Il diritto di conoscere le proprie origini biologiche è sacro e (talvolta) imprescrittibile

La CEDU riafferma la legittimità della prescrizione dell’azione di riconoscimento di paternità o di maternità solo nei confronti dell’interessato a conoscere le proprie origini biologiche che sia restato negligentemente inerte, mentre in tutti gli altri casi deve essere concessa una proroga la certezza dei rapporti familiari e la loro realtà socio-biologica deve prevalere sui contrapposti interessi e sulla realtà legale dei legami con la famiglia biologica.

È quanto sancito dalla CEDU sez. II nel caso Ç apin comma Turchia ricomma 44690/09 del 15 ottobre. Il caso. Il ricorrente all’età di 45 anni scoprì il nome del padre, tenutogli segreto dalla madre che lo aveva abbandonato in un orfanotrofio quando aveva soli 4 anni. Presentò tempestiva azione di riconoscimento di paternità, spiegando di essere interessato solo ad avere un nome ed alla certezza delle sue origini e non al cospicuo patrimonio del padre biologico, ricco industriale, sposato con figli e che morì nelle more del procedimento. Le sue richieste furono sempre respinte per prescrizione del diritto dato che la madre, al momento della sua nascita nel 1958, aveva promosso un’analoga azione che era stata respinta per condotta immorale il diritto turco non tutelava i figli nati al di fuori del matrimonio e per di più frutto di una relazione extraconiugale. La CEDU invece ha ravvisato in questo rifiuto una scelta arbitraria, sproporzionata ed irrazionale in deroga all’art. 8 Cedu. Lo Stato deve tutelare i diritti del figlio e del padre biologico. Lo Stato ha doveri positivi di protezione e cura di tutti i contrapposti interessi, dovendo proteggere il diritto alla privacy ed alla serenità familiare da arbitrii quelli del figlio biologico a conoscere le proprie origini, al nome ed all’identità familiare, quelli del padre biologico a potersi proteggere da richieste troppo datate e quelli di terzi altri figli, coniuge etc. alla tutela dei propri diritti economici e successori. Uno studio di diritto comparato tra i vari Stati del COE, contenuto nel caso Phinikaridou comma Cipro del 20/12/07 dimostra come questo equo bilanciamento e tali tutele non siano attuati in modo uniforme all’interno del COE in genere è prevista una prescrizione dell’azione di riconoscimento variabile da 1 a 30 anni Silva e Mondim Correia comma Portogallo nella rassegna del 22/12/17 . Prescrizione assoluta o relativa? In questi casi la CEDU rileva come bisogna prendere in considerazione molteplici circostanze per stabilire se la prescrizione debba essere considerata assoluta o relativa. Non vi è uniformità sul dies a quo alcuni Stati lo calcolano dalla nascita del figlio, altri dalla maggiore età o dalla sentenza in cui è stato negato alla madre il riconoscimento di paternità o dalla data dell’effettiva conoscenza del nome del padre. In ogni caso, alla luce dei vari fattori e circostanze sottese alle singole vicende, si dovrà valutare se la presunzione assoluta di prescrizione del diritto alla certezza dei rapporti familiari ed al riconoscimento delle proprie origini e quindi alla realtà socio-biologica di un legame debba prevalere o meno su quella legale. Orbene la CEDU nota che la sua prassi è costante nel ravvisare questa prevalenza, ribadendo che gli Stati, pur avendo un margine discrezionale su questa materia, non possono sovvertire ciò. In breve per la CEDU chi richiede il riconoscimento di paternità con negligente ritardo incorrerà in una prescrizione assoluta, altrimenti deve beneficiare di una proroga presunzione di prescrizione relativa , soprattutto laddove l’esperimento dell’azione di riconoscimento sia l’unico mezzo per acclarare le proprie origini biologiche. È compatibile con la Cedu anche una proroga di breve durata. Il tempo non cancella l’incertezza delle origini. Il diritto dell’interessato a conoscere le proprie radici” non si affievolisce col trascorrere del tempo, anzi si rafforza, proprio perché permane l’incertezza sulle proprie origini. Se da un lato la prescrizione attua un equo bilanciamento di detti contrapposti interessi del figlio e della famiglia biologica, perseguendo fini legittimi, dall’altro però non può impedire ad una persona, minore od adulta che sia, di reperire informazioni per fugare questa incertezza e quindi affermare la realtà socio-biologica di un rapporto familiare. Nella fattispecie l’unico modo per conoscere l’identità del padre ed ottenere un esame del DNA era l’esperimento dell’azione di riconoscimento di paternità Laakso comma Finlandia del 15/1/13 , essendo irrilevante che fosse già stata infruttuosamente esperita dalla madre sulla base di presunzioni poi abrogate da successive riforme e di circostanze non più attuali con la realtà socio-giuridica del paese.

CEDU_Case_of_Capin_v._Turkey