La protezione dell’«Aceto Balsamico di Modena» è riconosciuta solo a tale completa denominazione

Per la Corte di Giustizia UE, la protezione della denominazione Aceto Balsamico di Modena non si estende all'utilizzo dei termini individuali non geografici della stessa IGP, come semplicemente aceto o balsamico .

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE con sentenza nella causa C-432/18 del 4 dicembre 2019 ECLI EU C 2019 1045 . La vicenda. Una società tedesca, la Balema, fabbrica e commercializza prodotti a base di aceto proveniente da vini tedeschi e sulle etichette apposte su tali prodotti utilizza i termini balsamico e deutscher balsamico . Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, associazione di produttori di alimenti recanti la denominazione di Aceto Balsamico di Modena IGP chiedeva, dunque, alla società tedesca di cessare l’utilizzo del termine balsamico”. L’azienda tedesca proponeva ricorso dinanzi ai giudici tedeschi per vedersi accertare il proprio diritto di utilizzo di tale termine. I Giudici, attualmente investiti della controversia, chiedono in questa sede alla Corte di Giustizia UE se la protezione della denominazione Aceto Balsamico di Modena riguardi unicamente tale denominazione globale o si estenda all’utilizzo dei termini non geografici della stessa, ossia aceto , balsamico e aceto balsamico . La decisione. Con la sentenza odierna la Corte dichiara che la protezione della denominazione Aceto Balsamico di Modena non si estende all'utilizzo dei termini individuali non geografici della stessa . Questo perché è tale denominazione che gode di una fama importantissima non solo sul mercato nazionale ma anche nei mercati esteri. E quindi i termini non geografici di tale IGP non possono godere di tale protezione, trattandosi di termini comuni.

Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, sentenza 4 dicembre 2019, causa C-432/18 * Rinvio pregiudiziale – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Regolamenti CE n. 510/2006 e UE n. 1151/2012 – Articolo 13, paragrafo 1 – Regolamento CE n. 583/2009 – Articolo 1 – Registrazione della denominazione Aceto Balsamico di Modena IGP ” – Protezione dei termini non geografici di tale denominazione – Portata Sentenza La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1 del regolamento CE n. 583/2009 della Commissione, del 3 luglio 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceto Balsamico di Modena IGP ] GU 2009, L 175, pag. 7 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena in prosieguo il Consorzio , associazione di produttori di prodotti recanti la denominazione Aceto Balsamico di Modena IGP , e la Balema GmbH in merito all’utilizzo da parte di quest’ultima del termine balsamico sulle etichette di prodotti a base di aceto che non rispondono al disciplinare di tale indicazione geografica protetta in prosieguo l’ IGP . Contesto normativo Regolamento CE n. 510/2006 3 Il regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari GU 2006, L 93, pag. 12 ha abrogato e sostituito il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari GU 1992, L 208, pag. 1 . Esso è stato a sua volta abrogato e sostituito a decorrere, in sostanza, dal 3 gennaio 2013, dal regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari GU 2012, L 343, pag. 1 . 4 L’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 510/2006, il cui testo ha ripreso quello dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2081/92 e che figura ormai, in sostanza, all’articolo 3, numero 6, del regolamento n. 1151/2012, così disponeva Ai fini del presente regolamento, si intende per denominazione divenuta generica” il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente prodotto o commercializzato, è divenuto il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare nella Comunità . 5 L’articolo 7 del regolamento n. 510/2006, intitolato Opposizione e decisione sulla registrazione , al paragrafo 1 e al paragrafo 5, primo, terzo e quarto comma, disponeva quanto segue 1. Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [del documento unico e del riferimento della pubblicazione del disciplinare], ogni Stato membro o paese terzo può opporsi alla registrazione proposta, presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata. 5. Se l’opposizione è ricevibile ai sensi del paragrafo 3, la Commissione invita gli interessati ad avviare idonee consultazioni. Qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende una decisione secondo la procedura di cui [agli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione GU 1999, L 184, pag. 23 ], tenendo conto degli usi leali e tradizionali e degli effettivi rischi di confusione. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . 6 Tali disposizioni sono state riprese, in sostanza, rispettivamente, all’articolo 51, paragrafo 1, primo comma, all’articolo 51, paragrafo 3, primo comma, all’articolo 52, paragrafo 3, lettera b , e all’articolo 52, paragrafo 4, del regolamento n. 1151/2012. 7 L’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 510/2006, il cui testo ha ripreso senza modifiche sostanziali quello dell’articolo 13, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2081/1992 e che figura ormai all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1151/2012, così disponeva 1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro a qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta b qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali genere”, tipo”, metodo”, alla maniera”, imitazione” o simili c qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull’origine d qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti. Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerato generico, l’uso di questo nome generico sui corrispondenti prodotti agricoli o alimentari non è considerato contrario al primo comma, lettera a o b . 2. Le denominazioni protette non possono diventare generiche . Regolamento n. 583/2009 8 Come risulta dai suoi considerando, il regolamento n. 583/2009 è stato adottato sulla base del regolamento n. 510/2006, in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, terzo e quarto comma, dello stesso. 9 I considerando da 2 a 5, 7, 8 e da 10 a 12 del regolamento n. 583/2009 così recitano 2 La Germania, la Grecia e la Francia hanno dichiarato la propria opposizione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento [n. 510/2006]. 3 La dichiarazione di opposizione della Germania verteva in particolare sul timore che una registrazione dell’indicazione geografica protetta Aceto Balsamico di Modena” possa pregiudicare l’esistenza di prodotti legalmente immessi sul mercato da almeno cinque anni e commercializzati con le denominazioni Balsamessig/Aceto balsamico nonché sul presunto carattere generico di tali denominazioni. 4 La dichiarazione di opposizione della Francia verteva in particolare sul fatto che l’ Aceto Balsamico di Modena” non disporrebbe di reputazione propria, distinta da quella dell’ Aceto balsamico tradizionale di Modena”, già registrata come denominazione d’origine protetta con regolamento CE n. 813/2000 del Consiglio [, del 17 aprile 2000, che completa l’allegato del regolamento CE n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento CEE n. 2081/92 GU 2000, L 100, pag. 5 ]. Secondo la Francia, il consumatore potrebbe essere indotto in errore quanto alla natura e all’origine del prodotto in causa. 5 La Grecia, dal canto suo, ha evidenziato l’importanza della produzione di aceto balsamico sul proprio territorio, commercializzato fra l’altro con i termini balsamico” o balsamon” e sulle conseguenze sfavorevoli che avrebbe la registrazione della denominazione Aceto Balsamico di Modena” sull’esistenza di questi prodotti presenti anch’essi legalmente sul mercato da almeno cinque anni. La Grecia sostiene inoltre che i termini aceto balsamico”, balsamic”, ecc. siano generici. 7 Poiché non è stato concluso alcun accordo tra Francia, Germania, Grecia e Italia nei termini previsti, la Commissione ha l’obbligo di adottare una decisione 8 La Commissione ha chiesto il parere del Comitato scientifico per le denominazioni d’origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità circa l’osservanza delle condizioni di registrazione. Nel suo parere, emesso all’unanimità il 6 marzo 2006, il Comitato ha affermato che la denominazione Aceto Balsamico di Modena ” gode di fama indiscussa sia sul mercato nazionale che su quelli esteri, come testimoniano il suo frequente utilizzo in numerose ricette culinarie di diversi Stati membri, la sua forte presenza su Internet e nella stampa o nei media. L’ Aceto Balsamico di Modena” soddisfa quindi alla condizione inerente ad una reputazione specifica del prodotto corrispondente alla denominazione di cui trattasi. Il Comitato ha osservato che tali prodotti sono coesistiti sui mercati per centinaia di anni ed ha constatato altresì che le caratteristiche, la clientela, l’utilizzo, le modalità di distribuzione, la presentazione ed il prezzo dell’ Aceto Balsamico di Modena” e dell’ Aceto balsamico tradizionale di Modena” ne hanno fatto dei prodotti diversi l’uno dall’altro, il che consente di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore. La Commissione accetta integralmente tali considerazioni. 10 Sembra che la Germania e la Grecia, nelle obiezioni sollevate relativamente al carattere generico del nome proposto per la denominazione, non abbiano tenuto conto della suddetta denominazione nel suo complesso, ovvero Aceto Balsamico di Modena”, ma soltanto di alcuni suoi elementi, ossia i termini aceto”, balsamico” e aceto balsamico” o le rispettive traduzioni. Ora, la protezione è conferita alla denominazione composta Aceto Balsamico di Modena”. I singoli termini non geografici della denominazione composta, anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio comunitario nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell’ordinamento giuridico comunitario. 11 Alla luce di quanto esposto finora, la denominazione Aceto Balsamico di Modena” deve quindi essere iscritta nel Registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette”. 12 Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette . 10 L’articolo 1 del regolamento n. 583/2009 dispone che [l]a denominazione che figura all’allegato I [dello stesso] è registrata . Tale allegato reca l’indicazione Aceto Balsamico di Modena IGP . Procedimento principale e questione pregiudiziale 11 La Balema fabbrica e commercializza prodotti a base di aceto proveniente da vini del Baden Germania che distribuisce da almeno 25 anni. Sulle etichette apposte su tali prodotti figurano, in particolare, i termini Balsamico e Deutscher balsamico , che sono inclusi nelle diciture Theo der Essigbrauer, Holzfassreifung, Deutscher balsamico traditionell, naturtrüb aus badischen Weinen Theo l’acetificatore, invecchiamento in botti di legno, aceto balsamico tedesco tradizionale, non filtrato, ottenuto da vini del Baden oppure 1. Deutsches Essig‑Brauhaus, Premium, 1868, Balsamico, Rezeptur No. 3 1° acetificio tedesco, Premium, 1868, Balsamico, Ricetta n. 3 . 12 Il Consorzio, ritenendo che l’utilizzo da parte della Balema del termine Balsamico rechi pregiudizio all’IGP Aceto Balsamico di Modena , le ha inviato una lettera di diffida. Tale società, in risposta, ha esercitato dinanzi ai giudici tedeschi un’azione di accertamento negativo del suo obbligo di astenersi dall’utilizzare tale termine per prodotti a base di aceto fabbricati in Germania nella forma delle etichette menzionate al punto precedente. Poiché tale azione è stata respinta in primo grado, detta società ha interposto appello, il quale è stato accolto con la motivazione, in particolare, che tale uso non era contrario all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera b , del regolamento n. 1151/2012, poiché la protezione conferita a tale IGP dal regolamento n. 583/2009 era accordata unicamente alla denominazione globale Aceto Balsamico di Modena . 13 Chiamato dal Consorzio a pronunciarsi su un ricorso per cassazione Revision avverso tale decisione, il Bundesgerichtshof Corte federale di giustizia, Germania ritiene che l’accoglimento del ricorso medesimo dipenda dalla questione se l’uso del termine Balsamico o del sintagma Deutscher balsamico violi l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a o b , del regolamento n. 1151/2012, il che implica che si debba determinare innanzitutto se la protezione della denominazione Aceto Balsamico di Modena accordata dall’articolo 1 del regolamento n. 583/2009 verta unicamente su tale denominazione globale o si estenda all’utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa. 14 Il giudice del rinvio considera che dall’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012 e dalla giurisprudenza della Corte deriva che la protezione di una denominazione composta da più termini, registrata come denominazione di origine o indicazione geografica, può estendersi ai diversi termini che la compongono. Tuttavia, la portata della protezione di una IGP composta da più elementi potrebbe essere validamente limitata dall’atto recante registrazione della denominazione interessata. Tale giudice ritiene altresì che l’inserimento da parte della Commissione, nei considerando di regolamenti recanti registrazione di denominazioni protette, di osservazioni che limitano la portata della protezione non costituisca una deroga illegittima al regolamento n. 1151/2012, dato che la Commissione è legittimata, conformemente a quest’ultimo, ad adottare una decisione sulla registrazione qualora sia stata proposta opposizione e non sia stato raggiunto un accordo. 15 Il giudice del rinvio ritiene che, nella specie, i considerando 3, 5 e 10 del regolamento n. 583/2009 depongano a favore di una limitazione della portata della protezione alla denominazione globale Aceto Balsamico di Modena , con esclusione delle diverse componenti non geografiche. Inoltre, se è vero che, per le denominazioni di origine protette in prosieguo le DOP Aceto balsamico tradizionale di Modena e Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia , registrate con il regolamento n. 813/2000, la legittimità del libero uso delle componenti non geografiche di tali denominazioni globali, in assenza di menzioni in proposito nel regolamento recante registrazione delle stesse, dovrebbe essere esaminata caso per caso alla luce dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera b , e dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012, non sarebbe tuttavia contraddittorio, per quanto riguarda l’IGP di cui trattasi dinanzi ad esso, ammettere che una restrizione sia stata apportata alla sua protezione dal regolamento n. 583/2009, dal momento che l’assenza di precisazioni in tal senso nel regolamento recante registrazione di tali DOP potrebbe semplicemente risultare dall’assenza di opposizione. 16 In tale contesto il Bundesgreichtshof Corte federale di giustizia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale Se la tutela di cui beneficia la denominazione Aceto Balsamico di Modena” nel suo insieme si estenda anche all’utilizzazione dei singoli termini non geografici che compongono tale denominazione Aceto”, Balsamico”, Aceto Balsamico” . Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento 17 In seguito alla lettura delle conclusioni dell’avvocato generale, il Consorzio, con lettera del 7 agosto 2019, ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento. A sostegno della sua domanda, il Consorzio afferma, in sostanza, che le conclusioni dell’avvocato generale si fondano su elementi nuovi che non sono stati ancora oggetto di discussione tra le parti, relativi alla registrazione delle DOP Aceto balsamico tradizionale di Modena e Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia nonché al fatto che potrebbe trattarsi di termini comuni, e che la risposta proposta non affronta la vera problematica della causa né consente al giudice del rinvio di risolvere utilmente la controversia dinanzi ad esso pendente. Da tali conclusioni risulterebbe altresì che la Corte non è sufficientemente edotta per statuire. 18 Ai sensi dell’articolo 83 del proprio regolamento di procedura, la Corte, sentito l’avvocato generale, può disporre in qualsiasi momento la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo determinante la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 19 Nel caso di specie, non sussiste nessuna di queste ipotesi. Infatti, oltre al fatto che l’esistenza di un fatto nuovo non è stata dedotta, il Consorzio e gli altri interessati che hanno partecipato al presente procedimento hanno potuto esporre, sia nel corso della fase scritta sia nella fase orale dello stesso, gli argomenti di fatto e di diritto che essi ritenevano pertinenti per rispondere alla questione posta. A tale riguardo occorre rilevare, in particolare, a proposito degli elementi asseritamente nuovi ai quali fa riferimento il Consorzio, che il primo è stato espressamente trattato dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale e il secondo è stato sollevato, segnatamente, dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte e ha costituito l’oggetto di un quesito scritto posto dalla Corte alle parti in sede di udienza. Pertanto la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire, e che la causa non debba essere decisa sulla base di un fatto nuovo o di un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati. 20 Peraltro, quanto alle critiche mosse alle conclusioni dell’avvocato generale, occorre rilevare, da un lato, che né lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea né il suo regolamento di procedura prevedono la facoltà per le parti interessate di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale sentenze del 25 ottobre 2017, Polbud – Wykonawstwo, -106/16, EU C 2017 804, punto 23 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 25 luglio 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha e Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, -129/17, EU C 2018 594, punto 25 . 21 Dall’altro lato, in forza dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale ha il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. A tale proposito, la Corte non è vincolata né dalle conclusioni dell’avvocato generale né dalla motivazione in base alla quale egli vi perviene. Di conseguenza, il disaccordo di una parte interessata con le conclusioni dell’avvocato generale, qualunque siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale sentenze del 25 ottobre 2017, Polbud – Wykonawstwo, -106/16, EU C 2017 804, punto 24, nonché del 25 luglio 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha e Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, -129/17, EU C 2018 594, punto 26 . 22 Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene che non occorra disporre la riapertura della fase orale del procedimento. Sulla questione pregiudiziale 23 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1 del regolamento n. 583/2009 debba essere interpretato nel senso che la protezione della denominazione Aceto Balsamico di Modena si estende all’utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa. 24 Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 583/2009, in combinato disposto con il considerando 11 e l’allegato I dello stesso, la denominazione Aceto Balsamico di Modena IGP è registrata e iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Infatti, secondo la formulazione di tale articolo 1, è la denominazione Aceto Balsamico di Modena nel suo complesso ad essere registrata e, di conseguenza, protetta. 25 A tale proposito, la Corte ha già dichiarato che, nel sistema di protezione istituito mediante il regolamento n. 2081/92, che è stato ripreso dal regolamento n. 510/2006 e che è ormai previsto dal regolamento n. 1151/2012, le questioni relative alla protezione da accordare ai diversi elementi di una denominazione registrata rientrano nell’ambito di una valutazione che spetta al giudice nazionale effettuare in base a un’analisi dettagliata del contesto fattuale dinanzi ad esso ricostruito dagli interessati v., in tal senso, sentenze del 9 giugno 1998, Chiciak e Fol, -129/97 e -130/97, EU C 1998 274, punto 38, nonché del 26 febbraio 2008, Commissione/Germania, -132/05, EU C 2008 117, punto 30 26 Tuttavia, la Corte ha altresì dichiarato che, nel caso di una denominazione composta registrata conformemente al regolamento n. 2081/92, il fatto che per quest'ultima non esistano indicazioni sotto forma di note a piè di pagina nel regolamento recante registrazione della stessa, le quali precisino che la registrazione non è stata richiesta per una delle parti di questa denominazione, non implica necessariamente che ogni sua singola parte è protetta. La Corte ha precisato infatti che, anche qualora risultasse essere esatto che dall’articolo 13 del regolamento n. 2081/92 discende che, ove manchino specifiche circostanze in senso contrario, la protezione conferita da questa disposizione si estende non solo alla denominazione composta in quanto tale, ma anche ad ogni sua componente, ciò avviene solo se tale componente non è né un termine generico né un termine comune v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 1998, Chiciak e Fol, -129/97 e -130/97, EU C 1998 274, punti 37 e 39 . 27 Poiché il sistema di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari che figurava nel regolamento n. 2081/92, per quanto riguarda la protezione di tali denominazioni, è stato ripreso, senza modifiche sostanziali, nel regolamento n. 510/2006 e in seguito nel regolamento n. 1151/2012, e poiché le disposizioni dell’articolo 13 di tale primo regolamento sono state riprese, anch’esse senza modifiche sostanziali, all’articolo 13 di ciascuno di tali regolamenti successivi, si deve constatare che tale giurisprudenza rimane pertinente e che essa si applica quindi anche alle denominazioni composte, come l’IGP in questione, registrate conformemente al regolamento n. 510/2006 e ormai protette dal regolamento n. 1151/2012. 28 Orbene, dalle specifiche circostanze della registrazione, mediante il regolamento n. 583/2009, della denominazione Aceto Balsamico di Modena , risulta che la protezione conferita a tale denominazione non può estendersi ai singoli termini non geografici della stessa. 29 A tale proposito, si deve ricordare che il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione sentenze del 27 giugno 2000, Commissione/Portogallo, -404/97, EU C 2000 345, punto 41 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, -91/01, EU C 2004 244, punto 49 . 30 Nel caso di specie, dal considerando 8 del regolamento n. 583/2009 risulta che la denominazione Aceto Balsamico di Modena gode di fama indiscussa sia sul mercato nazionale che su quelli esteri e che, quindi, tale denominazione composta, in quanto tale, soddisfa alla condizione inerente ad una reputazione specifica del prodotto corrispondente a quest’ultima. 31 Inoltre, per quanto riguarda le opposizioni formulate contro la registrazione della suddetta denominazione da parte della Repubblica federale di Germania e della Repubblica ellenica, al considerando 10 di tale regolamento si rileva che tali Stati membri non [hanno] tenuto conto della denominazione nel suo complesso, ovvero Aceto Balsamico di Modena”, ma soltanto di alcuni suoi elementi, ossia i termini aceto”, balsamico” e aceto balsamico” o le rispettive traduzioni che [o]ra, la protezione è conferita alla denominazione composta Aceto Balsamico di Modena” e che [i] singoli termini non geografici della denominazione composta, anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio [dell’Unione] nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell’ordinamento giuridico [dell’Unione] . 32 Di conseguenza, al considerando 11 di detto regolamento, è indicato che [a]lla luce di quanto esposto finora, la denominazione Aceto Balsamico di Modena” deve quindi essere iscritta nel Registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette” 33 Risulta quindi inequivocabilmente dai considerando del regolamento n. 583/2009 che i termini non geografici dell’IGP di cui trattasi, vale a dire aceto e balsamico , la loro combinazione e le loro traduzioni non possono beneficiare della protezione conferita dal regolamento n. 510/2006 e che è ormai assicurata dal regolamento n. 1151/2012 all’IGP Aceto Balsamico di Modena . 34 Inoltre, da un lato, è pacifico che il termine aceto è un termine comune, come già constatato dalla Corte v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 1981, Commissione/Italia, 193/80, EU C 1981 298, punti 25 e 26 . Dall’altro lato, il termine balsamico è la traduzione, in lingua italiana, dell’aggettivo balsamique , che non ha alcuna connotazione geografica e che, per quanto riguarda l’aceto, è comunemente usato per designare un aceto che si caratterizza per un gusto agrodolce. Si tratta quindi, anche in questo caso, di un termine comune ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 26 della presente sentenza. 35 Infine, come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 57 e 58 delle sue conclusioni, tale interpretazione della portata della protezione conferita all’IGP in questione si impone alla luce delle registrazioni delle DOP Aceto balsamico tradizionale di Modena e Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia , le quali, come indicano i considerando del regolamento n. 583/2009, sono state peraltro prese in considerazione dalla Commissione al momento dell’adozione del medesimo regolamento. Infatti, non si può ritenere che l’uso nel testo di tali DOP dei termini aceto e balsamico nonché l’uso delle loro combinazioni e traduzioni possano pregiudicare la protezione conferita all’IGP di cui trattasi. 36 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 1 del regolamento n. 583/2009 deve essere interpretato nel senso che la protezione della denominazione Aceto Balsamico di Modena non si estende all’utilizzo dei termini individuali non geografici della stessa. Sulle spese 37 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Quinta Sezione dichiara L’articolo 1 del regolamento CE n. 583/2009 della Commissione, del 3 luglio 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceto Balsamico di Modena IGP ], deve essere interpretato nel senso che la protezione della denominazione Aceto balsamico di Modena non si estende all’utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa. *Fonte curia.eu