



risarcimento danni | 03 Settembre 2020
Chi paga i danni al passeggero di un volo cancellato che si ferisce in hotel: il vettore o l’albergatore?
di Giulia Milizia
L’art. 9 §. 1 Lett. b), del Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce norme comuni in materia di compensazione e assistenza per passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato di un volo e che abroga il Regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo incombente al vettore aereo, in forza di detta disposizione, di offrire gratuitamente ai passeggeri che vi sono contemplati una sistemazione in albergo non comporta che tale vettore sia tenuto ad assumersi l’onere delle modalità di sistemazione in albergo come tali sì che, in base a tale Regolamento, non può essere tenuto a risarcire tale passeggero per i danni causati da una colpa commessa dal personale dell'hotel suddetto.

(Corte di Giustizia UE, Ottava Sezione, sentenza 3 settembre 2020, causa C-530/19)








- Bambini con la valigia: la tutela della genitorialità si estende anche ai paesi extracomunitari
- In G.U. la ratifica del protocollo di emendamento alla Cedu
- La risoluzione del Parlamento europeo sul diritto alla disconnessione
- Internet diritto umano: arrivano le infrastrutture digitali pubbliche UE
- La maternità deve essere riconosciuta anche alla neo assunta incinta a seguito di PMA



























Network Giuffrè



















