



licenziamento | 30 Gennaio 2020
Il lavoratore illecitamente licenziato matura le ferie sino al reintegro effettivo
di Giulia Milizia
Qualora una normativa nazionale preveda che un lavoratore illegittimamente licenziato debba essere reintegrato nel suo posto di lavoro, secondo l’Avvocato Generale della CGUE gli artt. 7 §.1 Direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro e 31 §. 2 Carta di Nizza, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa, a una giurisprudenza o prassi nazionali in forza delle quali tale lavoratore non abbia diritto a ferie annuali retribuite (ed all’indennità sostitutiva) per il periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sua reintegrazione nel posto di lavoro.

(Avvocato Generale CGUE, conclusioni 29 gennaio 2020, cause C-37/19 e 762/18)








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