L'autore della sovrafatturazione punibile solo per dichiarazione fraudolenta

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione, sia nell'ipotesi di inesistenza relativa, sia, infine, nell'ipotesi di sovrafatturazione

Ad affermarlo è la III sezione Penale della Corte di Cassazione, che - con la sentenza n. 45056 del 23 dicembre 2010 - ha annullato la decisione d'appello, con cui l'amministratore unico di una s.p.a. veniva condannato alla pena di 4 mesi di reclusione per il reato ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000, in quanto avrebbe indicato nelle dichiarazioni fiscali relative a imposte dirette ed IVA elementi passivi fittizi, attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Al riguardo, la S.C. osserva come il ragionamento seguito dalla Corte territoriale secondo cui le fatture di cui al capo di imputazione sono relative ad operazioni inesistenti perché indicano corrispettivi superiori al reale e quindi costituiscono il presupposto per la configurabilità del reato di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 quando non vi sia la prova di un accordo criminosi tra i tre soggetti sia assolutamente erroneo. In particolare, osservano i giudici di legittimità, nel caso in esame le operazioni inesistenti sono quelle che intercorrono tra la società venditrice e la società di leasing e non già quelle intercorse tra questa e chi ha pagato i relativi canoni. Le fatture portate in deduzione dalla s.p.a. non sono relative alla vendita di macchinari ma ai canoni di leasing, il cui importo viene stabilito esclusivamente dalla società di leasing in base a quanto effettivamente corrisposto. Inoltre, la S.C. continua affermando che tale fattispecie potrebbe assumere rilevanza penale solo in presenza della c.d. triangolazione tra più soggetti preordinata all'evasione tributaria l'oggetto giuridico della fattispecie ex art. 2 non può essere costituito da fatture diverse da quelle punite ex art. 8 quando non vi sia la prova di un accordo criminoso tra i tre soggetti. Infine, come affermato recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, l'incongruità del corrispettivo, in quanto superiore a quello abitualmente praticato, non ha rilevanza penale. Infatti, conclude la Corte di Cassazione, in tema di reati tributari, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione ovvero quando la stessa non sia stata mai posta in essere nella realtà , sia nell'ipotesi di inesistenza relativa ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura , sia, infine, nell'ipotesi di sovrafatturazione qualitativa ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti , in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale .