Cubo di Rubik: il Tribunale UE conferma l’annullamento del marchio tridimensionale

Per il Tribunale dell’Unione Europea, poichè le caratteristiche essenziali della forma del cubo di Rubik sono necessarie ad ottenere il risultato tecnico consistente nella capacità di rotazione di tale prodotto, tale forma non avrebbe potuto essere registrata quale marchio dell’Unione europea .

È questo il principio affermato dal Tribunale UE, con la sentenza nella causa n. T-601/17 del 24 ottobre 2019, ECLI EU T 2019 765. Il fatto. Su richiesta della società britannica che gestisce i diritti di proprietà intellettuale connessi al cubo di Rubik, la Seven Towns, nel 1999 l’ufficio europeo per la proprietà intellettuale ha registrato come marchio dell’Unione Europea tridimensionale, la forma del cubo suddetto. Nel 2006, un produttore di giocattoli tedesco ha chiesto l’annullamento del marchio tridimensionale, sostenendo che esso comportava una soluzione tecnica consistente nella sua capacità di rotazione, soluzione che poteva essere tutelata solo a titolo di brevetto e non in quanto marchio . L’Ufficio europeo EUIPO , ha respinto la domanda, così il produttore ha proposto la medesima domanda dinanzi al Tribunale UE. Quest’ultimo, adito nel 2014, ha respinto il ricorso, affermando che la forma del cubo non svolgeva alcuna funzione tecnica che le impedisse di essere tutelata in quanto marchio. La società tedesca ha impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia che ha annullato la decisione del Tribunale e quella dell’EUIPO. Quest’ultimo, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia ha concluso che il marchio controverso era stato registrato in violazione di tale regolamento, e ne ha pertanto annullato la registrazione . Così la Rubik’s Brand Ldt, attuale titolare del marchio controverso, impugna la decisione dell0Ufficio dinanzi al Tribunale. La decisione del Tribunale UE. Con riferimento all’esame delle funzionalità delle caratteristiche essenziali del marchio controverso, il Tribunale UE ritiene, come aveva già sostenuto l’EUIPO, che la caratteristica essenziale costituita dalle linee nere che si incrociano, orizzontalmente e verticalmente, su ognuna delle facce del cubo, dividendo ciascuna di esse in nove piccoli cubi di uguali dimensioni suddivisi in file di tre per tre, sia necessaria per il conseguimento del risultato tecnico voluto . Pertanto i Giudici del Tribunale concludono che, nonostante la diversa colorazione delle facce del cubo non costituisca una caratteristica fondamentale del marchio controverso, le due caratteristiche di tale marchio che sono state correttamente qualificate come essenziali dall’EUIPO sono necessarie per il conseguimento del risultato voluto per il prodotto, rappresentato dalla forma di cubo controversa, cosicché quest’ultima non avrebbe potuto essere registrata come marchio dell’Unione europea . Da ciò il Tribunale conferma la decisione impugnata e respinge il ricorso della Rubik’s Brand Ldt.

Tribunale_UE_Causa_T601_17