Il giudice che emette un decreto ingiuntivo non può negarne l’esecuzione per tutelare i consumatori

L’art. 53 regolamento UE n. 1215/2012 Bruxelles I bis , concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificato dal Regolamento delegato UE 2015/281, letto in combinato disposto con l’art. 47 Carta di Nizza, dev’essere interpretato nel senso che osta alla possibilità, per l’autorità giurisdizionale d’origine adita con istanza di rilascio dell’attestato previsto da detto art. 53, con riferimento a una decisione definitiva, di verificare d’ufficio se le disposizioni contenute al capo Il, sezione 4, di tale regolamento siano state violate, al fine di informare il consumatore della violazione eventualmente accertata e di consentire a quest’ultimo di valutare in modo consapevole la possibilità di avvalersi del rimedio previsto all’art. 45 del medesimo regolamento.

È quanto deciso dalla CGUE nella sentenza EU C 2019 661, C-347/18 del 4 settembre 2019. Il caso. L’avvocato ricorrente curò una causa in materia di diritto successorio per una cliente residente in Germania che, però, non saldò la sua parcella. Ottenne quindi un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Milano, ma quando chiese il rilascio dell’attestato ex articolo 53 Bruxelles I bis sull’eseguibilità della decisione, il giudice a ciò delegato lo rifiutò perché, dopo aver fatto una ricerca online, affermò che la lite verteva su rapporti tra professionista e consumatori perciò la giurisdizione era della Germania. È questo il peculiare fulcro dell’intera vicenda decisa dalla CGUE. Veniva infatti sollevata una pregiudiziale per sapere se il giudice avesse il potere di verificare d’ufficio la violazione delle norme a tutela dei consumatori. L’attestato di esecutività di una decisione deve essere sempre rilasciato. La CGUE ribadendo come la procedura per il rilascio dell’attestato ex articolo 53 Bruxelles I bis, che certifica che una decisione è esecutiva, abbia natura giurisdizionale deve essere sempre rilasciato su istanza del richiedente interessato EU C 2016 448 e 2012 531 . Le norme comunitarie impongono solo, nel caso in cui si tratti di un provvedimento provvisorio o cautelare, di dover specificatamente certificare che il giudice d’origine era competente a conoscere del merito . Ciò trova conferma ed è rafforzato dal fatto che il giudice adito con istanza di rilascio dell’attestato è l’autorità giurisdizionale d’origine, che ha emesso la decisione nel merito di cui si chiede il riconoscimento o di cui si sollecita l’esecuzione e che, di conseguenza, ha formalmente accertato la propria competenza, in modo implicito o esplicito, rendendo la decisione di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1215/2012 . Inoltre, l’articolo 53 non prevede in alcun modo che detta autorità giurisdizionale debba esaminare gli aspetti della controversia che non rientrano nell’ambito di applicazione della disposizione in esame, come le questioni di merito e di competenza già giudicate nella decisione di cui si chiede l’esecuzione . In breve, il rilascio di detto attestato è ipso iure , perciò il giudice non poteva rifiutarsi. Si noti che lo stesso AG nelle conclusioni sul caso aveva rimarcato la sua peculiarità poiché vi era contraddittorietà nel comportamento del Tribunale di Milano che da un lato emette un decreto ingiuntivo e dall’altro, poi, si dichiara non competente in materia. Solo il giudice dello Stato di esecuzione ed il cliente possono eccepire dette violazioni. La CGUE nota che Bruxelles I bis tutela le parti deboli di un sinallagma, come possono essere i consumatori, con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali Considerando 18, articolo 17 e capo II, sezione 4 relativo appunto ai contratti tra professionista e consumatore . Inoltre, ribadisce che la sua prassi sulle clausole vessatorie non è applicabile alle norme procedurali previste da Bruxelles I bis . Per quanto riguarda, poi, la fase del riconoscimento e dell’esecuzione di una decisione nello Stato membro richiesto, secondo il considerando 29 del regolamento n. 1215/2012, il soggetto a carico del quale si chiede l’esecuzione dovrebbe poter chiedere il rigetto del riconoscimento o dell’esecuzione di una decisione qualora ritenga che sussistano motivi per rigettare il riconoscimento, inclusa l’eventuale violazione delle norme sulla competenza speciali . Sarà, perciò, il giudice tedesco a dover sollevare d’ufficio questo eventuale vizio e/o la cliente ad eccepire una violazione delle norme a tutela dei consumatori, ma non può farlo certo il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo di cui si chiede l’esecuzione in un altro Stato. Ergo il rimedio previsto dall’articolo 45 Bruxelles I bis rispetta l’articolo 47 diritto ad un ricorso effettivo, sovrapponibile all’articolo 13 Cedu della Carta di Nizza.

Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, sentenza 4 settembre 2019, causa C-347/18 * Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento UE n. 1215/2012 – Articolo 53 – Attestato relativo a una decisione in materia civile e commerciale di cui all’allegato 1 – Poteri dell’autorità giurisdizionale d’origine – Verifica d’ufficio della sussistenza di violazioni delle norme sulla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 53 del regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale GU 2012, L 351, pag. 1 , come modificato dal regolamento delegato UE 2015/281 della Commissione, del 26 novembre 2014 GU 2015, L 54, pag. 1 in prosieguo il regolamento n. 1215/2012 , e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in prosieguo la Carta . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. A.S. e la sig.ra A.M.F., in merito alle somme che quest’ultima gli deve a titolo di compenso per l’attività professionale da lui svolta in qualità di avvocato. Contesto normativo 3 Ai termini dei considerando 29 e 32 del regolamento n. 1215/2012 29 [I]l soggetto a carico del quale si chiede l’esecuzione dovrebbe poter chiedere il rigetto del riconoscimento o dell’esecuzione di una decisione qualora ritenga che sussistano motivi per rigettare il riconoscimento. 32 Al fine di informare la persona contro cui è chiesta l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l’attestato rilasciato ai sensi del presente regolamento, eventualmente corredato della decisione, dovrebbe essere notificato o comunicato alla persona in tempo ragionevole anteriormente alla prima misura di esecuzione. In questo contesto, per prima misura di esecuzione dovrebbe intendersi la prima misura di esecuzione dopo la notifica o comunicazione . 4 Gli articoli da 17 a 19 del regolamento n. 1215/2012 fanno parte del capo II di quest’ultimo, relativo alle regole sulla competenza giurisdizionale e, in particolare, della sezione 4, di detto capo, intitolata Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori . L’articolo 17, paragrafo 1, lettera c , di tale regolamento così dispone 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione c in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività . 5 L’articolo 18, paragrafo 2, di detto regolamento prevede quanto segue L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore . 6 Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento Se il convenuto domiciliato in uno Stato membro è citato davanti a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro e non compare, l’autorità giurisdizionale dichiara d’ufficio la propria incompetenza, a meno che non sia competente in base alle disposizioni del presente regolamento . 7 L’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 enuncia quanto segue 1. La parte che desidera invocare una decisione emessa in un altro Stato membro produce a una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità e b l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53 . 8 L’articolo 42 di tale regolamento prevede quanto segue 1. Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro, il richiedente fornisce alla competente autorità incaricata dell’esecuzione a una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità e b l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53, che certifica l’esecutività della decisione, e contenente anche un estratto della decisione nonché, se del caso, le informazioni pertinenti sulle spese processuali ripetibili e sul calcolo degli interessi. 2. Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare, il richiedente fornisce alla competente autorità incaricata dell’esecuzione a una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità b l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53, contenente una descrizione del provvedimento e certificante che i l’autorità giurisdizionale è competente a conoscere del merito ii la decisione è esecutiva nello Stato membro d’origine e c qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, la prova della notificazione o comunicazione della decisione. . 9 Ai termini dell’articolo 43, paragrafo 1, di detto regolamento Quando si chiede l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53 è notificato o comunicato alla persona contro cui è chiesta l’esecuzione prima dell’inizio della stessa. L’attestato è corredato della decisione qualora questa non sia già stata notificata o comunicata a detta persona . 10 Per quanto concerne il diniego del riconoscimento e dell’esecuzione, l’articolo 45, paragrafo 1, lettera e , e paragrafo 2, del medesimo regolamento prevede quanto segue 1. Su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato e se la decisione è in contrasto con i le disposizioni del capo II, sezioni 3, 4 e 5 nella misura in cui il contraente dell’assicurazione, l’assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto o 2. Nell’accertamento delle ipotesi di cui al paragrafo 1, lettera e , l’autorità giurisdizionale cui sia stata presentata l’istanza è vincolata dall’accertamento dei fatti sul quale l’autorità giurisdizionale d’origine ha fondato la propria competenza . 11 Ai sensi dell’articolo 46 del regolamento n. 1215/2912, [s]u istanza della parte contro cui è chiesta l’esecuzione, l’esecuzione di una decisione è negata qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di cui all’articolo 45 . 12 Conformemente all’articolo 53 di tale regolamento, [l]’autorità giurisdizionale d’origine, su istanza di qualsiasi parte interessata, rilascia l’attestato utilizzando il modulo di cui all’allegato I . 13 Il punto 4 del predetto modulo, intitolato Decisione , contiene nella sua rubrica 4.6.2 indicazioni che l’autorità giurisdizionale d’origine deve includere, nel caso di provvedimento provvisorio o cautelare, in merito alla competenza a pronunciarsi nel merito dell’autorità giurisdizionale che ha disposto tale provvedimento. Procedimento principale e questione pregiudiziale 14 Con ricorso depositato il 3 novembre 2015, il sig. S., un avvocato con studio a Milano Italia , ha chiesto al Tribunale di Milano Italia di emettere un decreto ingiuntivo nei confronti della sig.ra F., residente ad Amburgo Germania , per le somme dovutegli a titolo di compenso per l’attività professionale da lui svolta nell’ambito del giudizio di impugnazione del testamento olografo del padre della sua cliente. 15 Il giudice del rinvio ha emesso un decreto ingiuntivo di pagamento di una determinata somma, oltre interessi e spese. A fronte della mancata opposizione al decreto ingiuntivo in esame da parte della sig.ra F., il sig. S. ha chiesto a detto giudice di emettere, ai fini dell’esecuzione, l’attestato previsto all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, utilizzando il modulo di cui all’allegato I di tale regolamento. 16 Il giudice del rinvio ha effettuato d’ufficio una ricerca su Internet, da cui è emerso che il sig. S. svolgeva un’attività diretta verso la Germania. Pertanto, il giudice del rinvio ha chiesto al sig. S. di dimostrare presso quale studio esercitava la propria attività nel periodo in cui ha assistito, in qualità di avvocato, la sig.ra F I documenti depositati dal sig. S. confermano che la sua attività era diretta verso la Germania e che la sig.ra F. risiedeva in Germania nel periodo in cui egli l’ha assistita in qualità di avvocato. 17 Ritenendo che il rapporto tra il sig. S. e la sig.ra F. fosse riconducibile a un contratto di consumo, il giudice del rinvio ha dedotto dalle informazioni relative all’attività professionale del sig. S. che il decreto ingiuntivo di pagamento era stato emesso in violazione delle norme sulla competenza previste al capo II, sezione 4, del regolamento n. 1215/2012, relativa alle norme sulla competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori. 18 In tale contesto, il giudice del rinvio nutre dubbi in merito ai poteri attribuiti al giudice chiamato a rilasciare l’attestato previsto all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 in caso di decisione, divenuta definitiva ai sensi del diritto processuale nazionale, adottata in violazione delle disposizioni relative alle norme sulla competenza giurisdizionale previste da detto regolamento. 19 In particolare, tale giudice si chiede se l’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 imponga all’autorità giurisdizionale adita con istanza di rilascio di un attestato di trasporre in modo pedissequo, in detto attestato, la decisione adottata nello Stato membro d’origine, o se la disposizione in esame gli consenta di decidere d’ufficio di informare il convenuto-consumatore, a carico del quale la decisione dev’essere eseguita in uno Stato membro diverso da quello di origine, in merito all’eventuale violazione delle norme sulla competenza stabilite al capo II, sezione 4, di tale regolamento e, pertanto, alla possibilità di opporsi al riconoscimento ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera e , di detto regolamento. 20 Il giudice del rinvio considera che gli articoli 42 e 53 del regolamento n. 1215/2012 sembrano poter essere interpretati nel senso che l’autorità giurisdizionale adita con istanza di rilascio di detto attestato è priva di qualsiasi potere discrezionale e che essa deve trasporre in modo automatico il contenuto della decisione di cui trattasi nel modulo che figura all’allegato I di tale regolamento, al fine di attestare che tale decisione è esecutiva nello Stato membro d’origine. 21 Tuttavia, ad avviso di detto giudice, un’interpretazione di tal genere può violare l’articolo 47 della Carta, come interpretato dalla Corte nell’ambito del diritto del consumo. A tal riguardo, il giudice del rinvio ritiene che dalla giurisprudenza della Corte, e in particolare dalle sentenze del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito C 618/10, EU C 2012 349, punti 39, 41 e 43 , nonché del 18 febbraio 2016, Finanmadrid EFC, C 49/14, EU C 2016 98, punto 46 risulti che la situazione di inferiorità del consumatore rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, può essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo del giudice, che ha l’obbligo di esaminare d’ufficio l’eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. 22 Per quanto riguarda l’attestato di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, detto giudice rileva che, come dichiarato dalla Corte in relazione al certificato previsto all’articolo 9 del regolamento CE n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati GU 2004, L 143, pag. 15 , nella sentenza del 16 giugno 2016, Pebros Servizi C 511/14, EU C 2016 448 , la certificazione di una decisione giudiziaria costituisce un atto di natura giurisdizionale. Nel regime del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale GU 2001, L 12, pag. 1 , la Corte aveva del pari dichiarato che la funzione assegnata all’attestato previsto all’articolo 54 di detto regolamento consiste nel facilitare il rilascio della dichiarazione di esecutività della decisione adottata nello Stato membro d’origine sentenza del 6 settembre 2012, Trade Agency, C 619/10, EU C 2012 531, punto 41 . In tale contesto, il giudice del rinvio sottolinea che l’importanza di tale attestato è stata rafforzata nel regime introdotto dal regolamento n. 1215/2012. 23 Ad avviso del giudice del rinvio, esso deve conciliare l’obiettivo della rapida circolazione delle decisioni previsto dal regolamento n. 1215/2012 con la tutela effettiva dei consumatori mediante la possibilità, al momento del rilascio dell’attestato previsto all’articolo 53 di tale regolamento, di informare d’ufficio il consumatore di una violazione delle norme sulla competenza contenute al capo II, sezione 4, del medesimo regolamento. 24 In tali condizioni, il Tribunale di Milano ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale Se l’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 e l’articolo 47 della [Carta] debbano essere interpretati nel senso che ostino alla possibilità, per l’autorità giurisdizionale d’origine richiesta del rilascio dell’attestato previsto dall’articolo 53 [di tale regolamento] con riferimento ad una decisione definitiva, di esercitare poteri officiosi tesi a verificare la violazione delle norme contenute nel capo Il, sezione 4 [di detto regolamento] al fine di informare il consumatore della violazione eventualmente rilevata e di consentire allo stesso consumatore di valutare in modo consapevole la possibilità di avvalersi del rimedio previsto all’articolo 45 del medesimo regolamento . Sulla questione pregiudiziale Sulla ricevibilità 25 In via preliminare, è opportuno accertare se l’autorità giurisdizionale adita con istanza di rilascio di un attestato a norma dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 agisca in qualità di organo giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, o se il procedimento da essa seguito possa essere riconducibile a un procedimento puramente amministrativo o a un procedimento di volontaria giurisdizione. 26 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, sebbene l’articolo 267 TFUE non subordini la possibilità di adire la Corte allo svolgimento in contraddittorio del procedimento nel corso del quale il giudice nazionale formula le questioni pregiudiziali, i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a concludersi con una pronuncia di natura giurisdizionale sentenza del 16 giugno 2016, Pebros Servizi, C 511/14, EU C 2016 448, punto 24 e giurisprudenza ivi citata . 27 I termini emanare la sua sentenza , ai sensi dell’articolo 267, paragrafo 2, TFUE, comprendono tutto il procedimento che conduce alla decisione del giudice del rinvio e devono, pertanto, essere interpretati in maniera ampia per evitare che molte questioni procedurali vengano considerate irricevibili e non possano costituire oggetto di interpretazione da parte della Corte e che quest’ultima non sia in grado di conoscere dell’interpretazione di tutte le disposizioni del diritto dell’Unione che il giudice del rinvio è tenuto ad applicare v., in tal senso, sentenza del 16 giugno Pebros Servizi, C 511/14, EU C 2016 448, punto 28 e giurisprudenza ivi citata . 28 A tal riguardo, la Corte ha dichiarato ai punti da 39 a 41 della sentenza del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana C 579/17, EU C 2019 162 che un’autorità giurisdizionale d’origine esercita funzioni giurisdizionali allorché verifica la propria competenza a rilasciare l’attestato ai sensi dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012. 29 Tale soluzione non può essere limitata ai soli casi in cui la competenza a rilasciare il suddetto attestato sia controversa, in quanto l’organo che rilascia l’attestato previsto a tale articolo è chiamato a svolgere funzioni di natura giurisdizionale anche in altre situazioni. 30 In tal senso, le funzioni svolte dall’attestato previsto all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 nel sistema introdotto da detto regolamento giustificano che, quando una parte delle informazioni che devono essere riportate in tale attestato non si trovi nella decisione di cui è chiesta l’esecuzione o richieda un’interpretazione di detta decisione o abbia carattere controverso, l’autorità giurisdizionale d’origine eserciti funzioni giurisdizionali. In tali ipotesi, detta autorità giurisdizionale si colloca nella continuità del precedente procedimento giudiziario, garantendo la piena efficacia della decisione emessa, dal momento che, in assenza dell’attestato, una decisione non può circolare liberamente nello spazio giudiziario europeo. Tale conclusione risponde alla necessità di garantire la rapida esecuzione delle decisioni giudiziarie tutelando, nel contempo, la certezza del diritto su cui è basata la fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione europea. 31 Di conseguenza, il procedimento volto al rilascio di un attestato ai sensi dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 presenta una natura giurisdizionale, cosicché un giudice nazionale adito nell’ambito di tale procedimento è legittimato ad adire la Corte con domanda di pronuncia pregiudiziale. 32 La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame è, quindi, ricevibile. Nel merito 33 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che osta alla possibilità, per l’autorità giurisdizionale d’origine adita con istanza di rilascio dell’attestato previsto a detto articolo 53, con riferimento a una decisione definitiva, di verificare d’ufficio se le disposizioni del capo Il, sezione 4, di tale regolamento siano state violate, al fine di informare il consumatore della violazione eventualmente accertata e consentire a quest’ultimo di valutare in modo consapevole la possibilità di avvalersi del rimedio previsto all’articolo 45 del medesimo regolamento. 34 In primo luogo, è opportuno rilevare che dal confronto tra il paragrafo 1, lettera b , e il paragrafo 2, lettera b , dell’articolo 42 del regolamento n. 1215/2012 risulta che l’autorità giurisdizionale adita con istanza di rilascio dell’attestato non deve esaminare la competenza del giudice che ha pronunciato la decisione nel merito, a differenza di quanto richiesto nell’ipotesi di una decisione che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare. 35 Infatti, mentre l’articolo 42, paragrafo 1, lettera b , di tale regolamento impone al richiedente, ai fini dell’esecuzione di una decisione nel merito, di fornire solo l’attestato che certifica l’esecutività della decisione, l’articolo 42, paragrafo 2, lettera b , di detto regolamento prevede che l’attestato fornito, ai fini dell’esecuzione di una decisione che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare, debba specificatamente certificare che il giudice d’origine era competente a conoscere del merito. 36 Tale constatazione è corroborata dal contenuto dell’attestato in parola, che figura all’allegato I del medesimo regolamento, in particolare dal punto 4.6.2 di tale allegato, relativo all’ipotesi di provvedimenti provvisori o cautelari. 37 La suddetta distinzione è peraltro coerente con il fatto che, nelle altre ipotesi, il giudice adito con istanza di rilascio dell’attestato è l’autorità giurisdizionale d’origine, che ha emesso la decisione nel merito di cui si chiede il riconoscimento o di cui si sollecita l’esecuzione e che, di conseguenza, ha formalmente accertato la propria competenza, in modo implicito o esplicito, rendendo la decisione di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1215/2012. 38 In secondo luogo, dalla formulazione dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 risulta che l’autorità giurisdizionale d’origine è tenuta a rilasciare l’attestato da essa redatto allorché un’istanza in tal senso le sia presentata da una parte interessata. Per contro, la disposizione in esame non prevede in alcun modo che detta autorità giurisdizionale debba esaminare gli aspetti della controversia che non rientrano nell’ambito di applicazione della disposizione in esame, come le questioni di merito e di competenza già giudicate nella decisione di cui si chiede l’esecuzione. Emerge peraltro dalla giurisprudenza della Corte che il rilascio di detto attestato è quasi automatico v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2012, Trade Agency, C 619/10, EU C 2012 531, punto 41 . 39 Ne consegue che l’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 dev’essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro d’origine adita con istanza di rilascio dell’attestato previsto a tale articolo, con riferimento a una decisione definitiva resa nei confronti di un consumatore, verifichi d’ufficio, in una controversia come quella oggetto del procedimento principale, se la decisione in esame sia stata adottata nel rispetto delle norme sulla competenza di cui a detto regolamento. 40 In terzo luogo, occorre altresì esaminare se la giurisprudenza della Corte citata al punto 21 della presente sentenza, relativa alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori GU 1993, L 95, pag. 29 , letta in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, possa rimettere in discussione la suesposta conclusione, in quanto implicherebbe che l’autorità giurisdizionale d’origine sia tenuta, al fine di rimediare allo squilibrio esistente tra il consumatore e il professionista, a informare d’ufficio il consumatore dell’asserita violazione. 41 Anzitutto, per quanto concerne le norme sulla competenza introdotte dal regolamento n. 1215/2012, il considerando 18 di quest’ultimo precisa che è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali. 42 Tale obiettivo è attuato da specifiche disposizioni procedurali del regolamento n. 1215/2012. In tal senso, dall’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento risulta che, nei casi da esso enunciati, la competenza è regolata da specifiche norme applicabili ai contratti conclusi tra un consumatore e un professionista definite al capo II, sezione 4, del medesimo regolamento. 43 Per quanto riguarda, poi, la fase del riconoscimento e dell’esecuzione di una decisione nello Stato membro richiesto, secondo il considerando 29 del regolamento n. 1215/2012, il soggetto a carico del quale si chiede l’esecuzione dovrebbe poter chiedere il rigetto del riconoscimento o dell’esecuzione di una decisione qualora ritenga che sussistano motivi per rigettare il riconoscimento, inclusa l’eventuale violazione delle norme sulla competenza speciali. 44 In tali circostanze, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 76 e 77 delle sue conclusioni, la giurisprudenza della Corte relativa alla direttiva 93/13 non può essere trasposta nell’ambito del regolamento n. 1215/2012, il quale enuncia norme di natura procedurale, mentre la direttiva 93/13 mira a un’armonizzazione minima del diritto degli Stati membri in materia di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. 45 Per quanto concerne il diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta, non sussiste alcuna violazione di quest’ultimo, dal momento che l’articolo 45 del regolamento n. 1215/2012 consente al convenuto di far valere, in particolare, l’eventuale violazione delle norme sulla competenza previste al capo II, sezione 4, di tale regolamento in materia di contratti conclusi da consumatori. 46 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, dev’essere interpretato nel senso che osta alla possibilità, per l’autorità giurisdizionale d’origine adita con istanza di rilascio dell’attestato previsto a detto articolo 53, con riferimento a una decisione definitiva, di verificare d’ufficio se le disposizioni contenute al capo Il, sezione 4, di tale regolamento siano state violate, al fine di informare il consumatore della violazione eventualmente accertata e di consentire a quest’ultimo di valutare in modo consapevole la possibilità di avvalersi del rimedio previsto all’articolo 45 del medesimo regolamento. Sulle spese 47 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Prima Sezione dichiara L’articolo 53 del regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificato dal regolamento delegato UE 2015/281 della Commissione, del 26 novembre 2014, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che osta alla possibilità, per l’autorità giurisdizionale d’origine adita con istanza di rilascio dell’attestato previsto da detto articolo 53, con riferimento a una decisione definitiva, di verificare d’ufficio se le disposizioni contenute al capo Il, sezione 4, di tale regolamento siano state violate, al fine di informare il consumatore della violazione eventualmente accertata e di consentire a quest’ultimo di valutare in modo consapevole la possibilità di avvalersi del rimedio previsto all’articolo 45 del medesimo regolamento. * Fonte curia.ue