“Schedare” gli allievi in base alle loro convinzioni per l’esonero dall’ora di religione viola la Cedu

Viola l’articolo 2, protocollo 1, Cedu diritto all’istruzione , letto alla luce dei principi tutelati dall’articolo 9 Cedu libertà di religione , la procedura per l’esonero dall’insegnamento della religione a scuola laddove impone di rivelare dati ultrasensibili come le proprie convinzioni religiose e di essere schedati nei registri della scuola, nella certificazione dei titoli in base alle stesse nella fattispecie come non appartenenti alla religione ortodossa in violazione delle norme sulla privacy ed esponendo gli interessati a rischi di ghettizzazione, soprattutto se residenti in piccole comunità.

È quanto deciso dalla CEDU nell’odierno caso Papageorgiou ed altri c. Grecia in cui viene stigmatizzato il sistema per ottenere l’esonero dall’insegnamento obbligatorio della religione. Il caso. I ricorrenti sono genitori ed allieve di istituti liceo ed elementari siti in piccole isole Milos e Sifnos . Con la riforma, poi annullata per incostituzionalità dal Consiglio di Stato l’unico insegnamento doveva essere quello della religione ortodossa e dei suoi valori , si prevedeva un’apertura all’insegnamento anche dei valori di altri credi diversi da quello ortodosso a causa dell’incremento dei flussi migratori. Altre parti contestarono la riforma per motivi opposti a quello dei ricorrenti, poiché ritenevano che un corso sull’insegnamento confessionale ortodosso fosse stato trasformato in uno di religiologia . I ricorrenti hanno contestato le decisioni ministeriali circa la riforma sulla base del fatto che non prevedevano un corso di educazione religiosa obiettiva, critica e pluralista che non avrebbe avuto bisogno della procedura di esenzione poiché avrebbe coinvolto tutti gli studenti, non a causa di un obbligo legale, ma perché non avrebbe danneggiato le loro credenze religiose . In breve, contestavano non l’obbligatorietà del corso, ma la procedura dell’esonero che li obbligava a rivelare le loro convinzioni religiose, esponendoli a rischi di ghettizzazione visto che risiedevano in piccole comunità. I genitori sono i primi responsabili dell’educazione del figlio. L’articolo 2, protocollo 1, nel riconoscere il diritto all’istruzione, attribuisce un ruolo di primaria importanza ai genitori lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche . Lo Stato è perciò limitato nel suo margine discrezionale in materia non può imporre indottrinamenti, ma rispettare le convinzioni degli allievi e dei genitori che possono anche essere liberi di non professare alcun credo. Lo Stato, tramite la scuola istruisce le persone consentendo loro di formare le proprie convinzioni ed il proprio carattere, nel rispetto della loro indipendenza individuale autodeterminazione . In breve, se lo Stato non può fare indottrinamento, le famiglie parimenti non possono pretendere l’impartizione di un determinato insegnamento piuttosto che un altro ai loro figli. Lo Stato ha perciò il dovere di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà previste dalla Cedu e la funzione del legislatore non deve andare oltre questo controllo parlamentare e giudiziario, dovendo sempre equamente bilanciare interessi pubblici e privati. Tutela della privacy e del pluralismo. La CEDU rileva come l’approccio, il contenuto e le modalità d’insegnamento della religione nei vari Stati membri non siano uniformi da noi è facoltativo e si può sempre modificare la dichiarazione fatta all’inizio di ciascun ciclo di studi, anche se ci sono stati problemi sul riconoscimento dei crediti formativi e sulla possibilità di nominarne i docenti nelle commissioni d’esame Con St. 2749/10 e 4076/13 che ha riformato il Tar Lazio 7076/09 che non riconosceva detti crediti . Lo Stato, nel rispetto del pluralismo su cui si fonda la democrazia, non dovrebbe mai porre una persona in conflitto tra le proprie convenzioni religiose e filosofiche e quelle della sua famiglia e l’impartizione dell’insegnamento della religione, prevedendo perciò l’esonero dalla stessa. Nella fattispecie per ottenerlo i genitori dovevano rilasciare una solenne dichiarazione, controfirmata dal docente di religione, in cui dichiaravano che i figli non erano cristiani ortodossi e come tali erano schedati nei registri scolastici, nelle attestazioni dei titoli di studio etc. Il preside della scuola verificava le dichiarazioni e poteva presentare querela di falso in caso di discrepanze. Inoltre, non erano previsti insegnamenti alternativi. Fattori ambientali e discriminazioni. La CEDU rileva come ciò possa avere effetti dissuasivi dal richiedere l’esonero anche per non rilevare le proprie convinzioni religiose e comportare un ulteriore rischio di essere emarginati, soprattutto se residenti in comunità piccole e religiosamente compatte ciò contrasta con i principi d’inclusione sociale ed integrazione su cui si basa una società democratica. Lo Stato infatti non deve mai e non ha il diritto d’intervenire sulle coscienze individuali per far accettare ai singoli le convenzioni religiose della collettività o per spingere a rilevare le proprie credenze su questioni spirituali, soprattutto se in contrasto con essa.

CEDU_CASE_OF_PAPAGEORGIOU_AND_OTHERS_v._GREECE