NOVITÀ FISCALI IN PILLOLE

Settimana ancora movimentata sul fronte Fisco. Ma stavolta sono i professionisti a registrare un punto in loro favore l'obbligo della dichiarazione IVA scatta soltanto quando la parcella è stata pagata. La Cassazione, invece, ribadisce le sponsorizzazioni sono spese di rappresentanza. Così, l'impresa che sponsorizza società sportive non si fa pubblicità vuole soltanto accrescere il proprio prestigio. Ma non è tutto. All'ombra della Madonnina, si registra un'altra sentenza pro-contribuente. Infatti, la Commissione tributaria provinciale frena il Fisco invadente non si possono sindacare le scelte imprenditoriali, soprattutto se queste rispondono ad esigenze di natura commerciale. PER L'IVA DI GRUPPO GARANTISCE LA MADRE RIS. AG. ENTRATE N. 49/E DEL 21 APRILE 2011 Se i requisiti di solidità e affidabilità di cui all'art. 38-bis del DPR 633/72 sono assicurati dalla capogruppo, allora la società madre può direttamente garantire i crediti delle società controllate quando si tratta di liquidazione dell'IVA di gruppo, sostituendo con propria garanzia la fidejussione bancaria. Questo il contenuto della risoluzione numero 49/E dell'Agenzia delle Entrate. RILEVANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LE PROVVIGIONI DELL'AGENTE CASSAZIONE N. 9539 DEL 29 APRILE 2011 Ai fini delle imposte sulle provvigioni erogate rileva l'anno di esecuzione del contratto. Infatti le stesse devono essere calcolate, e dedotte, in tale anno e non in quello di conferimento dell'incarico. Per la Cassazione, si legge nella sentenza, Nella nuova disciplina giuridica, dunque, il fatto costitutivo della provvigione è la conclusione del contratto. Questa genera non una semplice aspettativa, come nella disciplina precedente, ma un diritto di credito vero e proprio, anche se non esigibile un diritto che può essere ceduto e permette l'insinuazione nei passivo del fallimento del preponente. Condizione di esigibilità è invece l'esecuzione del contratto da parte del preponente la provvigione è esigibile nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione. Non è quindi necessaria la prova del buon fine dell'affare e cioè, in sostanza, dal pagamento del prezzo da parte del cliente . LIMITE AL QUINTO PER I CREDITI RETRIBUTIVI CASSAZIONE N. 16168 DEL 22 APRILE 2011 Non superiore al quinto il sequestro dei crediti retributivi. A nulla rileva che il danno provocato dal dipendente sia ben superiore all'importo sequestrato. Queste, in sintesi, le conclusioni della Cassazione che, si legge nella sentenza, ha anche ribaltato una sentenza del 2010. Si legge così che la Cassazione non condivide quanto sostenuto da una recente decisione, secondo cui il sequestro conservativo può avere ad oggetto una somma di denaro proveniente da un credito di lavoro, senza che valgano i limiti all'esecuzione del pignoramento previsti dall'art. 545 commi 3 e 4 c.p.c., perché le questioni relative alla pignorabilità dei crediti sarebbero proponibili solo in sede di esecuzione civile Sez. V, 25 giugno 2010, numero 35531, Donigaglia . Invero, sostenere che il limite posto all'efficacia del sequestro delle somme rientranti nel concetto di retribuzione debba essere valutato esclusivamente in fase esecutiva, sembra porsi apertamente in contrasto con il disposto di cui all'art. 316 comma 1 c.p.p., che richiama espressamente i limiti del pignoramento previsti dalla legge, limiti che sono imposti sia al pubblico ministero, che al giudice, compreso il Tribunale del riesame, cui deve riconoscersi il potere-dovere di verificare se tale limite è stato rispettato Sez. VI, 22 maggio 1997, numero 2033, Lentini . DECORRENZA DEL RICORSO. VALE LA DATA DELLA RACCOMANDATA CASSAZIONE N. 9173 DEL 21 APRILE 2011 In particolare, i trenta giorni per la costituzione in giudizio in CTP decorrono dalla data di ricezione e non da quella di spedizione. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nella recente sentenza. Si legge così nella sentenza come secondo la più recente sentenza numero 12185 del 15/05/2008 in Foro it. 2008, I, 2849 Riv. giur. trib., 2008, 677 Il Fisco, 2008, 4198 , qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo posta, il termine entro il quale, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, art. 22, dev'essere effettuato il deposito presso la segreteria della commissione tributaria decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell'atto da parte del destinatario la regola, desumibile dall'art. 16, ultimo comma, secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che e-ventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario . LA PARCELLA DETERMINA LA DICHIARAZIONE CASSAZIONE N. 9091 DEL 20 APRILE 2011 E' il momento in cui il professionista percepisce la parcella quello dal quale conteggiare il volume d'affari e non dalla data di inizio attività. Quindi, è solo da tale data che scatta l'obbligo della dichiarazione. Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza che della Cassazione, nel passaggio chiave ricorda come in tema di I.V.A., il D.P.R. 26 ottobre 1972, numero 633, art. 6, comma 3, disponendo che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, pone una presunzione assoluta di corrispondenza tra la data della sua percezione e la data di esecuzione della prestazione cui il corrispettivo si riferisce, per cui, ogni qual volta si debba individuare quando una determinata prestazione di servizi è stata effettuata, non rileva accertare la data nella quale storicamente la medesima sia stata eseguita, bensì salvo il caso di precedente emissione di fattura quella di percezione del relativo corrispettivo. Pertanto, anche al fine di stabilire se sia stato o meno raggiunto dal contribuente nella specie un medico , in un determinato arco di tempo, un certo volume d'affari da cui derivi l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale per l'assoggettamento ad I.V.A., il volume d'affari deve essere calcolato in relazione alla data di pagamento dei corrispettivi e non già a quella di effettiva esecuzione delle prestazioni professionali svolte Cass. numero 11150/1995 . RIMBORSO IVA NEGATO ALLO STUDIO CHIUSO CASSAZIONE N. 8692 DEL 15 APRILE 2011 Non è dovuto il rimborso dell'IVA versata per l'acquisto di beni ammortizzabili quando lo studio professionale è chiuso o non svolge la propria attività. Una chance per il professionista quella di provare l'avvenuta dismissione dei beni stessi. Si legge infatti nella sentenza che è cioè necessario che sussista una stretta inerenza tra i beni strumentali, in relazione ai quali è stato chiesto il rimborso dell'IVA, e la finalità imprenditoriale propria al soggetto richiedente. Nel caso di specie, come accertato dal giudice di merito trattandosi di accertamento di fatto , il contribuente non ha fornito la dimostrazione della dismissione dei beni ammortizzabili adempimento necessario - ai fini della presente controversia - non tanto come adempimento fiscale la cui mancanza avrebbe richiesto un accertamento da parte dell'ufficio come rileva, ma senza inerenza alcuna, il giudice dell'appello , quanto piuttosto al fine di fornire la prova dell'inerenza dei beni strumentali all'attività svolta dal contribuente, ben potendosi altrimenti, ritenere un utilizzo diverso non rientrante nell'attività propria dello studio associato . LA NOTIFICA E' COMPETENZA DEL GIUDICE TRIBUTARIO CASSAZIONE N. 8684 DEL 15 APRILE 2011 Compete solo al giudice tributario la verifica dell'invalidità del processo di notifica dell'accertamento. In particolare, si legge nella sentenza, la Corte di Cassazione non può sindacare il procedimento notificatorio seguito dall'amministrazione, trattandosi di accertamento di fatto rimesso al giudice di merito E neppure la Corte potrebbe procedere ad un esame diretto degli atti, al fine di valutare la dedotta nullità della notifica dell'avviso di accertamento sotto il profilo dell'error in procedendo, in quanto la notifica dell'avviso di ricevimento non costituisce un atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l'impugnabilità della cartella esattoriale davanti al giudice tributario, ai sensi del D.P.R. numero 546 del 1992, art. 19, comma 3 Cass. 9185/01, 3554/02, 13916/08 . SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE COME SPESE DI RAPPRESENTANZA CASSAZIONE N. 8679 DEL 15 APRILE 2011 Alle sponsorizzazioni sportive si applica l'attuale art. 108 ex 74 comma 2 del TUIR essendo, in tutto e per tutto, equiparate alle spese di rappresentanza in quanto effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale e idonee al più ad accrescere il prestigio dell'impresa . INTERPOSIZIONE FITTIZIA PER L'ELUSIONE CASSAZIONE N. 8671 DEL 15 APRILE 2011 L'art. 37 comma 3 del DPR 600/73 trova applicazione esclusivamente nel caso di interposizione fittizia di persona. Se, invece, forma e sostanza coincidono, il fisco può solo sollevare la questione della validità e dell'efficacia degli atti sottostanti il trasferimento della ricchezza. Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza della Cassazione. In particolare, si legge nella sentenza, il principio stabilito da questa Corte con la sentenza numero 3979 del 2000 questa norma, stabilendo l'imputabilità al possessore effettivo dei redditi di cui appaia titolare altro soggetto in base ad interposizione di persona, inequivocamente si occupa del caso dell'interposizione fittizia in senso proprio caratterizzata dalla divaricazione fra situazione esteriore e situazione sostanziale, rispettivamente riferibili all'interposto ed all'interponente, non anche del caso dell'interposizione cosiddetta reale ove la forma e la sostanza coincidono, e si può porre soltanto un problema di validità ed efficacia dell'atto negoziale determinativo della variazione soggettiva nella titolarità del bene è rimasto fermo, e così pure la constatazione che prima della introduzione del D.P.R. numero 600 del 1973, art. 37 bis non esisteva una clausola generale antielusiva nell'ordinamento fiscale italiano. Ciò è confermato dal fatto che la stessa giurisprudenza della Corte, che in innovative e recenti sentenze Cass. numero 20328 del 2005, Cass, Sez. Unumero numero 30055 del 2008 ha ricercato detto principio, ratione temporis prima della entrate in vigore, nel 1997, dell'art. 37 bis cit. lo ha individuato non nella disposizione citata, bensì nella giurisprudenza della Corte di Giustizia della CEE e nei principi costituzionali di cui all'art. 53 Cost Non può essere quindi condiviso l'assunto dell'ufficio sulla attribuzione di tale caratteristica alla norma in questione. Nel caso concreto è pacifico, per espressa ammissione dell'Ufficio, che le operazioni che hanno condotto, secondo la tesi degli accertatori, alla traslazione del reddito dalla Y alla Z erano reali, e che non vi era alcuna interposizione fittizia. In sostanza, nell'anno di riferimento la Y non disponeva del reddito traslato, che era effettivamente confluito nella casse della Z . La motivazione della sentenza impugnata, che esclude la sussistenza di interposizione fittizia e quindi la applicabilità della norma contestata, è quindi corretta . NON E' PLUSVALENZA TASSABILE QUELLA DA AFFITTO D'AZIENDA CASSAZIONE N. 8668 DEL 15 APRILE 2011 Nessuna plusvalenza tassabile e nessun autoconsumo da assoggettare all'IVA per l'imprenditore individuale che concede in affitto la propria azienda. In particolare, si legge nella sentenza, premesso che con l'affitto della sua unica azienda l'imprenditore perde tale qualifica Cass. numero 7292 del 2006 e infatti in tal caso l'affitto, ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. h, del cit. T.U.I.R., non si considera fatto nell'esercizio dell'impresa e in caso di successiva vendita le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito come redditi diversi , dall'anzidetto accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, e non contestato in questa sede, deriva che correttamente il medesimo giudice ha ritenuto che nella fattispecie non ricorressero i presupposti nè per la configurazione di una plusvalenza tassabile D.P.R. numero 917 del 1986, ex art. 54, comma 1, lett. d , nè per l'obbligo di fatturazione per autoconsumo D.P.R. numero 633 del 1972, ex art. 2, comma 2, numero 5, in base alla assorbente considerazione che i beni sono stati interamente oggetto di affitto unitamente all'azienda e, quindi, deve escludersi che gli stessi siano stati destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore quale consumatore finale . NESSUNO MI PUO' GIUDICARE NEPPURE IL FISCO CTP MILANO N. 128/03/11 DEL 4 APRILE 2011 Il Fisco non può sindacare le motivazioni sottostanti le decisioni imprenditoriali. Se, come nel caso specifico, l'aumento dei costi addebitati a società del gruppo nella fattispecie royalties non sono prive di valide ragioni economiche, ma ben rispondono ad esigenze di natura commerciale, allora il fisco deve prenderne atto senza indagarne le ragioni specifiche. Un'altra sentenza pro-contribuente dopo la recente pronuncia della Cassazione numero 1372 del 21 Gennaio . NESSUN DOPPIO BINARIO PER LE DISPONIBILITA' LIQUIDE CTP GENOVA N. 99 DEL 2 FEBBRAIO 2011 Non è applicabile il disposto dell'art. 110 del TUIR alle disponibilità liquide quanto previsto dal predetto articolo vale infatti esclusivamente per i crediti ed i debiti in valuta. Questo il contenuto della decisione dei giudici liguri che ha inoltre specificato come le disponibilità liquide costituiscano entità contabilmente e giuridicamente ben differenti da quelle ricomprese nell'articolo del TUIR. A cura di d.t.