Il processo penale è equo se le prove elettroniche sono state rese accessibili all’avvocato

Laddove il legale ha avuto accesso ai numerosi dati relativi al complesso processo penale per corruzione e le autorità sono state collaborative accogliendo prontamente le sue istanze, fornendogli un software gratuito per visionare detti dati e quelli utili allo svolgimento del suo mandato, non si potrà ravvisare una deroga all’art. 6 § § . 1 e 3 l’avvocato ha avuto il tempo necessario per familiarizzare col caso ed il processo nel suo complesso è equo.

È quanto deciso dalla CEDU nel caso Rook comma Germania ricomma 1586/15 del 25 luglio 2019. Il caso. Il ricorrente è un ex senior manager ed amministratore delegato di un importante rivenditore di elettronica di consumo in Germania ed in altri paesi dell’UE. Fu rinviato a giudizio, assieme ad altre otto persone, a seguito della denuncia penale del suo datore per aver preso tangenti nello svolgimento delle sue attività. Furono archiviati numerosi dati relativi ad intercettazioni di telefonate e comunicazioni trascrizioni , sms, mail, file di sistema o di report dei provider di rete risultanti dalla comunicazione tecnica tra un dispositivo e il provider stesso . In totale erano 14 milioni di file che furono archiviati in formato per immagini su vari supporti per lo più dischi rigidi . Ciascun supporto fu convertito in un file digitale, clone dell’originale per immagine ed immesso in un programma per analisi dei dati forensi la cui consultazione era possibile solo tramite l’acquisto di un software del costo di oltre 4mila euro. Al fine di rendere ostensibili tali documenti tramite un programma gratuito liberamente reperibile sul mercato, furono esportati e riconverti in file in formato immagine . Il difensore del ricorrente, previo appuntamento con la polizia che li deteneva ed indicando parametri di ricerca e selezione degli stessi, ha potuto accedere ai dati richiesti che erano stati immessi su un PC portabile messo a sua disposizione nei locali del penitenziario in cui era detenuto il ricorrente, potendo ascoltare anche i file audio. L’elenco degli stessi indicava il numero identificativo di ogni file, la data, l’ora ed il numero di telefono del mittente e del destinatario delle comunicazioni visionate etc L’acceso alle prove sostanziali non è un diritto assoluto. La CEDU premette che i diritti alla difesa e l’equo processo si fondano sulla possibilità che il legale abbia un adeguato lasso di tempo per preparare la difesa del cliente, tanto più in un caso complesso come questo 91 capi d’accusa ed un ingente numero di dati . Inoltre ribadisce che il diritto di accesso alle prove sostanziali non è assoluto, perché devono essere bilanciati gli interessi del richiedente con quelli contrapposti pubblici e/o di privati controinteressati . Ogni limitazione ai diritti alla difesa deve essere controbilanciata dalle procedure seguite dalle autorità giudiziarie. Più precisamente il legale deve avere accesso a tutte le prove prodotte in giudizio, criticarle ed avere accesso illimitato ai fascicoli di parte e d’ufficio l’omessa divulgazione di prove che potrebbero comportare un esonero od una riduzione della responsabilità dell’imputato può costituire un illecito rifiuto delle strutture preposte a concedere l’accesso all’adeguata preparazione della difesa in deroga all’equo processo Matanović c.Croazia del 4/417 e Khodorkovskiy e Lebedev comma Russia del 25/7/13 . Ciò, però, non è ravvisabile nel nostro caso. Accesso ai file. L’avvocato, infatti, ha avuto un tempo relativamente ampio per consultare i file di cui aveva chiesto l’ostensione e per confrontarsi col cliente per elaborare una strategia difensiva. Solo una minima parte di tutti questi file, quelli considerati pertinenti dalla polizia e/o dal PM, sono confluiti nel fascicolo cartaceo dell’istruttoria. Il legale ha avuto accesso a tutti i dati, a quelli espressamente richiesti e gli sono stati forniti tutti gli aggiornamenti relativi alle nuove prove raccolte ed inserite nel relativo fascicolo. In limine il ricorrente aveva altri due legali che lavoravano sul caso, che, però, non avevano mai chiesto accesso al fascicolo istruttorio. Differenze tra diritto di divulgazione e di accesso. La CEDU concorda con le Corti sul fatto che al legale sia stata concessa la possibilità di accedere a questi dati in tempi rapidi e senza chiedere particolari motivi a giustificare la sua istanza. La presenza di un poliziotto durante questa ostensione era legittimata dalle esigenze di tutela dei suddetti contrapposti diritti c’è l’obbligo legale che parti private e/o intime di queste conversazioni non fossero rese note, come previsto anche dall’autorizzazione alle intercettazioni, a tutela della privacy degli interessati e perché estranee ai fini del processo. Infatti vi è una profonda differenza tra il diritto di divulgazione ed il diritto di accesso che è relativo a tutto il materiale ritenuto pertinente ai fini dell’indagine e del processo ed all’interezza del suo contenuto . Il legale ha avuto accesso a tutte le informazioni utili per poter familiarizzare col caso ed approntare la giusta difesa del cliente. Le autorità lo hanno agevolato sul lavoro dato che hanno anche accolto a stretto giro la possibilità di consultare questi dati usando un programma gratuito ed ha avuto 3 mesi e mezzo per potere approntare la sua difesa sono tempi adeguati, essendo irrilevante che prima del processo si sia dovuto adeguare ai limitati tempi di apertura degli uffici della polizia per prendere visione di queste informazioni. Non spetta alle Corti interne e tanto meno alla CEDU sindacare su come l’avvocato organizzi il suo lavoro non si è avvalso di aiuti, in un anno non si è presentato a diversi dei 22 appuntamenti fissati per visionare detti dati etc. .

Cedu_Case_of_Rook_v._Germany