La CEDU sulla raccolta e conservazione dei dati biometrici in ambito penale

Dopo la S. e Marper c. Regno Unito [GC] del 2008, la CEDU torna ad affrontare il problema dell’uso e dell’archiviazione dei dati biometrici nel penale stigmatizzandone il rischio di automatismi, dovuti allo sviluppo della tecnologia, che porterebbero a bollare” persone, anche innocenti, come criminali per l’assenza di garanzie, limiti temporali e rimedi per chiederne la cancellazione o revisione. Ciò deroga ai principi dettati dall’art. 8 Cedu.

È quanto ribadito dalla CEDU nei casi Gaughran comma Regno Unito e Trajkovski e Chipovski comma Macedonia del Nord riccomma 45245/15 e 53205/13+1 , sentenza del 13 febbraio. I casi. In entrambe le vicende i ricorrenti, condannati rispettivamente per guida in stato di ebrezza e per furto aggravato, lamentano che i loro dati biometrici sono stati prelevati, stoccati e conservati negli archivi nazionali impronte digitali, fotografie e DNA per un periodo illimitato solo perché sono stati condannati per un reato che prevede la menzione nel casellario giudiziario. Diritto comparato. La CEDU in primis evidenzia come la legge inglese preveda l’automatica conservazione delle foto e di altri dati biometrici per finalità di lotta alla criminalità creazione di profili del DNA etc. , mentre quella macedone prevede la loro raccolta e conservazione anche quando vi sia un mero sospetto che un soggetto possa compiere o pianificare un crimine. La polizia può agire d’ufficio anche in assenza di un ordine giudiziario. Questi due paesi rientrano tra i rari casi di assenza di limiti temporali, garanzie e rimedi contro il trattamento e conservazione degli stessi. In un lungo excursus , poi, la CEDU rileva come non vi sia alcuna omogeneità tra gli Stati membri circa i limiti temporali di detta conservazione alcuni considerano come dies a quo la morte del titolare nelle garanzie offerte, anche se la maggior parte degli stessi prevedono un rimedio interno di tipo giurisdizionale accompagnato da una preventiva revisione amministrativa, nelle finalità di questa raccolta, archiviazione ed uso dei dati biometrici oltre alla lotta alla criminalità ed ad una maggiore efficacia dell’azione penale, per la Svezia è finalizzata all’adempimento di oneri internazionali e per l’Irlanda avviene per fini di intelligence. Le criticità relative alla tutela della privacy, soprattutto dell’immagine di una persona ed al rispetto della certezza del diritto sono acuite dallo sviluppo tecnologico sia per i software di riconoscimento facciale sia, seppur non citato nei testi qui annotati, dall’impiego dell’A.I. nella giustizia e nelle indagini di polizia cc.dd. giustizia e polizia predittive v. amplius Giustizia predittiva la giustizia è questione di un algoritmo? , in ilprocessotelematico.it è stata recentemente evidenziata dal COE Risoluzione numero 2281/2019 dell’Assemblea Parlamentare del COE e Dichiarazione numero 24/19 del Consiglio dei Ministri del COE . Nozione di immagine. Per immagine s’intende ciò che identifichi in modo inequivocabile un soggetto distinguendolo dunque da chiunque altro. È uno degli aspetti fondamentali assieme alla reputazione della tutela della privacy ex art. 8 Cedu. Nulla questio che rientrino in questa nozione il DNA e le impronte digitali, mentre sussistevano dubbi sulle fotografie. La CEDU, però, ribadisce che, limitatamente al DNA ed ai profili del DNA delle persone, non possono in alcun modo essere fatti parallelismi tra il penale ed il suo uso nelle ricerche familiari ricerca delle origini degli adottati, disconoscimento o riconoscimento di paternità etc. perché sottoposto a rigide garanzie ed a limiti temporali precisi. Non costituivano interferenze illecite la conservazione e l’archiviazione delle foto segnaletiche scattate al momento dell’arresto purchè fossero limitate nel tempo breve periodo ed a database locali Friedl comma Austria del 1996 . Ben diverso è il discorso laddove queste vengano usate per la creazione di database e software per il riconoscimento facciale in questo modo si ha una pericolosa qualificazione del volto di una persona, come detto anche innocente, quale criminale e si continuerebbe a stigmatizzare come tale chi ha commesso in passato reati, senza valutarne l’effettiva gravità ed attinenza alle circostanze attuali in deroga all’art. 8 Cedu. No ad automatismi nel classificare le persone. In conclusione la CEDU, tenendo conto anche dell’evoluzione tecnologica in materia, ritiene che questi automatismi costituiscano un vulnus insanabile all’immagine di una persona, tanto più che questo processo di raccolta, conservazione, trattamento ed analisi di detti dati avviene indiscriminatamente non vi è stata alcuna previa valutazione della gravità del crimine commesso ed in alcuni casi sulla base di meri sospetti ed in assenza di limiti temporali predefiniti e certi, di garanzie e di mezzi per chiederne una revisione e/o cancellazione. Le autorità inglesi e macedoni perciò non hanno adottato alcun giusto equilibrio tra i contrapposti interessi pubblici e privati, sì che vi è stata un’arbitraria ed illecita interferenza nei diritti dei ricorrenti non necessaria in una società democratica.

CEDU_case_Gaughran_v._The_United_Kingdom CEDU_case_of_Trajkovski_and_Chipovski_v._North_Macedonia