CGUE: niente titolo esecutivo europeo se la parte ed il suo rappresentante sono contumaci

Il Regolamento CE n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, dev’essere interpretato nel senso che, in caso di impossibilità per un giudice di determinare l’indirizzo della parte convenuta, esso non consente di certificare come titolo esecutivo europeo una decisione giudiziaria relativa a un credito, pronunciata a seguito di un’udienza alla quale non sono comparsi né la parte convenuta né il tutore nominato ai fini del procedimento.

È quanto deciso dalla CGUE nella sentenza EU C 2019 546, causa C-518/18, depositata il 27 giugno. Il caso. Il ricorrente, nel mese di agosto 2008, aveva locato un suo appartamento alla convenuta a € 250 al mese oltre all’anticipo delle spese correnti. L’inquilina il 28/9/08 riconosceva per iscritto il suo debito e s’impegnava a pagarlo entro il 30/9/08, cosa che non ha fatto. Il locatore ricorrente perciò adiva le vie legale per il saldo del canone di affitto e degli interessi di mora. Dato che l’indirizzo della debitrice non era noto, il Tribunale circoscrizionale ceco nominò un tutore che la rappresentasse. Nessuno dei due è comparso all’udienza del relativo procedimento. Il giudice adito acquisite le prove ha accolto le istanze del creditore, notificando la sentenza al solo tutore. Il creditore, però non ha potuto avere un certificato di titolo esecutivo europeo ai sensi del Regolamento 805/04, poiché le autorità giudiziarie interne hanno ritenuto che non fossero state soddisfatte le condizioni previste dallo stesso per il suo rilascio. La Consulta ceca ha dichiarato questa decisione incostituzionale. Il Tribunale distrettuale da ultimo adito ha chiesto lumi alla CGUE sull’esegesi della nozione di credito non contestato ex articolo 3 Regolamento 805/04 e se il caso in esame vi rientrasse. Requisiti per il rilascio del titolo esecutivo europeo. L’articolo 12 chiarisce che detto certificato può essere rilasciato se sono soddisfatte due condizioni cumulative il credito non deve essere contestato e devono essere state soddisfatte le norme minime di cui al capo III del regolamento. Ai sensi dell’articolo 3 un credito è considerato non contestato se espressamente riconosciuto con atto pubblico, in assenza di contestazioni del credito durante il procedimento giudiziario e se vi è ammissione tacita per il fatto di non comparire o di non farsi rappresentare in un’udienza. L’altra impone che siano soddisfatte, ex articolo 12, le norme minime di procedura di cui al capo III del Regolamento sono norme che mirano ad assicurare al debitore garanzie minime del rispetto dei diritti alla difesa soprattutto nell’ipotesi peculiare di una sentenza emessa in contumacia EU C 2016 448 . Questi, perciò, deve avere conoscenza, in tempo utile e in modo tale da potersi difendere, da una parte, dell’esistenza dell’azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, nonché degli adempimenti necessari per poter partecipare attivamente al procedimento al fine di contestare il credito di cui trattasi e, dall’altra parte, delle conseguenze della sua mancata partecipazione a quest’ultimo . Contumacia del debitore. La prassi della CGUE nei casi analoghi al nostro ha ritenuto che la contumacia del debitore non consentisse tale rilascio EU C 2012 142 . Orbene l’articolo 14 ritiene inammissibile la notifica del ricorso nel procedimento per il riconoscimento del credito laddove non sia noto l’indirizzo del debitore. L’impasse è superata con la notifica ad in suo rappresentante ex articolo 15. Questa norma letta alla luce del Considerando 16 si riferisce alle situazioni in cui il debitore, per motivi legali, ha un oggettivo impedimento a stare in giudizio personalmente, oppure ha volontariamente nominato un rappresentante a tal fine . Nella fattispecie il tutore non può essere considerato un rappresentante del debitore, perché non rientra in questa casistica. Infine il legislatore dell’Unione ha assoggettato il ricorso allo strumento complementare e facoltativo di esecuzione costituito dal titolo esecutivo europeo, tra l’altro, alla condizione che l’indirizzo del debitore sia conosciuto con certezza . Alla luce di tutto ciò è irrilevante verificare se il credito fosse non contestato o meno il rifiuto al rilascio del certificato del titolo esecutivo europeo era lecito, non essendo state rispettate dette condizioni.

Corte di Giustizia, Sesta Sezione, sentenza 27 giugno 2019, causa C-518/18 * Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento CE n. 805/2004 – Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo – Norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati – Convenuto, di cui non è conosciuto l’indirizzo, che non è comparso in udienza Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b , del regolamento CE n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati GU 2004, L 143, pag. 15 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra RD e SC, persona fisica della quale non è conosciuto l’indirizzo, in merito a un debito derivante da un contratto di locazione. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Ai sensi dei considerando 5, 6, 10, 12, 13 e 16 del regolamento n. 805/2004 5 La nozione di credito non contestato” dovrebbe comprendere tutte le situazioni in cui un creditore, tenuto conto dell’assenza accertata di contestazione da parte del debitore in ordine alla natura o all’entità del debito, ha ottenuto o una decisione giudiziaria contro quel debitore o un documento avente efficacia esecutiva che richieda l’esplicito consenso del debitore stesso, sia esso una transazione giudiziaria o un atto pubblico. 6 L’assenza di contestazioni da parte del debitore come descritta all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b , può assumere la forma di mancata comparizione in un’udienza davanti al giudice o mancata osservanza dell’invito di un giudice a notificare l’intenzione di difendere la propria causa per iscritto. 10 Nel caso di una decisione relativa a un credito non contestato resa in uno Stato membro nei confronti di un debitore contumace, la soppressione di qualsiasi controllo nello Stato membro dell’esecuzione è intrinsecamente legata e subordinata all’esistenza di garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa. 12 Dovrebbero pertanto essere fissate norme procedurali minime per i procedimenti giudiziari che sfociano nella decisione, per garantire che il debitore abbia conoscenza in tempo utile ed in modo tale da potersi difendere, da una parte, dell’esistenza dell’azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, nonché degli adempimenti necessari per poter partecipare attivamente al procedimento al fine di contestare il credito e, dall’altra, delle conseguenze della sua mancata partecipazione. 13 Di fronte alle diversità che esistono tra gli Stati membri relativamente alle norme di procedura civile, e in particolare quelle relative alla notificazione di documenti, è necessario che tali norme minime siano definite in modo specifico e dettagliato. In particolare, qualsiasi forma di notificazione basata su una fictio iuris in ordine all’osservanza di tali norme minime non può essere considerata sufficiente al fine della certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo. 16 L’articolo 15 dovrebbe applicarsi alle situazioni nelle quali il debitore non può stare in giudizio personalmente, come nel caso di una persona giuridica, e alle situazioni nelle quali un rappresentante è indicato dalla legge, nonché a quelle nelle quali il debitore ha autorizzato un’altra persona, in particolare un legale, a rappresentarlo nello specifico procedimento in corso . 4 L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato Oggetto , enuncia quanto segue Il presente regolamento istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell’esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione . 5 L’articolo 3 del medesimo regolamento, intitolato Titoli esecutivi da certificare come titolo esecutivo europeo , così dispone al suo paragrafo 1 Il presente regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati. Un credito si considera non contestato” se a il debitore l’ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario o b il debitore non l’ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine o c il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un’udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un’ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d’origine, o d il debitore l’ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico . 6 L’articolo 6 del medesimo regolamento, intitolato Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo , enuncia quanto segue al suo paragrafo 1 Una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro è certificata, su istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine, come titolo esecutivo europeo se a la decisione è esecutiva nello Stato membro d’origine, e b la decisione non è in conflitto con le norme in materia di competenza giurisdizionale di cui al capo II, sezioni 3 e 6 del regolamento CE n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale GU 2001, L 12, pag. 1 ], e c il procedimento giudiziario svoltosi nello Stato membro d’origine è conforme ai requisiti di cui al capo III, allorché un credito è considerato non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b o c . 7 Il capo III del regolamento n. 805/2004, in cui sono contenuti gli articoli da 12 a 19 di quest’ultimo, stabilisce norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati. Tali norme, intese a salvaguardare i diritti della difesa del debitore, non riguardano solo le forme di notificazione della domanda giudiziale e degli altri atti, ma anche il contenuto informativo di tale atto, dovendo il debitore essere informato riguardo al credito nonché al procedimento per contestarlo. 8 L’articolo 12 di tale regolamento, intitolato Campo di applicazione delle norme minime , enuncia quanto segue al suo paragrafo 1 La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b o c , può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il procedimento giudiziario nello Stato membro d’origine è conforme ai requisiti procedurali stabiliti dal presente Capo . 9 L’articolo 14 di detto regolamento, intitolato Notifica senza prova di ricevimento da parte del debitore , così dispone 1. La notificazione della domanda giudiziale o dell’atto equivalente e delle citazioni a comparire in udienza al debitore può anche essere stata effettuata secondo una delle seguenti forme 2. Ai fini del presente regolamento la notificazione di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l’indirizzo del debitore non è conosciuto con certezza. . 10 L’articolo 15 del medesimo regolamento, intitolato Notificazione ai rappresentanti del debitore , così dispone La notificazione ai sensi dell’articolo 13 o dell’articolo 14 può anche essere stata effettuata ad un rappresentante del debitore . 11 Ai sensi dell’articolo 27 del regolamento n. 805/2004, intitolato Relazioni con il regolamento CE n. 44/2001 Il presente regolamento non pregiudica la possibilità di chiedere il riconoscimento e l’esecuzione conformemente al regolamento CE n. 44/2001 di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico relativi a un credito non contestato . Diritto ceco 12 L’articolo 29, paragrafo 3, della zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád legge n. 99/1963 sul codice di procedura civile in prosieguo il codice di procedura civile prevede quanto segue Laddove non adotti altre misure, il presidente di sezione può nominare un tutore per la parte di cui non sia conosciuto il domicilio, nei confronti della quale non sia stato possibile effettuare una notifica presso un recapito conosciuto all’estero, che sia affetta da infermità mentale, o che, per altri motivi di carattere medico, non possa partecipare, in modo non solo temporaneo, al procedimento o che non sia in grado di esprimersi in modo comprensibile . 13 Ai sensi dell’articolo 353, paragrafo 1, del codice di procedura civile, il giudice, su richiesta dell’avente diritto in una decisione giudiziaria, in una transazione giudiziaria o in un atto pubblico che soddisfi i requisiti richiesti per la certificazione come titolo esecutivo europeo oppure come titolo esecutivo europeo parziale, certifica tale decisione giudiziaria, transazione o atto pubblico come titolo esecutivo europeo nel rispetto dei requisiti enunciati dal regolamento n. 805/2004. Se questi ultimi non sono soddisfatti, il giudice non rilascia il certificato richiesto e informa il richiedente per iscritto dei motivi che giustificano la sua posizione. Procedimento principale e questione pregiudiziale 14 Con ricorso dinanzi all’Okresní soud v Českých Budějovicích Tribunale circoscrizionale di České Budějovice, Repubblica ceca , RD ha chiesto a SC il pagamento di un importo pari a 6 600 corone ceche CZK circa EUR 250 , oltre interessi di mora, per il motivo che, in base ad un contratto di locazione stipulato il 23 luglio 2008 e divenuto efficace il 1° agosto 2008, SC aveva ricevuto in uso un appartamento situato a České Budějovice e si era impegnata nel contratto a pagare un canone di locazione di CZK 5 600 più anticipi per spese correnti connesse all’utilizzo dell’appartamento pari a CZK 1 000, vale a dire un totale mensile di CZK 6 600. Il 28 settembre 2008 SC ha riconosciuto per iscritto il suo debito e si è impegnata a saldarlo entro il 30 settembre 2008, cosa che essa non ha fatto. 15 Posto che il giudice del rinvio non è riuscito, nonostante le ricerche da esso svolte, a determinare l’indirizzo di SC, è stato nominato un tutore per rappresentare quest’ultima. 16 SC non ha preso parte al procedimento e neanche il suo tutore ha partecipato all’udienza alla quale era stato convocato. In seguito alla presentazione di alcune prove, da parte di RD, alla predetta udienza, è stato accolto il ricorso proposto da quest’ultimo. Dato che l’indirizzo di SC non era conosciuto, la decisione che ha concluso il procedimento è stata notificata solo a detto tutore. 17 Il 14 ottobre 2016 RD ha chiesto al giudice del rinvio che le fosse trasmessa tale decisione munita del timbro del suo passaggio in giudicato e della formula esecutiva, e di certificare la decisione in parola come titolo esecutivo europeo ai sensi dell’articolo 353, paragrafo 1, del codice di procedura civile e del regolamento n. 805/2004. 18 Con una comunicazione del 3 novembre 2016, il giudice del rinvio ha informato RD che non erano soddisfatti i requisiti per il rilascio del certificato richiesto, osservando che un credito era considerato non contestato se il debitore l’aveva espressamente riconosciuto o non l’aveva contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle procedure giudiziarie vigenti nello Stato membro interessato, o se non era comparso in un’udienza relativa a tale credito, sempre che detta mancata comparizione equivalesse a un’ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione di tale Stato membro. 19 RD ha poi adito l’Ústavní soud Corte costituzionale, Repubblica ceca facendo valere, in sostanza, che il giudice del rinvio non aveva sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in forza dell’articolo 267 TFUE, la questione se potesse essere considerata come non contestata la decisione pronunciata dal giudice dopo l’assunzione delle prove, in assenza di qualsivoglia obiezione o di osservazioni sui fatti da parte del convenuto. A tal riguardo, RD ha fatto riferimento al punto 41 della sentenza della Corte del 16 giugno 2016, Pebros Servizi C 511/14, EU C 2016 448 , secondo la quale, tenuto conto del considerando 6 del regolamento n. 805/2004, un credito può essere considerato come non contestato , ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b , del regolamento n. 805/2004, se il debitore non agisce in alcun modo per opporvisi, astenendosi dall’osservare l’invito di un giudice a notificare per iscritto la sua intenzione di presentare la propria difesa o di comparire in udienza. 20 Con decisione del 26 settembre 2017, l’Ústavní soud Corte costituzionale ha ritenuto incostituzionale il modo di procedere consistito nel non certificare come titolo esecutivo europeo la decisione controversa nel procedimento principale, senza aver interrogato la Corte in proposito. 21 Il giudice del rinvio, nutrendo ormai dubbi sulla questione se il credito controverso nel procedimento principale possa essere considerato come non contestato e tenuto conto del fatto che non è possibile proporre un ricorso giurisdizionale di diritto interno avverso la decisione che deve emettere, ritiene di essere tenuto a rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale. 22 In tali circostanze, l’Okresní soud v Českých Budějovicích Tribunale circoscrizionale di České Budějovice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale Se l’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b , del regolamento [n. 805/2004], debba essere interpretato nel senso che è possibile considerare come non contestato un credito in merito al quale è stata pronunciata una decisione giudiziaria dopo l’assunzione delle prove, quando né la parte convenuta, che ha riconosciuto il proprio debito prima dell’inizio del procedimento, né il suo tutore abbiano partecipato all’udienza e neppure abbiano sollevato obiezioni durante il procedimento . Sulla questione pregiudiziale 23 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 805/2004 debba essere interpretato nel senso che, in caso di impossibilità per un giudice di determinare l’indirizzo della parte convenuta, esso consente di certificare come titolo esecutivo europeo una decisione giudiziaria relativa a un credito pronunciata a seguito di un’udienza alla quale non sono comparsi né la parte convenuta né il tutore nominato ai fini del procedimento. 24 Come risulta dall’articolo 12 del regolamento n. 805/2004, la possibilità di certificare una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo è soggetta a due requisiti cumulativi. Da un lato, una decisione siffatta deve riguardare un credito non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b o c , di tale regolamento. La norma concerne infatti l’assenza di contestazioni del credito durante il procedimento giudiziario e l’ammissione tacita per il fatto di non comparire o di non farsi rappresentare in un’udienza relativa a un determinato credito. Dall’altro lato, il procedimento giudiziario nell’ambito del quale la decisione in esame è stata pronunciata deve aver rispettato le norme minime di procedura di cui al capo III di tale regolamento. 25 Tali norme minime hanno lo scopo di garantire, conformemente al considerando 12 del medesimo regolamento, che il debitore abbia conoscenza, in tempo utile e in modo tale da potersi difendere, da una parte, dell’esistenza dell’azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, nonché degli adempimenti necessari per poter partecipare attivamente al procedimento al fine di contestare il credito di cui trattasi e, dall’altra parte, delle conseguenze della sua mancata partecipazione a quest’ultimo. Nel caso particolare di una decisione emessa in contumacia, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b , del regolamento n. 805/2004, dette norme minime di procedura mirano ad assicurare l’esistenza di garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa sentenza del 16 giugno 2016, Pebros Servizi, C 511/14, EU C 2016 448, punto 44 . 26 La Corte ha rilevato che, alla luce dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004, nonché degli obiettivi e dell’economia di quest’ultimo, una sentenza emessa in contumacia in caso di impossibilità di determinare il domicilio del convenuto non può essere certificata come titolo esecutivo europeo sentenza del 15 marzo 2012, G, C 292/10, EU C 2012 142, punto 64 . 27 Tale conclusione resta valida nonostante la nomina di un tutore ai fini del procedimento disposta dal giudice del rinvio, per il quale era stato impossibile determinare l’indirizzo di SC. 28 Se è vero che l’articolo 15 del regolamento n. 805/2004 prevede che, oltre alle ipotesi di notificazione disciplinate al suo articolo 14, una notificazione può essere effettuata ad un rappresentante del debitore, si deve rilevare che un tutore, come quello nominato ai sensi della normativa nazionale controversa nel procedimento principale, non può equivalere a un rappresentante del debitore ai sensi di detto articolo 15. In effetti, tale disposizione, letta alla luce del considerando 16 del suddetto regolamento, riguarda solo le situazioni in cui il debitore, per motivi legali, ha un oggettivo impedimento a stare in giudizio personalmente, oppure ha volontariamente nominato un rappresentante a tal fine. L’esistenza di tali circostanze non è tuttavia dimostrata nel procedimento principale. 29 Poiché il legislatore dell’Unione ha assoggettato il ricorso allo strumento complementare e facoltativo di esecuzione costituito dal titolo esecutivo europeo, tra l’altro, alla condizione che l’indirizzo del debitore sia conosciuto con certezza, la quale non è soddisfatta in una situazione come quella controversa nel procedimento principale, non è necessario verificare, nel caso di specie, se, tenuto conto in particolare dei considerando 5 e 6 del regolamento n. 805/2004, il credito di cui trattasi nel procedimento principale possa essere considerato come non contestato, dato che né la SC né il suo tutore nominato dal giudice del rinvio hanno partecipato al procedimento, sono comparsi in udienza o hanno contestato la natura e l’entità di tale credito. 30 Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che si deve rispondere alla questione sottoposta dichiarando che il regolamento n. 805/2004 dev’essere interpretato nel senso che, in caso di impossibilità per il giudice di determinare l’indirizzo della parte convenuta, esso non consente di certificare come titolo esecutivo europeo una decisione giudiziaria relativa a un credito pronunciata, a seguito di un’udienza alla quale non sono comparsi né la parte convenuta né il tutore nominato ai fini del procedimento. Sulle spese 31 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Sesta Sezione dichiara Il regolamento CE n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, dev’essere interpretato nel senso che, in caso di impossibilità per un giudice di determinare l’indirizzo della parte convenuta, esso non consente di certificare come titolo esecutivo europeo una decisione giudiziaria relativa a un credito, pronunciata a seguito di un’udienza alla quale non sono comparsi né la parte convenuta né il tutore nominato ai fini del procedimento.