



lavoro subordinato | 18 Novembre 2020
CGUE: lecito e non discriminatorio negare il congedo parentale supplementare ai padri
di Giulia Milizia
Gli artt. 14 e 28 Direttiva 2006/54/CE (par condicio fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego), letti alla luce della Direttiva 92/85/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16 §.1 Direttiva 89/391/CEE), devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla disposizione di un CCNL che riserva alle lavoratrici, che si prendono cura in prima persona del proprio figlio, il diritto ad un congedo dopo la scadenza del congedo legale di maternità, a condizione che lo stesso sia diretto a tutelarle con riguardo tanto alle conseguenze della gravidanza quanto alla loro condizione di maternità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare prendendo in considerazione, in particolare, le condizioni di concessione di detto congedo, le modalità e la durata del medesimo nonché il livello di protezione giuridica ad esso connesso.

(Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, sentenza 18 novembre 2020, causa C-463/19)








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