Contrordine della CGUE: le norme dell’UE sulla tutela della genitorialità non si estendono ai paesi extra UE

L'art. 10 Regolamento CE numero 2201/2003 Bruxelles II bis relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, deve essere interpretato nel senso che non trova applicazione nel caso in cui si accerti che un minore ha acquisito, alla data di presentazione della domanda relativa alla responsabilità genitoriale, la sua residenza abituale in uno Stato terzo a seguito di una sottrazione verso tale Stato.In tal caso, la giurisdizione del tribunale adito deve essere determinata in conformità con le convenzioni internazionali applicabili o, in assenza di tale convenzione internazionale, in conformità con l'art. 14 di questi regolamenti.

È quanto deciso dalla CGUE EU C 2021 231, C-630/20 PPU che ha smentito in maniera categorica, giungendo a risultati diametralmente opposti interrompendo per altro il suo trend di confermare le Conclusioni dell’Avvocato Generale , le Conclusioni rassegnate dall’Avvocato Generale v. la news Bambini con la valigia la tutela della genitorialità si estende anche ai paesi extracomunitari relativamente ad un delicato caso di international child abduction la madre aveva riportato in patria India la figlia, cittadina europea di tre anni e si rifiutava di restituirla al padre. Ne era scaturita un’aspra battaglia legale con ricorsi incrociati innanzi all’Alta Corte inglese che nutrendo dubbi sulla sua giurisdizione, dato che la minore, prima della presentazione risiedeva in India già da un anno , aveva chiesto lumi alla CGUE. La competenza delle Corti dell’UE non è illimitata. La CGUE smentisce la tesi espressa dall’Avvocato Generlae sull’estensione dell’articolo 10, senza limiti di tempo, anche ai casi in cui il minore, illecitamente trasferito o sottratto, risieda abitualmente in un paese terzo . Infatti i criteri stabiliti da questa norma si riferiscono a una situazione circoscritta al territorio degli Stati membri .Infatti, la competenza è attribuita, in linea di principio, ai giudici dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale prima di essere illegittimamente allontanato o trattenuto in un altro Stato membro, fatta salva la possibilità che tale competenza venga trasferita , se talune specifiche condizioni siano soddisfatte, ai giudici dello Stato membro in cui il minore ha acquisito la nuova residenza abituale a seguito dell'allontanamento o della detenzione illegale neretto, nda . In breve, il Legislatore dell’UE ha inteso adottare una normativa molto rigorosa ma circoscritta territorialmente ai soli casi di conflitto di giurisdizione tra Stati membri, nulla disciplinando nel caso in cui la sottrazione od il trasferimento illeciti siano avvenuti verso un paese terzo extra UE. Di conseguenza, tale disposizione non può essere letta come composta da due parti distinte , una delle quali consentirebbe di giustificare il mantenimento, in linea di principio, della competenza dei giudici di uno Stato membro senza limiti di tempo, in caso di sottrazione di un bambino in uno Stato terzo . È infatti impossibile una sua esegesi estensiva . Infine dato che il Legislatore dell’UE ha previsto l’articolo 10 come eccezione alla regola generale sulla competenza sulle liti in materia di tutela della genitorialità ex articolo 8 e che, come esplicato, questa non è opponibile nei casi in cui la minore, al momento della presentazione del ricorso innanzi alla Corte europea della sua ultima residenza, risiedesse in un paese terzo queste norme di Bruxelles II bis perciò non saranno invocabili EU C 2018 835, 2017 118 E 2013 365 . Ciò emerge chiaramente anche dai lavori preparatori e dalle esegesi di Bruxelles II bis. Chi è competente a decidere queste liti? Si deve sempre tutelare l’ interesse supremo del minore , ma ciò non sarebbe possibile se si privilegiasse il criterio della vicinanza attribuendo alle Corti europee tale competenza illimitata. Ciò trova conferma anche nella Convenzione dell’Aja, l'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione dell'Aia del 1996 prevede, come l'articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, un trasferimento di competenza ai giudici dello Stato di nuova residenza abituale del minore, se sono soddisfatte determinate condizioni.Queste sono legate, in particolare, al trascorrere del tempo in combinazione con l'acquiescenza o la passività del titolare dei diritti di affidamento in questione, essendo il minore integrato nel suo nuovo ambiente . Questa possibilità di trasferimento di competenza sarebbe tuttavia definitivamente esclusa se , in virtù di tale articolo 10, i giudici di uno Stato membro conservassero la loro competenza senza limiti di tempo .Di conseguenza, questo mantenimento della competenza sarebbe anche in contrasto con l'articolo 52 , paragrafo 3, della Convenzione dell'Aia del 1996, che vieta un regolamento concluso tra più Stati contraenti su materie disciplinate da questa convenzione. - come quella prevista dal regolamento n. 2201/2003 - incide, nei rapporti di questi Stati con gli altri Stati contraenti, sull'applicazione delle disposizioni di detta convenzione neretto, nda . La CGUE, richiamando l’obbligo di disapplicare ogni norma comunitaria contraria a convenzioni internazionali, La CGUE, perciò, propone che la giurisdizione in questi particolari casi sia stabilita da convenzioni internazionali bilaterali o multilaterali o, in loro assenza, secondo le regole dell’articolo 14 Bruxelles II bis , rubricato Poteri residui” se nessun tribunale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli da 8 a 13, la giurisdizione in ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato .

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