011 Aumento del reddito per disconoscimento dei costi relativi ad operazioni inesistenti disgiunto dall'obbligo di operare una pari diminuzione dei ricavi dichiarati nel medesimo periodo di imposta. Per la Cassazione, quindi, non esiste una correlazione biunivoca tra i costi fittizi indebitamente dedotti dal contribuente ed i ricavi da questi prodotti nel medesimo anno di imposta e l'importo dei costi non poteva farsi coincidere con il reddito di impresa e dunque non poteva essere recuperato ad imponibile . Infine, conclude, affermando che una volta accertata la indebita deduzione dai ricavi indicati nella dichiarazione relativi all'anno 1992 di costi pari a lire 150.000.000, in quanto relativi a fatture per operazioni inesistenti, ne consegue, per semplice calcolo matematico, l'incremento dei reddito imponibile nei medesimo importo, peraltro, indicato in dichiarazione dallo stesso contribuente al lordo della deduzione dei costi per un importo corrispondente a quello indebitamente detratto, spettando al contribuente l'onere della prova contraria e cioè che i costi si riferivano ad operazioni effettivamente realizzale . FATTO NOTO E IGNOTO E DOPPIE PRESUNZIONI. PER LE OPERAZIONI INESISTENTI UNA PRONUNCIA DALLA CASSAZIONE CASSAZIONE N. 8210 DELL'11 APRILE 2011 La Cassazione chiarisce, nella recente sentenza, alcuni dubbi sulla relazione tra fatto noto e ignoto e sul divieto di doppie imposizioni partendo da un accertamento effettuato dalle Fiamme Gialle presso una società individuale che fungeva da cartiera . NON E' AVVIAMENTO IL TFR ACQUISITO CASSAZIONE N. 8134 DELL'11 APRILE 2011 Il TFR acquisito non è avviamento ammortizzabile e, di conseguenza, non può essere dedotto ai fini delle imposte dirette. Si legge così, nelle motivazioni, come in ipotesi di cessione di un ramo di azienda la passività data dal trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato come del preavviso e dell' indennità suppletiva di clientela per gli agenti maturato fino al momento della cessione dai dipendenti ed agenti trasferiti con l'azienda o con un suo ramo è ontologicamente diversa dall' avviamento , detto derivato cfr. Cass., trib., 16 aprile 2008 n. 9950 , unico costituente qualità dell'azienda acquistata. Siffatta diversità non viene meno in ipotesi di cessione anche se solo di un ramo di azienda in quanto il valore del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato maturato in capo al cedente - che viene e deve essere trasferito al cessionario nella identica misura segnata nella contabilità del cedente - rappresenta, per entrambe le parti, una passività il valore dell'avviamento, invece, costituisce un elemento patrimoniale attivo del solo acquirente perché quel valore che trova la sua causa genetica nella sua acquisizione a titolo oneroso sorge unicamente in capo ad esso. Conseguentemente ciascuna posta deve essere assoggettata alla regola fiscale confacente alla sua natura il trattamento fiscale dell' avviamento , pertanto, non può essere esteso alla passività costituita dalla entità del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e/o del preavviso e dell' indennità suppletiva di clientela per gli agenti maturata in capo all'alienante e trasferita all'acquirente . LA CARBON TAX E' UN'IMPOSTA CTR PUGLIA N. 73, N. 74, N. 75 E N. 76/23/11 Ben quattro pronunce della CTR pugliese per affermare la natura di tributo ambientale della Carbon Tax. Ne consegue che il tributo stesso deve essere commisurato all'effettivo danno ambientale prodotto dalla combustione del carbone , ovvero esiste una relazione provata tra la base imponibile dell'imposta, le unità fisiche del combustile impiegato e il danno cagionato all'ambiente per il consumo di coke di petrolio e bitume di origine naturale utilizzati nei grandi impianti di combustione. CREDITO CONVERTITO IN AUMENTO DI CAPITALE. PER IL SOCIO NON C'E INCREMENTO PATRIMONIALE CTR PUGLIA N. 60/9/11 Tale incremento non è quindi rilevante ai fini dell'accertamento sintetico del reddito del socio stesso della snc. Per i giudici pugliesi, a fronte di precedenti anticipazioni infruttifere eseguite dai soci negli esercizi precedenti, il predetto aumento di capitale ha mutato soltanto la struttura qualitativa del patrimonio personale dei soci che, a parità di valore, hanno trasformato un credito in una partecipazione, senza incrementare il proprio patrimonio personale . A cura di d.t.