Il deposito obbligatorio degli accordi di divorzio al catasto viola la privacy degli ex coniugi

L’obbligo di deposito integrale degli accordi di divorzio, anziché di un mero estratto, presso il catasto per il trasferimento della quota di proprietà da un coniuge all’altro viola la privacy di chi richiede la trascrizione e, più in generale, degli ex coniugi. Gli accordi, a seguito di questo deposito integrale, diventano pubblici ed accessibili a terzi, anche relativamente a dati sensibili attinenti ai figli minori, alla residenza, allo stato patrimoniale etc. non pertinenti ed estranei a detto passaggio di proprietà.

Infine tale onere oltre a ledere la privacy del trascrivente, rendendo impossibile il trasferimento se non assolto integralmente, lede anche la tutela degli interessi economici degli ex coniugi. È quanto sancito dalla CEDU, il 6 aprile, nel caso Liebscher c. Austria ric.5434/17 in cui il ricorrente lamenta la violazione della sua privacy, dei suoi interessi economici e l’assenza di rimedi interni circa l’onere di deposito integrale degli accordi di divorzio consensuale per perfezionare il concordato passaggio di proprietà di alcuni beni che erano in comunione durante il matrimonio. Infatti, non essendo consentito ex lege il mero deposito di un estratto dell’atto, chiunque avrebbe avuto accesso a dati sensibili degli ex coniugi e dei figli minorenni quali le decisioni sull’affido, l’importo degli assegni di mantenimento dei minori e di divorzio, lo stato patrimoniale del ricorrente e della famiglia in generale e similia. Tutti i ricorsi ed il tentativo di sollevare una pregiudiziale innanzi alla CGUE furono vani per la Cassazione austriaca questo onere era basato su una legge funzionale al diritto costituzionalmente garantito della tutela della proprietà, perciò il deposito e l’accesso a questi dati contestati era compatibile col diritto interno e con gli artt. 8 § .2 Cedu e 52 Carta di Nizza , sì che era infondata la sua richiesta di rinvio alla CGUE. Le leggi interne non devono interferire con la privacy degli interessati. In primis si noti che il punto focale è la contestata rivelazione di informazioni sensibili non al catasto o ad alle autorità giudiziarie che hanno trattato il caso bensì a terzi indeterminati . Gli Stati hanno obblighi positivi ben precisi si devono dotare di un quadro normativo volto a tutelare gli interessi alla riservatezza dei titolari dei dati, adottando, se è opportuno, misure specifiche per l’attuazione di queste disposizioni e della prassi in materia Bărbulescuc. Romania[GC] e Paradiso e Campanelli c. Italia nei quotidiani del 5/9 e 25/1/17 . Non sono specificati quali siano gli obblighi negativi, limitandosi a vietare restrizioni alle libertà ed ai diritti altrui se non in rari casi tassativi. In ogni caso, seppure con un certo margine di discrezionalità, si devono sempre bilanciare equamente i contrapposti interessi alla tutela della privacy e quelli della collettività, id est nella fattispecie il dovere di trasparenza del catasto. Gli accordi di divorzio sono documenti sensibili. La CEDU ha ribadito come i dati relativi al divorzio siano sensibili , perciò occorre una valutazione globale ed un equo bilanciamento dei suddetti interessi prima di pubblicarli. Nel caso in esame il Tribunale fondiario e le altre Corti interne non hanno condotto alcuna analisi di proporzionalità dei diritti concorrenti in gioco, né hanno preso in considerazione le questioni relative alla protezione dei dati . Infatti ai fini del trasferimento della quota di comproprietà all’ex moglie sarebbe stato sufficiente un mero estratto relativo ai soli dati che interessavano questo passaggio anzichè a tutti gli accordi raggiunti dagli ex coniugi. Questo estratto era atto a perfezionare gli oneri di trasparenza del catasto che consistono in un’iscrizione ed una trascrizione sui documenti catastali nonché nella conservazione della relativa documentazione all’archivio catastale. In questo caso era stata chiesta anche la produzione di tutti i contratti di proprietà degli immobili del ricorrente estranei a questo trasferimento. Non vi è alcun interesse pubblico a rendere noti ed accessibili dati sulla residenza, il patrimonio, sui figli minori etc. Inoltre c’è stato un palese ed ingiustificato rifiuto delle Corti austriache di analizzare approfonditamente la questione e di sollevare una pregiudiziale alla CGUE e quindi di vagliare la compatibilità di questa norma nazionale con la Cedu, sì che hanno rifiutato di affrontare la questione della Convenzione Cedu, nda , sia come un problema della legislazione nazionale o come una sua interpretazione questa lesione della privacy assorbe anche quella regolata dall’art. 1 protocollo 1 tutela dei diritti economici . Le doglianze su questa ultima disposizione così come quelle relative alla carenza di un rimedio interno ex art. 13 Cedu sono, però, state giudicate infondate.

CASE_OF_LIEBSCHER_v._AUSTRIA