Banche in fuga dall’Italia: chi paga il fondo di salvataggio?

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 14 novembre 2019 ECLI EU C 2019 967 , si è espressa sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal TAR Lazio con ordinanza del 15 novembre 2017 nel procedimento avviato dalla State Street Bank International GmbH contro la Banca d’Italia in ordine al versamento di contributi al Fondo nazionale di risoluzione in Italia.

La domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata alla CGUE dal TAR Lazio verte sull’interpretazione della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, nonché sull’interpretazione del Regolamento delegato UE 2015/63 della Commissione del 21 ottobre 2014, che integra la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. La fattispecie. La SSBI, avente sede legale in Germania, fino al 5 luglio 2015 operava in Italia per mezzo della State Street Bank S.p.A. A partire dal 6 luglio 2015, a seguito di un’operazione di fusione per incorporazione, la SSBI, società incorporante della SSB Italia, continuava a operare sul territorio italiano per mezzo di una succursale. Nel corso degli anni 2015 e 2016 la Banca d’Italia, in qualità di Autorità di risoluzione, chiedeva alla SSBI, per l’anno 2015, il pagamento di contributi ordinari ex ante e di contributi straordinari ex post. La SSBI proponeva un ricorso di annullamento avverso tali atti innanzi al TAR Lazio, contestando il pagamento della contribuzione ordinaria e di quella straordinaria. A sostegno del proprio ricorso SSBI adduceva, in particolare, che al momento dell’imposizione del pagamento di detti contributi la stessa esercitava le sue attività sul territorio italiano tramite una succursale e che, pertanto, poteva essere assoggettata all’obbligo di contribuzione soltanto in Germania. SSBI rilevava come la costituzione, il 22 settembre 2015, di un organo indipendente attraverso il quale la Banca d’Italia esercita il suo ruolo di autorità di risoluzione nonché l’istituzione, il 18 novembre 2015, del Fondo di risoluzione italiano, fossero successivi alla richiamata operazione di fusione per incorporazione, sicché non avrebbe potuto esserle imposto alcun obbligo di contribuzione. In subordine, SSBI chiedeva di essere assoggettata soltanto ai contributi ordinari corrispondenti al periodo in cui la SSB Italia aveva esercitato le sue attività sul territorio. La Banca d’Italia confutava gli argomenti di SSBI, chiedendo la conferma dell’obbligo di contribuzione di quest’ultima ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63. Il TAR Lazio decideva quindi di sospendere il procedimento e di sottoporre alla CGUE le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se tra i cambiamenti di status” che non incidono, a norma dell’articolo 12 del regolamento delegato 2015/63, sull’obbligo di contribuzione debba essere ricompresa anche la fusione per incorporazione di un ente, in precedenza soggetto alla vigilanza di un’Autorità di risoluzione nazionale, nella società madre appartenente ad altro Stato membro, avvenuta nel periodo di contribuzione, e se tale regola valga anche nel caso in cui la fusione e la conseguente estinzione dell’ente siano avvenute nell’anno 2015, in un momento in cui sia l’Autorità di risoluzione nazionale sia il Fondo nazionale non erano stati ancora formalmente istituiti dallo Stato membro ed i contributi non ancora calcolati. 2 Se il medesimo articolo 12 del [regolamento delegato 2015/63], congiuntamente all’articolo 14 dello stesso regolamento ed agli articoli 103 e 104 della direttiva 2014/59/UE debba essere interpretato nel senso che, anche nel caso di fusione per incorporazione in una società madre di altro Stato membro nel corso dell’anno di contribuzione, un ente sia tenuto al pagamento integrale del contributo per quell’anno e non in proporzione ai mesi in cui l’ente stesso è stato soggetto alla vigilanza dell’autorità di risoluzione del primo Stato membro, in analogia a quanto stabilito per l’ente neoinserito nella vigilanza” dal paragrafo 1 del medesimo articolo 12 del regolamento delegato. 3 Se, ai sensi della direttiva 2014/59 e del regolamento delegato 2015/63 e dei principi che regolano il Sistema degli strumenti di risoluzione delle crisi bancarie le medesime regole dettate per il contributo ordinario e, in particolare l’articolo 12, paragrafo 2, del [regolamento delegato], si applichino anche, con riguardo al momento di individuazione dei soggetti tenuti alla contribuzione e alla misura del contributo, al contributo straordinario, tenuto conto della sua natura e dei presupposti prescritti per la sua imposizione. La decisione della CGUE sulla prima parte della prima questione e sulla seconda questione. Rileva la CGUE che, con la prima parte della prima questione e con la seconda questione, da esaminarsi congiuntamente, il TAR Lazio chiede se la nozione di cambiamento di status , ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del Regolamento delegato 2015/63, debba essere interpretata nel senso che comprende un’operazione mediante la quale un ente, precedentemente soggetto alla vigilanza di un’autorità di risoluzione nazionale, cessa, durante il periodo di contribuzione, di essere sotto la vigilanza di tale autorità a seguito di una fusione per incorporazione transfrontaliera nella sua società madre e se, di conseguenza, tale operazione non incida sull’obbligo di un ente di versare integralmente i contributi ordinari dovuti per l’anno di contribuzione di cui trattasi. Sul punto la CGUE osserva che a l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione e il principio di uguaglianza esigono che i termini in cui è formulata una disposizione di diritto dell’Unione – quando essa non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri al fine di determinare il suo senso e la sua portata – devono di norma ricevere, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme. In questa direzione l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 non contiene alcun rinvio esplicito ai diritti degli Stati membri per determinare il senso e la portata della nozione di cambiamento di status sicché ai fini della sua applicazione la suddetta nozione dev’essere considerata come autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare cioè in maniera uniforme sul territorio di tutti gli Stati membri b quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione occorre tener conto della formulazione di quest’ultima, del contesto in cui si inserisce e dell’obiettivo da essa perseguito. Chiariti questi principi, ritiene dunque la CGUE che l’interpretazione letterale della nozione di cambiamento di status , possa includere qualsiasi tipo di cambiamento nella situazione di diritto o di fatto di un ente tale da incidere sull’applicazione dell’articolo 12 citato. Siffatta interpretazione della norma in esame sarebbe confermata dall’espressione compreso l’ente di piccole dimensioni , la quale indica che il cambiamento di dimensioni di un ente costituisce solo una delle situazioni previste da detta disposizione. Passando poi al contesto in cui si inserisce l’articolo 12, ricorda la CGUE che lo stesso dispone che gli enti neoinseriti nella vigilanza solo per parte del periodo di contribuzione versino, al fondo di risoluzione di uno Stato membro, soltanto i contributi ordinari pro rata temporis, calcolati sulla base del numero di mesi completi del periodo di contribuzione per i quali l’ente è stato inserito nella vigilanza. La norma dunque dispone che il cambiamento di status di un ente non incide sull’obbligo di versamento dei contributi ordinari annui dovuti. Il medesimo articolo 12 introducendo una deroga alla regola generale, deve essere dunque interpretato restrittivamente. Da ciò deriva che un’operazione che costituisce un cambiamento di status non beneficia, in linea di principio, del calcolo del contributo. Infine, considerando l’obiettivo perseguito dalla Direttiva 2014/59 e dal Regolamento delegato 2015/63, risulta che la raccolta annuale dei contributi ordinari degli enti è stata istituita per garantire che, entro il 31 dicembre 2024, il meccanismo di finanziamento degli Stati membri disponga di mezzi finanziari pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio. Sicché per conseguire tale obiettivo, il medesimo regolamento delegato impone all’Autorità di risoluzione nazionale di calcolare i contributi dovuti facendo riferimento alle informazioni contabili relative agli ultimi bilanci d’esercizio approvati e certificati disponibili al 31 dicembre dell’anno precedente il periodo di contribuzione, corredati del giudizio formulato dal revisore legale o dall’impresa di revisione contabile ciò esclude che le Autorità di risoluzione nazionali debbano tenere conto dei mutamenti occorsi nella situazione giuridica e finanziaria degli enti durante l’esercizio di cui trattasi non potendo altrimenti perseguire siffatto obiettivo. Conclude la CGUE che per consentire alle autorità di risoluzione nazionali di calcolare i contributi e di raggiungere quindi l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2014/59 e dal regolamento delegato 2015/63, la nozione di cambiamento di status di cui all’articolo 12 di quest’ultimo deve essere intesa estensivamente nel senso che comprende, tra l’altro, una fusione per incorporazione transfrontaliera che ha avuto luogo nel corso del periodo di contribuzione. La decisione della CGUE sulla seconda parte della prima questione. Chiarito quanto sopra la CGUE affronta la seconda parte della prima questione, con la quale il TAR Lazio chiede se il menzionato articolo 12 debba essere interpretato nel senso che esso si applica anche al caso in cui la fusione transfrontaliera per incorporazione di un ente e la conseguente estinzione di tale ente incorporato siano avvenute nel 2015, cioè in un periodo temporale in cui l’Autorità di risoluzione nazionale ed il Fondo nazionale non erano stati ancora formalmente istituiti dal primo Stato membro e i contributi non erano ancora stati calcolati. Sul punto la CGUE rileva preliminarmente che il Regolamento delegato era obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2015. Di conseguenza, detto regolamento era in vigore alla data della fusione per incorporazione transfrontaliera della SSB Italia in SSBI. La Direttiva 2014/59 impone poi agli Stati membri di istituire fondi di risoluzione nazionali disciplinati da autorità nazionali e finanziati mediante la raccolta dei contributi, prevedendo altresì che gli Stati membri debbano adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi applicando tali misure a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il TAR Lazio, con l’ordinanza di rinvio, segnalava che il provvedimento italiano di recepimento della summenzionata direttiva è entrato in vigore soltanto il 16 novembre 2015, il che significa che né l’Autorità di risoluzione nazionale né il Fondo nazionale erano stati ancora formalmente istituiti in Italia alla data della fusione per incorporazione transfrontaliera dell’ente di cui trattasi nella sua società madre. Ciò nonostante, emerge ancora dall’ordinanza di rinvio, il regolamento delegato prevedeva anche disposizioni transitorie al fine di adeguare i termini relativi alla raccolta dei contributi ordinari per il primo anno di contribuzione, ossia per il 2015 disposizioni transitorie che consentivano all’autorità di risoluzione nazionale di comunicare a ciascun ente la decisione che determinava il contributo annuale entro il 30 novembre 2015. In tale contesto la Banca d’Italia, nella sua qualità di Autorità di risoluzione nazionale italiana, ha istituito il Fondo nazionale di risoluzione il 18 novembre 2015 chiedendo il versamento dei contributi ordinari e straordinari agli enti, ivi compresa la SSBI. Da ciò deriva che lo Stato italiano ha recepito la Direttiva 2014/59 nel proprio Ordinamento nazionale in un momento che consentiva, conformemente alle disposizioni transitorie del regolamento delegato 2015/63, alla Banca d’Italia, in quanto Autorità di risoluzione nazionale, di chiedere il versamento dei contributi ordinari degli enti a partire dal 2015. Sicché la circostanza che SSB Italia abbia cessato di esistere, in seguito ad una fusione per incorporazione transfrontaliera, alla data in cui la Banca d’Italia ha chiesto il versamento dei contributi, non è rilevante in tale contesto. La decisione della CGUE sulla terza questione. La CGUE affronta, infine, la terza questione, sollevata dal TAR Lazio con la quale chiesto se la direttiva 2014/59 e il Regolamento delegato 2015/63 debbano essere interpretati nel senso che un ente situato in uno Stato membro, che si è fuso per incorporazione con una società madre stabilita in un altro Stato membro a una data anteriore all’istituzione di un contributo straordinario da parte dell’Autorità di risoluzione nazionale del primo Stato membro, è tenuto al pagamento di tale contributo. Ad avviso della CGUE la risposta a siffatta terza questione può essere dedotta unicamente dall’interpretazione dell’articolo 104 della Direttiva 2014/59, il quale si riferisce ai Contributi straordinari ex post . Interpretazione che può essere effettuata non tanto sul piano letterale, quanto in funzione del contesto di riferimento della norma e degli scopi perseguiti. In questa direzione la CGUE ricorda che, ai sensi del citato articolo 104, gli Stati membri provvedono a che siano raccolti presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio contributi straordinari, laddove i mezzi finanziari disponibili non siano sufficienti a coprire mediante i meccanismi di finanziamento le perdite, i costi o altre spese sostenuti. Il contributo straordinario differisce quindi dal contributo ordinario per quanto riguarda il momento e la finalità della sua raccolta. I contributi straordinari non possono quindi essere pianificati allo stesso modo dei contributi ordinari, i quali sono calcolati facendo riferimento alle informazioni contabili relative agli ultimi bilanci d’esercizio approvati e certificati disponibili al 31 dicembre dell’anno precedente il periodo di contribuzione e raccolti per l’anno civile di contribuzione. I contributi straordinari mirano quindi a far contribuire tutti gli enti soggetti alla vigilanza dell’autorità nazionale alla data in cui sono decisi, tenendo conto, in particolare, della loro effettiva capacità finanziaria e della loro reale esposizione al rischio di crisi finanziaria in tale data. In tale prospettiva, non può essere tenuto a versare tale contributo un ente che, alla data in cui lo stesso è stato deciso, aveva cessato di essere soggetto alla sorveglianza dell’autorità nazionale a seguito della fusione per incorporazione con una società madre stabilita in un altro Stato membro. In conclusione, mentre la contribuzione ordinaria è dovuta da tutti gli enti che beneficiano della copertura offerta dal sistema di risoluzione nazionale, almeno per una parte dell’anno, il prelievo di un contributo straordinario presso un ente che non è più coperto dal sistema di risoluzione nazionale è giustificato solo in misura minore da un rischio assunto dal sistema a causa dell’attività di tale ente. In sintesi, le conclusioni della CGUE. Per tutte le argomentazioni sopra illustrate, la Prima Sezione della CGUE così si pronuncia 1. La nozione di cambiamento di status , ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del Regolamento delegato UE 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, deve essere interpretata nel senso che comprende un’operazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, mediante la quale un ente cessa, nel corso dell’anno, di essere soggetto alla vigilanza dell’autorità di risoluzione nazionale a seguito di una fusione per incorporazione transfrontaliera nella sua società madre e che, di conseguenza, tale operazione non incide sull’obbligo di tale ente di versare integralmente i contributi ordinari dovuti per l’anno di contribuzione di cui trattasi. 2. L’articolo 12, paragrafo 2, del Regolamento delegato 2015/63 deve essere interpretato nel senso che si applica al caso in cui la fusione transfrontaliera per incorporazione di un ente, situato in uno Stato membro, nella sua società madre, stabilita in un altro Stato membro, e la conseguente estinzione di tale ente incorporato sono avvenute nel 2015, mentre né l’Autorità di risoluzione nazionale né il fondo nazionale erano stati ancora formalmente istituiti dal primo Stato membro e i contributi non erano ancora stati calcolati. 3. L’articolo 104 della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti UE n. 1093/2010 e UE n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che un ente situato in uno Stato membro, che si è fuso per incorporazione con una società madre stabilita in un altro Stato membro a una data anteriore all’istituzione di un contributo straordinario da parte dell’autorità di risoluzione nazionale del primo Stato membro, non è tenuto al pagamento di tale contributo.

Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, sentenza 14 novembre 2019, causa C-255/18 * Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/59/UE – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi – Meccanismo nazionale di finanziamento – Autorità di risoluzione – Fondo nazionale – Articoli 103 e 104 – Obbligo di contribuzione – Contributi ex ante e contributi straordinari ex post – Calcolo – Trasposizione tardiva della direttiva – Regolamento delegato UE 2015/63 – Articoli 12 e 14 – Nozione di cambiamento di status” – Incidenza sull’obbligo di contribuzione Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti UE n. 1093/2010 e UE n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio GU 2014, L 173, pag. 190 , nonché sull’interpretazione del regolamento delegato UE 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione GU 2015, L 11, pag. 44 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la State Street Bank International GmbH in prosieguo la SSBI e la Banca d’Italia in ordine al versamento di contributi al fondo nazionale di risoluzione in Italia. Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 2014/59 3 I considerando da 103 a 105 della direttiva 2014/59 sono formulati come segue 103 Al di là del ruolo delle banche centrali di fornire liquidità al sistema finanziario anche in momenti di stress, è importante che gli Stati membri istituiscano meccanismi di finanziamento intesi a evitare che i fondi necessari a tal fine provengano dai bilanci nazionali. La stabilizzazione del sistema finanziario dovrebbe essere finanziata dal settore finanziario nel suo complesso. 104 In linea generale, gli Stati membri dovrebbero istituire i propri meccanismi nazionali di finanziamento avvalendosi di fondi controllati dalle autorità di risoluzione da utilizzare ai fini stabiliti nella presente direttiva. 105 In linea di principio, i contributi dovrebbero essere raccolti dal settore prima di qualsiasi operazione di risoluzione e indipendentemente da essa. Quando i finanziamenti preventivi non sono sufficienti a coprire le perdite o i costi sostenuti utilizzando i meccanismi di finanziamento, è opportuno raccogliere contributi aggiuntivi per sostenere gli ulteriori costi o perdite . 4 L’articolo 100, paragrafi 1, 4 e 5, della suddetta direttiva così recita 1. Gli Stati membri istituiscono uno o più meccanismi di finanziamento per permettere all’autorità di risoluzione di applicare o esercitare efficacemente gli strumenti e i poteri di risoluzione. 4. Ai fini del paragrafo 3, i meccanismi di finanziamento dispongono in particolare [del] potere di a raccogliere i contributi ex ante di cui all’articolo 103 ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo specificato all’articolo 102 b raccogliere i contributi straordinari ex post di cui all’articolo 104 qualora i contributi di cui alla lettera a siano insufficienti e c contrarre i prestiti e le altre forme di sostegno di cui all’articolo 105. 5. Salvo laddove consentito dal paragrafo 6, ciascuno Stato membro istituisce il proprio meccanismo nazionale di finanziamento avvalendosi di un fondo, il cui uso può essere avviato dalla rispettiva autorità di risoluzione ai fini di cui all’articolo 101, paragrafo 1 . 5 L’articolo 102, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede quanto segue Gli Stati membri provvedono a che, entro il 31 dicembre 2024, il rispettivo meccanismo di finanziamento disponga di mezzi finanziari pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio. Gli Stati membri possono fissare livelli-obiettivo superiori a tale ammontare . 6 L’articolo 103 della direttiva 2014/59, intitolato Contributi ex ante , stabilisce quanto segue 1. Ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo fissato nell’articolo 102, gli Stati membri provvedono a che siano raccolti a cadenza almeno annuale contributi presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio, ivi comprese le succursali nell’Unione. 4. Gli Stati membri provvedono a che l’obbligo di versare i contributi previsti nel presente articolo sia opponibile a norma del diritto nazionale e che i contributi siano versati integralmente. Gli Stati membri stabiliscono adeguati obblighi regolamentari di registrazione, contabili, informativi e di altro tipo per assicurare il pagamento integrale dei contributi dovuti. Gli Stati membri provvedono a che vigano misure atte a permettere una verifica adeguata del corretto pagamento dei contributi. 5. Gli importi raccolti a norma del presente articolo sono impiegati soltanto per i fini previsti all’articolo 101, paragrafo 1. 7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 115 per precisare il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell’ente, di cui al presente articolo, paragrafo 2 8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 115 . . 7 Ai sensi dell’articolo 104 di tale direttiva 1. Laddove i mezzi finanziari disponibili non siano sufficienti a coprire mediante i meccanismi di finanziamento le perdite, costi o altre spese sostenuti, gli Stati membri provvedono a che siano raccolti presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio contributi straordinari ex post a copertura degli importi aggiuntivi. Il pagamento di detti contributi straordinari ex post è ripartito fra gli enti in conformità delle regole stabilite all’articolo 103, paragrafo 2. 2. Ai contributi raccolti a norma del presente articolo si applica l’articolo 103, paragrafi da 4 a 8. . 8 L’articolo 130, paragrafo 1, di detta direttiva è così formulato Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2015. . Il regolamento delegato 2015/63 9 L’articolo 4 di tale regolamento delegato così recita 1. L’autorità di risoluzione determina il contributo annuale dovuto da ciascun ente in funzione del profilo di rischio dell’ente, basandosi sulle informazioni da questo fornite a norma dell’articolo 14 e applicando la metodologia stabilita nella presente sezione. 2. L’autorità di risoluzione determina il contributo annuale di cui al paragrafo 1 in base al livello-obiettivo annuale del meccanismo di finanziamento della risoluzione, tenendo conto del livello-obiettivo che deve essere raggiunto entro il 31 dicembre 2024 a norma dell’articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e in base all’ammontare medio dei depositi protetti dell’anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti autorizzati nel territorio di pertinenza . 10 L’articolo 12 di detto regolamento, intitolato Enti neoinseriti nella vigilanza o che cambiano status , prevede quanto segue 1. Per l’ente neoinserito nella vigilanza solo per parte del periodo di contribuzione, il contributo parziale è determinato applicando la metodologia di cui alla sezione 3 all’importo del contributo annuale calcolato nel periodo di contribuzione successivo con riferimento al numero di mesi completi del periodo di contribuzione per i quali l’ente è stato inserito nella vigilanza. 2. Il cambiamento di status dell’ente, compreso l’ente di piccole dimensioni, nel corso del periodo di contribuzione non incide sul contributo annuale che l’ente è tenuto a versare nell’anno in questione . 11 L’articolo 14, paragrafo 1, di tale medesimo regolamento così stabilisce 1. L’ente trasmette all’autorità di risoluzione l’ultimo bilancio d’esercizio approvato disponibile entro il 31 dicembre dell’anno che precede il periodo di contribuzione, corredato del giudizio formulato dal revisore legale o dall’impresa di revisione contabile a norma dell’articolo 32 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [,del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio GU 2013, L 182, pag. 19 ] . 12 L’articolo 20, paragrafi da 1 a 4, del regolamento delegato 2015/63 dispone quanto segue 1. In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, riguardo ai contributi da versare nel 2015 l’autorità di risoluzione comunica a ciascun ente la decisione che determina il contributo annuale a carico di ciascuno entro il 30 novembre 2015. 2. In deroga all’articolo 13, paragrafo 4, riguardo ai contributi da versare nel 2015 l’importo dovuto in forza della decisione di cui all’articolo 13, paragrafo 3, è versato entro il 31 dicembre 2015. 3. In deroga all’articolo 14, paragrafo 4, riguardo alle informazioni da comunicare all’autorità di risoluzione nel 2015 i dati di cui a detta disposizione sono comunicati entro il 1° settembre 2015 . 4. In deroga all’articolo 16, paragrafo 1, il sistema di garanzia dei depositi comunica entro il 1° settembre 2015 all’autorità di risoluzione le informazioni sull’importo dei depositi protetti alla data del 31 luglio 2015 . 13 Dall’articolo 21 di tale regolamento risulta che quest’ultimo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. Diritto italiano 14 L’articolo 78 del decreto legislativo del 16 novembre 2015, n. 180 – Attuazione della direttiva 2014/59/UE GURI n. 267, del 16 novembre 2015 , prevede quanto segue Per permettere di realizzare gli obiettivi della risoluzione sono istituiti presso la Banca d’Italia uno o più fondi di risoluzione . 15 L’articolo 81 di tale decreto è così formulato 1. Entro il 31 dicembre 2024 la dotazione finanziaria complessiva dei fondi di risoluzione è pari all’1 per cento dei depositi protetti, risultanti alla data di chiusura dell’ultimo bilancio annuale dei soggetti tenuti al versamento dei contributi, da essi approvato. 2. Per raggiungere il livello indicato al comma 1, i contributi vengono calcolati e raccolti in conformità dell’articolo 82 su base annuale nel modo più uniforme possibile nel tempo, tenendo anche conto dell’impatto prociclico che il loro versamento può avere sulla situazione finanziaria dei soggetti obbligati ad effettuarlo . 16 L’articolo 82, paragrafo 1, di detto decreto enuncia quanto segue Le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie versano contributi ordinari ai fondi di risoluzione su base annuale, nell’ammontare determinato dalla Banca d’Italia in conformità con quanto stabilito dalla Commissione [e]uropea ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE . 17 L’articolo 83, paragrafo 1, del medesimo decreto prevede quanto segue Se la dotazione finanziaria non è sufficiente a sostenere le misure di cui all’articolo 79, comma 1, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie versano ai fondi di risoluzione contributi straordinari a copertura degli oneri aggiuntivi nella misura determinata dalla Banca d’Italia . Procedimento principale e questioni pregiudiziali 18 La SSBI è una banca avente sede legale in Germania. 19 Fino al 5 luglio 2015 essa ha operato in Italia per mezzo della State Street Bank SpA in prosieguo la SSB Italia . 20 A partire dal 6 luglio 2015, a seguito di un’operazione di fusione per incorporazione, la SSBI, società incorporante della SSB Italia, ha continuato a operare sul territorio italiano per mezzo di una succursale. 21 Nel corso degli anni 2015 e 2016 la Banca d’Italia, in qualità di autorità di risoluzione, ha chiesto alla SSBI, per l’anno 2015, il pagamento di contributi ex ante in prosieguo i contributi ordinari e di contributi straordinari ex post in prosieguo i contributi straordinari . Più in particolare, con note del 23 e del 26 novembre 2015 nonché del 1° aprile e del 25 maggio 2016, la Banca d’Italia ha chiesto alla SSBI il pagamento dell’importo di EUR 1 275 606 a titolo di contributi ordinari e dell’importo di EUR 3 826 819 a titolo di contributi straordinari. 22 La SSBI ha proposto un ricorso di annullamento avverso tali atti dinanzi al giudice del rinvio, contestando sia il pagamento della contribuzione ordinaria sia il pagamento della contribuzione straordinaria. 23 A sostegno del suo ricorso essa ha addotto una serie di argomenti, tra cui, in particolare, quello secondo cui al momento dell’imposizione del pagamento di detti contributi essa esercitava le sue attività sul territorio italiano soltanto tramite una succursale e che, pertanto, poteva essere assoggettata all’obbligo di contribuzione non già in Italia, bensì in Germania. 24 Inoltre, la SSBI ha segnatamente affermato che la costituzione, il 22 settembre 2015, di un organo indipendente attraverso il quale la Banca d’Italia esercita il suo ruolo di autorità di risoluzione nonché l’istituzione, il 18 novembre 2015, del fondo di risoluzione italiano sono successivi a detta operazione di fusione per incorporazione, di modo che non avrebbe potuto essere imposto alla SSBI alcun obbligo di contribuzione. 25 A suo avviso, il suo obbligo di contribuzione al fondo di risoluzione italiano non deriverebbe nemmeno dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63. Inoltre, le disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 4, di tale regolamento suffragherebbero la sua tesi secondo cui la base di riferimento per l’autorità di risoluzione doveva essere la situazione della SSBI non già al 31 dicembre 2014, bensì al 31 luglio 2015. 26 Pertanto, il regolamento delegato 2015/63 non sarebbe applicabile a quest’ultima per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 5 luglio 2015, il che comporterebbe l’insussistenza, nei suoi confronti, di qualsiasi obbligo di pagamento di contributi. 27 In subordine, la SSBI ha concluso che essa avrebbe dovuto essere assoggettata soltanto ai contributi ordinari corrispondenti al periodo in cui la SSB Italia ha esercitato le sue attività in Italia. 28 La Banca d’Italia ha confutato gli argomenti della SSBI, confermando l’obbligo di contribuzione di quest’ultima. In particolare, essa ha affermato che l’autorità di risoluzione tedesca non aveva potuto tenere conto della fusione per incorporazione di cui è stata oggetto la SSB Italia e che, contrariamente alle affermazioni della SSBI, l’assenza di un obbligo di contribuzione in Italia avrebbe portato a sottrarre la SSBI all’obbligo di contribuzione sia in Italia sia in Germania. 29 La Banca d’Italia ha quindi confermato l’applicazione, nel caso di specie, dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, dato che il contributo al fondo di risoluzione italiano grava su tutte le banche con sede legale in Italia nonché, peraltro, su tutte le succursali di banche extracomunitarie a tale data. 30 Ciò premesso, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio Italia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se tra i cambiamenti di status” che non incidono, a norma dell’articolo 12 del [regolamento delegato], sull’obbligo di contribuzione debba essere ricompresa anche la fusione per incorporazione di un ente, in precedenza soggetto alla vigilanza di un’Autorità di risoluzione nazionale, nella società‑madre appartenente ad altro Stato membro, avvenuta nel periodo di contribuzione, e se tale regola valga anche nel caso in cui la fusione e la conseguente estinzione dell’ente siano avvenute nell’anno 2015, in un momento in cui sia l’Autorità di risoluzione nazionale sia il Fondo nazionale non erano stati ancora formalmente istituiti dallo Stato membro ed i contributi non ancora calcolati. 2 Se il medesimo articolo 12 del [regolamento delegato], congiuntamente all’articolo 14 dello stesso regolamento ed agli articoli 103 e 104 della direttiva 2014/59/UE debba essere interpretato nel senso che, anche nel caso di fusione per incorporazione in una società madre di altro Stato membro nel corso dell’anno di contribuzione, un ente sia tenuto al pagamento integrale del contributo per quell’anno e non in proporzione ai mesi in cui l’ente stesso è stato soggetto alla vigilanza dell’autorità di risoluzione del primo Stato membro, in analogia a quanto stabilito per l’ente neoinserito nella vigilanza” dal paragrafo 1 del medesimo articolo 12 del [regolamento delegato]. 3 Se, ai sensi della direttiva 2014/59 e del [regolamento delegato] e dei principi che regolano il Sistema degli strumenti di risoluzione delle crisi bancarie le medesime regole dettate per il contributo ordinario e, in particolare l’articolo 12, paragrafo 2, del [regolamento delegato], si applichino anche, con riguardo al momento di individuazione dei soggetti tenuti alla contribuzione e alla misura del contributo, al contributo straordinario, tenuto conto della sua natura e dei presupposti prescritti per la sua imposizione . Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima parte della prima questione e sulla seconda questione 31 Con la prima parte della prima questione e con la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di cambiamento di status , ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, debba essere interpretata nel senso che comprende un’operazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, mediante la quale un ente, precedentemente soggetto alla vigilanza di un’autorità di risoluzione nazionale, cessa, durante il periodo di contribuzione, di essere sotto la vigilanza di tale autorità a seguito di una fusione per incorporazione transfrontaliera nella sua società madre e se, di conseguenza, tale operazione non incida sull’obbligo di un ente di versare integralmente i contributi ordinari dovuti per l’anno di contribuzione di cui trattasi. 32 A tal riguardo, si deve rilevare, da un lato, che, secondo una costante giurisprudenza, tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza esigono che i termini in cui è formulata una disposizione di diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri al fine di determinare il suo senso e la sua portata, devono di norma ricevere, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme sentenza dell’11 aprile 2019, Tarola, -483/17, EU C 2019 309, punto 36 e giurisprudenza ivi citata . 33 L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 non contiene alcun rinvio esplicito ai diritti degli Stati membri per determinare il senso e la portata della nozione di cambiamento di status . Ai fini dell’applicazione del regolamento delegato summenzionato, la suddetta nozione dev’essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare in maniera uniforme sul territorio di tutti gli Stati membri. 34 Dall’altro lato, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione occorre tener conto della formulazione di quest’ultima, del contesto in cui si inserisce e dell’obiettivo da essa perseguito [v., in tal senso, sentenza del 27 maggio 2019, PF Procuratore generale di Lituania , -509/18, EU C 2019 457, punto 28]. 35 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’interpretazione letterale della nozione di cambiamento di status , ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, occorre rilevare che tale espressione, come risulta dal paragrafo 58 delle conclusioni dell’avvocato generale, può includere qualsiasi tipo di cambiamento nella situazione di diritto o di fatto di un ente che possa incidere sull’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, di tale regolamento delegato. 36 Tale interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 è confermata dall’espressione compreso l’ente di piccole dimensioni , la quale indica che il cambiamento di dimensioni di un ente, rilevante ai fini dell’applicazione delle disposizioni agli enti di piccole dimensioni, costituisce solo una delle situazioni previste da detta disposizione. 37 In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, occorre ricordare che l’articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento delegato dispone che gli enti neoinseriti nella vigilanza solo per parte del periodo di contribuzione versano, al fondo di risoluzione di uno Stato membro, soltanto dei contributi ordinari pro rata temporis, calcolati sulla base del numero di mesi completi del periodo di contribuzione per i quali l’ente è stato inserito nella vigilanza. 38 In tal senso, l’articolo 12, paragrafo 2, di tale regolamento delegato, il quale dispone che il cambiamento di status di un ente non incide sull’obbligo di tale ente di versare contributi ordinari annui dovuti per l’anno in questione, riguarda, in generale, i cambiamenti che possono interessare un ente, mentre l’articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento delegato chiarisce il metodo di calcolo che si applica, in via eccezionale, a un ente neoinserito nella vigilanza solo per parte del periodo di contribuzione. 39 L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, introducendo una deroga alla regola generale del paragrafo 2 di tale articolo, deve essere interpretato restrittivamente, poiché non consente un’interpretazione che vada oltre tale unica ipotesi espressamente presa in considerazione da detto regolamento v., per analogia, sentenze del 1° dicembre 2011, Painer, -145/10, EU C 2011 798, punto 74, e del 6 giugno 2019, Weil, -361/18, EU C 2019 473, punto 43 e giurisprudenza ivi citata . 40 Di conseguenza, un’operazione che costituisce un cambiamento di status, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento delegato, non beneficia, in linea di principio, del calcolo del contributo quale previsto all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63. 41 In terzo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2014/59 e dal regolamento delegato 2015/63, dall’articolo 102, paragrafo 1, e dall’articolo 103, paragrafo 1, di tale direttiva, nonché dall’articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento delegato risulta che la raccolta annuale dei contributi ordinari degli enti è stata istituita per garantire che, entro il 31 dicembre 2024, il meccanismo di finanziamento degli Stati membri disponga di mezzi finanziari pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio. 42 Per conseguire tale obiettivo, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafi da 1 a 3, del medesimo regolamento delegato impongono all’autorità di risoluzione nazionale di calcolare i contributi dovuti facendo riferimento alle informazioni contabili relative agli ultimi bilanci d’esercizio approvati e certificati disponibili al 31 dicembre dell’anno precedente il periodo di contribuzione, corredati del giudizio formulato dal revisore legale o dall’impresa di revisione contabile. 43 A tal riguardo, come ha sottolineato l’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, se le autorità di risoluzione nazionali dovessero tenere conto dei mutamenti occorsi nella situazione giuridica e finanziaria degli enti durante l’esercizio di cui trattasi, difficilmente esse potrebbero effettuare un calcolo attendibile dei contributi ordinari dovuti nel corso dell’anno successivo e, di conseguenza, perseguire l’obiettivo consistente nel raggiungere, entro il 31 dicembre 2024, almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio di uno Stato membro. 44 Pertanto, per consentire alle autorità di risoluzione nazionali di calcolare i contributi e di raggiungere quindi l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2014/59 e dal regolamento delegato 2015/63, la nozione di cambiamento di status di cui all’articolo 12, paragrafo 2, di detto regolamento delegato deve essere intesa estensivamente nel senso che comprende, tra l’altro, una fusione per incorporazione transfrontaliera che ha avuto luogo nel corso del periodo di contribuzione. 45 Tale interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 è altresì confermata dall’obiettivo del regolamento UE n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento UE n. 1093/2010 GU 2014, L 225, pag. 1 , obiettivo, questo, il cui conseguimento la direttiva 2014/59 e detto regolamento delegato hanno anche lo scopo di preparare. 46 A tal riguardo, occorre ricordare che l’istituzione, nel corso del 2015, dei fondi nazionali di risoluzione, quale prevista da tale direttiva e da detto regolamento delegato, è stata combinata con la previsione, nel corso del 2016, di un fondo di risoluzione unico tra gli Stati membri che partecipano all’unione bancaria, sulla base del regolamento n. 806/2014, inteso a sostituire progressivamente i fondi di risoluzione nazionali. L’accordo intergovernativo, che chiarisce l’attuazione di tale fondo di risoluzione unico, dispone, all’articolo 3, paragrafi 3 e 5, che anche i contributi raccolti a norma degli articoli 103 e 104 della direttiva 2014/59 prima della data di applicazione di tale accordo, vale a dire il 1° gennaio 2016, devono essere trasferiti al suddetto fondo di risoluzione unico. 47 In tale prospettiva, la nozione di cambiamento di status non può essere limitata alle modifiche di un ente in uno Stato membro, escluse le modifiche che coinvolgono vari Stati membri, quali le fusioni per incorporazione transfrontaliere. Per lo stesso motivo, l’argomento vertente sul fatto che l’ente assorbito non potrebbe beneficiare del fondo di risoluzione dello Stato membro al quale ha versato contributi ordinari deve essere senz’altro respinto. 48 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla prima parte della prima questione e alla seconda questione dichiarando che la nozione di cambiamento di status , ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, deve essere interpretata nel senso che comprende un’operazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, mediante la quale un ente cessa, nel corso dell’anno, di essere soggetto alla vigilanza dell’autorità di risoluzione nazionale a seguito di una fusione per incorporazione transfrontaliera nella sua società madre e che, di conseguenza, tale operazione non incide sull’obbligo di tale ente di versare integralmente i contributi ordinari dovuti per l’anno di contribuzione di cui trattasi. Sulla seconda parte della prima questione 49 Con la seconda parte della prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 debba essere interpretato nel senso che esso si applica al caso in cui la fusione transfrontaliera per incorporazione di un ente, situato in uno Stato membro, nella sua società madre, stabilita in un altro Stato membro, e la conseguente estinzione di tale ente incorporato sono avvenute nel 2015, mentre né l’autorità di risoluzione nazionale né il fondo nazionale erano stati ancora formalmente istituiti dal primo Stato membro e i contributi non erano ancora stati calcolati. 50 Occorre anzitutto rilevare che tale regolamento delegato era obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2015. Di conseguenza, detto regolamento era in vigore alla data della fusione per incorporazione transfrontaliera dell’ente di cui trattasi nella sua società madre. 51 Si deve poi ricordare che la direttiva 2014/59, la quale, ai suoi articoli da 101 a 104, impone agli Stati membri di istituire fondi di risoluzione nazionali disciplinati da autorità nazionali e finanziati mediante la raccolta dei contributi, prevede, all’articolo 130, paragrafo 1, che gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva e devono applicare tali misure a decorrere dal 1° gennaio 2015. 52 Dall’ordinanza di rinvio risulta che il provvedimento italiano di recepimento della summenzionata direttiva nel diritto nazionale è entrato in vigore soltanto il 16 novembre 2015, il che significa che né l’autorità di risoluzione nazionale né il fondo nazionale erano stati ancora formalmente istituiti in Italia alla data della fusione per incorporazione transfrontaliera dell’ente di cui trattasi nella sua società madre. 53 Tuttavia, occorre rilevare che sono state inserite disposizioni transitorie all’articolo 20 del regolamento delegato 2015/63 al fine di adeguare i termini relativi alla raccolta dei contributi ordinari per il primo anno di contribuzione, ossia per il 2015. 54 Infatti, l’articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento delegato prevede che, in deroga all’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento delegato, riguardo ai contributi da versare nel 2015 l’autorità di risoluzione nazionale possa comunicare a ciascun ente la decisione che determina il contributo annuale a carico di ciascuno entro il 30 novembre 2015. 55 A tal riguardo, il giudice del rinvio precisa che la Banca d’Italia, nella sua qualità di autorità di risoluzione nazionale italiana, ha istituito il fondo nazionale di risoluzione il 18 novembre 2015 e ha chiesto il versamento dei contributi ordinari e straordinari agli enti, ivi compresa la ricorrente nel procedimento principale, rispettivamente il 23 e il 26 novembre 2015. 56 Ne consegue che lo Stato italiano ha recepito la direttiva 2014/59 nel proprio ordinamento nazionale in un momento che consentiva, conformemente alle disposizioni transitorie dell’articolo 20 del regolamento delegato 2015/63, alla Banca d’Italia, in quanto autorità di risoluzione nazionale, di chiedere il versamento dei contributi ordinari degli enti a partire dal 2015 conformemente agli articoli 102 e 103, paragrafo 1, di detta direttiva. 57 La circostanza che l’ente di cui trattasi abbia cessato di esistere, in seguito ad una fusione per incorporazione transfrontaliera, alla data in cui la Banca d’Italia ha chiesto il versamento dei contributi, non è rilevante in tale contesto, a motivo del fatto che, come già indicato al punto 42 della presente sentenza, le autorità di risoluzione nazionali devono calcolare i contributi ordinari dovuti facendo riferimento alle informazioni contabili relative agli ultimi bilanci d’esercizio approvati e certificati disponibili al 31 dicembre dell’anno precedente il periodo di contribuzione. 58 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla seconda parte della prima questione dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 deve essere interpretato nel senso che si applica al caso in cui la fusione transfrontaliera per incorporazione di un ente, situato in uno Stato membro, nella sua società madre, stabilita in un altro Stato membro, e la conseguente estinzione di tale ente incorporato sono avvenute nel 2015, mentre né l’autorità di risoluzione nazionale né il fondo nazionale erano stati ancora formalmente istituiti dal primo Stato membro e i contributi non erano ancora stati calcolati. Sulla terza questione 59 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2014/59 e il regolamento delegato 2015/63 debbano essere interpretati nel senso che un ente situato in uno Stato membro, che si è fuso per incorporazione con una società madre stabilita in un altro Stato membro a una data anteriore all’istituzione di un contributo straordinario da parte dell’autorità di risoluzione nazionale del primo Stato membro, è tenuto al pagamento di tale contributo. 60 La Banca d’Italia sostiene che la risposta a tale questione è fornita dal regolamento delegato 2015/63, in particolare dal suo articolo 12, paragrafo 2. Tuttavia, dal titolo stesso di tale regolamento risulta che quest’ultimo riguarda i contributi ex ante, ossia i contributi annuali. Peraltro, l’articolo 12, paragrafo 2, di detto regolamento menziona solo il contributo annuale. 61 Pertanto, la risposta alla terza questione può essere dedotta unicamente dall’interpretazione dell’articolo 104 della direttiva 2014/59, il quale si riferisce, come indica il suo titolo, ai Contributi straordinari ex post . Tuttavia, né il tenore letterale dell’articolo 104 di tale direttiva né i paragrafi 2 e da 4 a 8 dell’articolo 103 di quest’ultima, applicabili ai contributi ordinari, ai quali rinvia il suddetto articolo 104, contengono alcuna indicazione sulla data che deve servire da riferimento per l’identificazione degli enti tenuti al versamento del contributo straordinario e sul calcolo del relativo importo. Occorre, pertanto, interpretare l’articolo 104 della direttiva summenzionata in funzione del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa in cui è inserito v., per analogia, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, -649/17, EU C 2019 576, punto 37 e giurisprudenza ivi citata . 62 A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, di detta direttiva, gli Stati membri provvedono a che siano raccolti presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio contributi straordinari, laddove i mezzi finanziari disponibili non siano sufficienti a coprire mediante i meccanismi di finanziamento le perdite, i costi o altre spese sostenuti. 63 Come ha illustrato l’avvocato generale ai paragrafi 86 e 87 delle sue conclusioni, il contributo straordinario differisce quindi dal contributo ordinario per quanto riguarda il momento e la finalità della sua raccolta. In effetti, è difficile prevedere la data in cui i contributi straordinari sono prelevati, in quanto ciò dipende dalla data delle operazioni di risoluzione che determinano il disavanzo del fondo nazionale. I contributi straordinari non possono quindi essere pianificati allo stesso modo dei contributi ordinari, i quali sono calcolati facendo riferimento alle informazioni contabili relative agli ultimi bilanci d’esercizio approvati e certificati disponibili al 31 dicembre dell’anno precedente il periodo di contribuzione e raccolti per l’anno civile di contribuzione. 64 La data del 31 dicembre dell’anno precedente il periodo di contribuzione, prevista all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, è parimenti irrilevante rispetto all’obiettivo perseguito dalla contribuzione straordinaria. Tale tributo ex post mira infatti a far contribuire tutti gli enti soggetti alla vigilanza dell’autorità nazionale alla data in cui essa è decisa, tenendo conto, in particolare, della loro effettiva capacità finanziaria e della loro reale esposizione al rischio di crisi finanziaria in tale data. In tale prospettiva, non può essere tenuto a versare tale contributo un ente che, alla data in cui detto contributo è stato deciso, aveva cessato di essere soggetto alla sorveglianza dell’autorità nazionale a seguito della fusione per incorporazione con una società madre stabilita in un altro Stato membro. 65 Infatti, si deve rilevare che, mentre la contribuzione ordinaria è dovuta da tutti gli enti che beneficiano della copertura offerta dal sistema di risoluzione nazionale, almeno per una parte dell’anno, il prelievo di un contributo straordinario presso un ente che non è più coperto dal sistema di risoluzione nazionale è giustificato solo in misura minore da un rischio assunto dal sistema a causa dell’attività di tale ente. 66 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 104 della direttiva 2014/59 deve essere interpretato nel senso che un ente situato in uno Stato membro, che si è fuso per incorporazione con una società madre stabilita in un altro Stato membro a una data anteriore all’istituzione di un contributo straordinario da parte dell’autorità di risoluzione nazionale del primo Stato membro, non è tenuto al pagamento di tale contributo. Sulle spese 67 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Prima Sezione dichiara 1 La nozione di cambiamento di status , ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato UE 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, deve essere interpretata nel senso che comprende un’operazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, mediante la quale un ente cessa, nel corso dell’anno, di essere soggetto alla vigilanza dell’autorità di risoluzione nazionale a seguito di una fusione per incorporazione transfrontaliera nella sua società madre e che, di conseguenza, tale operazione non incide sull’obbligo di tale ente di versare integralmente i contributi ordinari dovuti per l’anno di contribuzione di cui trattasi. 2 L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 deve essere interpretato nel senso che si applica al caso in cui la fusione transfrontaliera per incorporazione di un ente, situato in uno Stato membro, nella sua società madre, stabilita in un altro Stato membro, e la conseguente estinzione di tale ente incorporato sono avvenute nel 2015, mentre né l’autorità di risoluzione nazionale né il fondo nazionale erano stati ancora formalmente istituiti dal primo Stato membro e i contributi non erano ancora stati calcolati. 3 L’articolo 104 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti UE n. 1093/2010 e UE n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che un ente situato in uno Stato membro, che si è fuso per incorporazione con una società madre stabilita in un altro Stato membro a una data anteriore all’istituzione di un contributo straordinario da parte dell’autorità di risoluzione nazionale del primo Stato membro, non è tenuto al pagamento di tale contributo. Fonte curia.eu